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    Modello 5 Cassa Forense 2026: chi lo invia, come si calcola, cosa rischi

    Scritto da Alessio D'Aleo Ottobre 2026 11 min

    Punti chiave dell'articolo

    • ▸Il Modello 5/2026 dichiara reddito netto e volume d'affari IVA 2025: andava inviato entro il 30 settembre 2026
    • ▸Lo inviano tutti gli iscritti a un albo nel 2025, anche per pochi giorni, a reddito zero e senza partita IVA
    • ▸Le eccedenze sui minimi si pagano in due rate: 50% entro il 30 settembre, saldo entro il 31 dicembre 2026
    • ▸In ritardo? Inviando entro il 30 ottobre 2026 scatta il gradino più basso delle sanzioni: 89 euro per il Modello 5/2025, importo rivalutato per il 2026

    Il Modello 5 è la comunicazione annuale con cui dichiari a Cassa Forense il reddito professionale netto e il volume d'affari IVA dell'anno precedente. Il Modello 5/2026 riguarda i redditi 2025 e andava trasmesso in via telematica entro il 30 settembre 2026; le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi si pagano per metà entro la stessa data e a saldo entro il 31 dicembre 2026.

    Lo inviano tutti gli avvocati iscritti a un albo nel 2025, anche per pochi giorni, anche senza reddito e senza partita IVA. Se la scadenza ti è sfuggita, inviando entro il 30 ottobre 2026 paghi la sanzione più bassa: i passaggi sono più sotto.

    La guida segue le note illustrative della Cassa per il Modello 5/2026 e il Regolamento Unico della Previdenza Forense. Iscrizione, minimi 2026 e pensione sono nella guida a Cassa Forense.

    Cos'è il Modello 5 e chi deve inviarlo

    Il Modello 5 non è una dichiarazione fiscale: è una comunicazione previdenziale prevista dall'art. 7 del Regolamento Unico. Riporta due numeri che vengono dalle tue dichiarazioni fiscali, e su quella base la procedura della Cassa calcola i contributi in autoliquidazione, cioè la parte che supera i minimi pagati durante l'anno.

    L'obbligo segue l'iscrizione all'albo, non il reddito. Devono inviare il Modello 5/2026:

    • ▸gli avvocati iscritti a un albo forense nel 2025, anche per una frazione dell'anno;
    • ▸i praticanti iscritti alla Cassa, dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa (art. 7, comma 5);
    • ▸gli iscritti all'albo in attesa dell'iscrizione alla Cassa, per i quali la procedura calcola solo l'integrativo del 4%;
    • ▸gli avvocati sospesi dall'albo, per obbligo o su richiesta, se nel 2025 risultano periodi di iscrizione;
    • ▸chi si è cancellato o sospeso volontariamente nel 2025: la comunicazione si invia anche nell'anno successivo a quello della cancellazione o della sospensione (art. 7, comma 8);
    • ▸chi lavora all'estero restando iscritto a un albo italiano, per la sola parte tassata in Italia;
    • ▸i pensionati di vecchiaia ancora iscritti all'albo, che dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione versano il soggettivo al 12% fino a 130.000 euro e al 3% oltre (art. 30, comma 3).

    Non esonerano la mancanza di partita IVA, l'assenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo albo dei cassazionisti, l'incompatibilità (art. 7, comma 6), né la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. In caso di decesso, l'obbligo passa agli eredi.

    Il Modello 5 individuale non sostituisce i modelli collettivi. Associazioni professionali e società tra professionisti inviano anche il Modello 5 bis, uno per studio; le società tra avvocati il Modello 5 ter, con il contributo integrativo versato in unica soluzione entro il 30 settembre. Se lavori in uno studio associato, i due invii corrono in parallelo.

    Scadenze 2026: invio e versamenti

    La procedura telematica è aperta dal 30 luglio 2026 (comunicato della Cassa del 21 luglio). Queste le date del ciclo 2026, riferite ai redditi 2025.

    AdempimentoScadenzaRiferimento
    Invio telematico del Modello 5/2026 (e dei modelli 5 bis e 5 ter)30 settembre 2026artt. 7, 10 e 18 Regolamento Unico
    Prima rata in autoliquidazione, acconto del 50%30 settembre 2026art. 41, comma 7
    Seconda rata a saldo31 dicembre 2026art. 41, comma 10
    Contributo modulare volontario, se scegli di versarlo31 dicembre 2026, rata unica pagoPAnote illustrative 2026

    Il 30 settembre scadeva anche la quarta rata dei minimi 2026, con il contributo di maternità di 94 euro: è un pagamento distinto, riferito all'anno in corso. Se l'acconto è più basso del dovuto entro un margine del 5% e lo recuperi con il saldo, non ci sono sanzioni (art. 41, comma 9).

    Due eccezioni. Se l'iscritto è deceduto tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026, invio e versamenti slittano al 31 marzo 2027. E la Cassa ha disposto differimenti territoriali al 31 dicembre 2026, su domanda entro il 31 ottobre, per gli iscritti all'Ordine di Bolzano e per chi ha casa o studio in immobili inagibili dei Campi Flegrei; per i comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal maltempo di gennaio sono sospesi i versamenti, ma il termine del Modello 5 è rimasto il 30 settembre.

    Quali dati servono e da quali righi

    I due numeri si prendono dalle dichiarazioni fiscali relative al 2025: Modello Redditi PF 2026 e dichiarazione IVA 2026. Le note illustrative indicano i righi del Modello Redditi PF 2026 e della dichiarazione IVA, regime per regime.

    Regime fiscale 2025Reddito netto professionaleVolume d'affari IVA
    Ordinariorigo RE21, colonna 5; con concordato preventivo biennale, rigo RE6 meno rigo RE20rigo VE50, meno il contributo integrativo del 4% che contiene
    Forfettariorigo LM34, colonna 3, meno le perdite pregresse del rigo LM37, colonna 5 (codice attività 69.10.10)righi LM22-27, colonna 3, per il codice 69.10.10
    Regime di vantaggiorigo LM6 meno le perdite del rigo LM9, colonna 3rigo LM2
    Associazione professionale o STPquota di reddito imputata nel quadro RHquota del volume d'affari dello studio in proporzione agli utili, senza il 4%
    Nessun reddito o nessuna dichiarazione IVA0 (per una perdita si barra l'apposita casella)0

    Tre precisazioni delle note 2026. L'indennità di maternità percepita nel 2025 entra nel reddito per il soggettivo, non nel volume d'affari per l'integrativo. Il concordato preventivo biennale non ha effetti previdenziali: chi vi ha aderito dichiara il reddito effettivamente prodotto. Lo stesso vale per i benefici fiscali dei lavoratori impatriati.

    In regime forfettario si riporta il reddito lordo del rigo LM34, prima della deduzione dei contributi. Attenzione al calendario: la dichiarazione dei redditi telematica si può inviare fino al 31 ottobre (art. 2 del DPR 322/1998; nel 2026 il 31 ottobre è sabato e il termine passa al 2 novembre), ma il Modello 5 scade un mese prima, quindi i numeri vanno chiusi entro il 30 settembre.

    Come si invia dall'area riservata

    L'invio è solo telematico, con codice meccanografico e PIN; la guida della Cassa per il 2026 richiede anche di aver comunicato un indirizzo PEC e una casella di posta ordinaria.

    1. 1.Accedi a «Accessi riservati - Posizione personale» sul sito di Cassa Forense e scegli «Servizi - Modello 5».
    2. 2.Per il Modello 5/2026 segui il percorso «Compilazione assistita ed invio telematico».
    3. 3.Inserisci reddito netto 2025, volume d'affari 2025 già scorporato del 4% ed eventuali versamenti fatti oltre i minimi.
    4. 4.Indica la percentuale del contributo modulare volontario, da 1% a 20%, oppure 0%.
    5. 5.Trasmetti. L'invio è completo solo se si apre il PDF del Modello 5 con sigillo elettronico qualificato: se il file non si apre, va ripetuto.
    6. 6.Genera gli avvisi: F24 (codice ente 0013, tributi E102 per il soggettivo ed E103 per l'integrativo) oppure pagoPA.

    Il PDF con il sigillo prova l'invio: conservalo con le quietanze. Con l'F24 telematico puoi compensare con crediti verso l'Erario e, previa autorizzazione, con i crediti da patrocinio a spese dello Stato.

    Come si calcolano le eccedenze: un esempio

    Il Modello 5/2026 calcola i contributi sui redditi 2025, quindi con le regole del 2025: soggettivo al 16% del reddito netto fino a 130.000 euro e al 3% oltre, integrativo al 4% del volume d'affari. Si sottraggono i minimi 2025 già versati: 2.750 euro di soggettivo e 350 di integrativo. Il 17% previsto per il 2026 dall'art. 30 del Regolamento arriverà con il Modello 5/2027.

    Il minimo soggettivo copre il 16% di un reddito fino a 17.188 euro: sopra, si paga il 16% della parte eccedente. Secondo le note illustrative la soglia resta 17.188 euro anche per chi, iscritto prima dei 35 anni e nei primi sei anni, ha pagato il minimo ridotto di 1.375 euro.

    Esempio: avvocato in regime ordinario, senza riduzioni, con reddito netto 2025 di 48.000 euro e fatture per 70.000 euro di compensi più 2.800 euro di integrativo, quindi un rigo VE50 di 72.800 euro.

    VoceCalcoloImporto
    Volume d'affari da dichiarare72.800 diviso 1,0470.000 euro
    Soggettivo dovuto16% di 48.0007.680 euro
    Eccedenza soggettivo7.680 meno 2.750 di minimo4.930 euro
    Integrativo dovuto4% di 70.0002.800 euro
    Eccedenza integrativo2.800 meno 350 di minimo2.450 euro
    Totale in autoliquidazione4.930 più 2.4507.380 euro
    Prima rata, entro il 30 settembre 202650% di 7.3803.690 euro
    Saldo, entro il 31 dicembre 20267.380 meno 3.6903.690 euro

    Stesso risultato con il metodo delle note: 16% di 30.812 euro (48.000 meno 17.188) fa 4.929,92, arrotondato all'euro (art. 41, comma 1). Con 12.000 euro di reddito l'eccedenza soggettiva è zero; con 150.000 euro il soggettivo è 21.400 euro (16% di 130.000 più 3% di 20.000) e l'eccedenza 18.650.

    La procedura fa il conto da sola, detraendo i minimi registrati: rifarlo a mano serve a controllarlo e a preparare la liquidità. Se le due rate di una voce non superano insieme 10 euro, quel versamento non è dovuto. E l'integrativo si versa anche sulle fatture non incassate (art. 31, comma 3): come esporlo è nella guida alla fattura dell'avvocato.

    Ritardo, omissione, dati infedeli: le sanzioni

    Le sanzioni sul Modello 5 sono fisse e automatiche (artt. 84 e 85 del Regolamento). L'art. 85 le fissa con riferimento al Modello 5/2024 (88, 178, 269 e 446 euro) e le rivaluta ogni anno con l'indice ISTAT (commi 6 e 7). In tabella ci sono gli importi indicati dalla Cassa nelle note del Modello 5/2025; per il Modello 5/2026 il Ministero del lavoro ha approvato il 14 maggio 2026 una nuova rivalutazione (delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa n. 32 del 30 gennaio 2026), con importi da verificare presso la Cassa.

    SituazioneSanzione (importi del Modello 5/2025, rivalutati per il 2026)
    Invio o rettifica entro 30 giorni dalla scadenza, per il 2026 entro il 30 ottobre89 euro
    Invio o rettifica oltre 30 giorni ma entro il 31 dicembre 2026179 euro
    Invio o rettifica dal 1° gennaio 2027, prima della contestazione della Cassa271 euro
    Omissione, o comunicazione non conforme al vero450 euro
    Invio tardivo con reddito e volume d'affari pari a zero89 euro
    Ritardo per i primi due anni solari di iscrizione all'albo o per il praticantato con iscrizione alla Cassanessuna sanzione

    Infedele è la comunicazione con numeri diversi da quelli dichiarati al fisco (art. 11, comma 3). Se la Cassa lo scopre con i controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate, sui contributi non versati si applica il 50%, ridotto al 30% se aderisci all'accertamento e paghi entro novanta giorni (art. 88). Per un errore materiale o scusabile puoi chiedere di non applicare la sanzione dell'art. 85 (art. 11, comma 4).

    I pagamenti hanno sanzioni proprie (artt. 86, 87 e 90): entro otto giorni dalla scadenza solo interessi; dal nono al sessantesimo giorno il 4%, fino al centocinquantesimo il 6%, poi il 10%, con un minimo di 30 euro per annualità; l'omesso versamento il 24%. Il dettaglio è nella guida a Cassa Forense.

    L'errore che costa più di qualsiasi sanzione

    Non inviare affatto. Trascorsi trenta giorni da una diffida della Cassa via PEC o raccomandata, la perdurante omissione viene segnalata al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, revocata solo quando dimostri di aver inviato la comunicazione (art. 9). E un Modello 5 senza il reddito IRPEF o senza il volume d'affari IVA equivale a uno omesso (art. 11, comma 1): la sanzione piena dell'omissione, non quella minima.

    Hai mancato il 30 settembre 2026: cosa fare

    Se il Modello 5/2026 non è partito entro il 30 settembre, conta la velocità: le sanzioni su invio e pagamenti crescono a gradini.

    1. 1.Invia subito. Entro il 30 ottobre 2026 si paga il gradino minimo della scala (89 euro per il Modello 5/2025, rivalutato per il 2026); dal 31 ottobre al 31 dicembre si sale al gradino successivo (179 euro nel 2025). Nei primi due anni solari di iscrizione all'albo il ritardo non è sanzionato.
    2. 2.Paga l'acconto senza aspettare il saldo. Entro l'8 ottobre 2026 devi solo gli interessi; dal 9 ottobre al 29 novembre la sanzione è del 4%, minimo 30 euro. Pagare l'acconto insieme al saldo del 31 dicembre vuol dire 92 giorni di ritardo, cioè il 6%. La pagina del sito della Cassa sulle sanzioni riporta ancora le fasce in vigore prima del 2025 (4% solo fino al trentesimo giorno); il Regolamento vigente e il Vademecum della Cassa indicano 9-60 e 61-150 giorni. Nel dubbio, chiedi il conteggio alla Cassa prima di pagare.
    3. 3.Valuta la regolarizzazione spontanea. Prima della contestazione formale della Cassa puoi chiedere, con apposita domanda (istanze online dell'area riservata o modulo via PEC), di regolarizzare ritardi e omissioni con sanzioni ridotte del 60% (art. 94); per i versamenti del Modello 5 il Vademecum della Cassa indica che la domanda può essere inviata dopo la scadenza del saldo del 31 dicembre: paghi in unica soluzione entro 120 giorni dal conteggio, oppure a rate se il dovuto non è inferiore a 1.000 euro, con un acconto di almeno il 20% (art. 96).
    4. 4.Documenta le cause eccezionali. La Giunta esecutiva può considerare giustificato un ritardo dovuto a circostanze eccezionali e motivate (art. 84). Se rientri nei differimenti di Bolzano o dei Campi Flegrei, la domanda va inviata entro il 31 ottobre 2026.

    Come si corregge un Modello 5 già inviato

    • ▸Hai copiato male i dati. Invii una nuova comunicazione, possibilmente con la documentazione fiscale. Dopo il 30 settembre la rettifica ha le stesse sanzioni del ritardo (art. 85, comma 2), più sanzioni e interessi sui maggiori contributi (art. 15, comma 5); se correggi in diminuzione dati inviati in tempo, la sanzione non si applica (art. 85, comma 5). Con una nuova comunicazione si rettifica entro tre mesi dal 30 settembre; dopo, solo nei modi dell'art. 15, comma 1.
    • ▸Hai corretto la dichiarazione fiscale. Con una dichiarazione integrativa o rettificativa che cambia reddito o volume d'affari hai 60 giorni per comunicare i nuovi dati (art. 15, comma 1); i maggiori contributi si pagano alle scadenze del Modello 5 successivo, senza sanzioni se rispetti i termini. Esempio delle note: integrativa del 15 ottobre 2026, comunicazione entro il 14 dicembre 2026, versamenti entro il 30 settembre e il 31 dicembre 2027.
    • ▸Il fisco ti ha accertato un reddito diverso. Gli accertamenti definiti nel 2025 vanno nel quadro E del Modello 5/2026; il conguaglio si paga entro il 30 settembre 2026 o in due rate fino al 31 dicembre, senza sanzioni né interessi se rispetti i termini.

    Se risulta che hai versato più del dovuto, l'eccedenza copre prima eventuali contributi scaduti; il residuo ti viene restituito su domanda (art. 15, comma 3).

    Domande frequenti

    Entro quando va inviato il Modello 5 Cassa Forense 2026?

    Entro il 30 settembre 2026, solo in via telematica dall'area riservata. Riguarda reddito e volume d'affari 2025. Entro la stessa data si paga il 50% delle eccedenze sui minimi; il saldo scade il 31 dicembre 2026.

    Devo inviare il Modello 5 se non ho guadagnato nulla?

    Sì. L'obbligo dipende dall'iscrizione all'albo nel 2025, anche per una frazione d'anno: senza reddito, volume d'affari o partita IVA si indica zero. Un invio tardivo con dati pari a zero ha la sanzione minima, salvo nei primi due anni solari di iscrizione all'albo, quando il ritardo non è sanzionato.

    Il praticante deve presentare il Modello 5?

    Solo se è iscritto alla Cassa, dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa (art. 7, comma 5, del Regolamento Unico). Il ritardo relativo agli anni di praticantato con iscrizione alla Cassa non è sanzionato.

    Quali aliquote si usano nel Modello 5/2026?

    Quelle del 2025: soggettivo al 16% fino a 130.000 euro e al 3% oltre, integrativo al 4%, detratti i minimi 2025 di 2.750 e 350 euro. Il 17% del 2026 si applicherà con il Modello 5/2027.

    Quanto costa inviare il Modello 5 in ritardo?

    Una sanzione fissa graduata sul ritardo (art. 85 del Regolamento). Per il Modello 5/2025 la Cassa indicava 89 euro entro 30 giorni, 179 euro fino al 31 dicembre, 271 euro dopo e 450 euro per l'omissione; per il Modello 5/2026 gli importi sono stati rivalutati di nuovo. Con la domanda di regolarizzazione spontanea, prima della contestazione, le sanzioni si riducono del 60% (art. 94).

    Posso correggere un Modello 5 già inviato?

    Sì, con una nuova comunicazione. Dopo il 30 settembre la rettifica è sanzionata come un ritardo, salvo che corregga in diminuzione dati inviati in tempo. Dopo una dichiarazione fiscale integrativa hai 60 giorni per comunicare i nuovi dati.

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.

    Redatti con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione editoriale umana, con fonti ufficiali citate e verificate. Contenuto informativo: non sostituisce le indicazioni degli enti né una consulenza sul caso specifico.

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