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    Codice deontologico forense: cosa prevede e come si applica

    Scritto da Alessio D'Aleo Ottobre 2026 13 min

    Punti chiave dell'articolo

    • ▸Lo approva e lo aggiorna il CNF in base alla legge 247/2012; per il CNF l'ultima versione è in vigore dal 7 aprile 2026
    • ▸73 articoli in sette titoli, più gli artt. 25-bis e 62-bis: cliente, colleghi, processo, terzi, istituzioni
    • ▸Quattro sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da due mesi a cinque anni, radiazione
    • ▸Decidono i consigli distrettuali di disciplina; l'azione si prescrive in sei anni dal fatto

    Il codice deontologico forense è l'insieme delle regole di comportamento che ogni avvocato e ogni praticante deve rispettare nella professione e, in alcuni casi, anche nella vita privata. Lo emana e lo aggiorna il Consiglio nazionale forense (CNF) in base alla legge 31 dicembre 2012 n. 247. Il testo attuale è stato approvato il 31 gennaio 2014 e, dopo cinque modifiche, il CNF lo pubblica nella versione in vigore dal 7 aprile 2026. Violarlo è un illecito disciplinare: le sanzioni vanno dall'avvertimento alla radiazione dall'albo.

    Cos'è e chi lo approva

    La base è l'articolo 3 della legge professionale. Il comma 2 elenca i valori su cui si regge la professione: indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Il comma 3 collega questi valori al codice.

    L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.

    Art. 3, comma 3, primi due periodi, legge 31 dicembre 2012 n. 247

    Lo stesso comma chiede che le norme con rilevanza disciplinare siano, per quanto possibile, tipizzate e indichino la sanzione: per questo quasi ogni articolo dei titoli dal II al VI chiude dicendo quale sanzione scatta. Il CNF aggiorna il codice sentiti i consigli dell'ordine (art. 35, comma 1, lettera d) e ogni versione entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 3, comma 4).

    Il codice si applica a tutti gli avvocati nell'attività professionale, nei rapporti reciproci e con i terzi. Vale anche per i comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione (art. 2). I praticanti sono soggetti agli stessi doveri e al potere disciplinare degli organi forensi.

    Le modifiche in vigore oggi

    Il testo vigente è stato approvato dal CNF il 31 gennaio 2014, al posto del codice del 1997. Da allora è stato modificato cinque volte, sempre dopo la consultazione degli Ordini. Le date di entrata in vigore sono quelle indicate dal CNF.

    InterventoGazzetta UfficialeIn vigore dalCosa cambia
    Testo approvato il 31 gennaio 2014n. 241 del 16 ottobre 201416 dicembre 2014Nuovo codice in attuazione della legge 247/2012
    Delibera del 22 gennaio 2016n. 102 del 3 maggio 20162 luglio 2016Art. 35, dovere di corretta informazione
    Delibera del 23 febbraio 2018n. 86 del 13 aprile 201812 giugno 2018Art. 20 (responsabilità disciplinare) e art. 27 (informazione su negoziazione assistita e mediazione)
    Delibera n. 275 del 23 febbraio 2024n. 102 del 3 maggio 20242 luglio 2024Nuovo art. 25-bis sull'equo compenso
    Delibera n. 636 del 21 marzo 2025n. 202 del 1 settembre 20251 novembre 2025Artt. 48, 50, 51, 56, 61 e 62, nuovo art. 62-bis sulla negoziazione assistita, nuova intitolazione del titolo IV
    Delibera n. 959 del 23 gennaio 2026n. 29 del 5 febbraio 20267 aprile 2026Art. 25-bis riscritto: vale solo verso i clienti indicati dalla legge 49/2023

    L'ultima modifica nasce dalle contestazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (circolare CNF n. 1-C-2026 dell'8 aprile 2026). Oggi il divieto di concordare un compenso non equo vale solo verso banche e assicurazioni con le loro controllate e mandatarie, imprese con più di cinquanta dipendenti o ricavi annui oltre 10 milioni di euro, pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica, con alcune esclusioni. Il quadro completo è nella guida all'equo compenso per avvocati.

    Com'è strutturato: i sette titoli

    Il codice ha 73 articoli, più i due aggiunti con numerazione bis, divisi in sette titoli. Il primo contiene i principi che valgono sempre; i titoli dal II al VI descrivono le condotte e fissano la sanzione; l'ultimo regola l'entrata in vigore.

    TitoloArticoliDi cosa parla
    I. Principi generali1-22Doveri di fondo, informazione sulla professione, responsabilità disciplinare e sanzioni
    II. Rapporti con il cliente e con la parte assistita23-37, con il 25-bisIncarico, conflitto di interessi, compenso ed equo compenso, informazione, segreto, pubblicità, accaparramento
    III. Rapporti con i colleghi38-45Colleganza, collaboratori e praticanti, contatti con la parte assistita da un collega
    IV. Doveri dell'avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie46-62, con il 62-bisCorrispondenza riservata, dovere di verità, magistrati, testimoni, minori, arbitrato, mediazione, negoziazione assistita
    V. Rapporti con terzi e controparti63-68Correttezza verso i terzi, richieste alla controparte, incarichi contro una parte già assistita
    VI. Rapporti con le istituzioni forensi69-72Elezioni, comunicazioni al Consiglio dell'Ordine, dovere di collaborazione, esame di abilitazione
    VII. Disposizione finale73Entrata in vigore

    I doveri fondamentali

    L'articolo 9 è la norma di sintesi dei doveri dell'avvocato.

    L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

    Art. 9, comma 1, Codice deontologico forense

    • ▸Probità, dignità e decoro anche fuori dallo studio (art. 9, comma 2): valgono anche al di fuori dell'attività professionale.
    • ▸Fedeltà e diligenza (artt. 10, 12 e 26): il mancato, ritardato o negligente compimento di atti del mandato, quando deriva da non scusabile e rilevante trascuratezza, è punito con la censura.
    • ▸Segreto e riservatezza (artt. 13 e 28): il segreto vale anche dopo la fine del mandato e per l'incarico non accettato, e va fatto rispettare a dipendenti, praticanti e collaboratori. Le deroghe sono quattro (difesa, impedire un reato di particolare gravità, controversia con il cliente, procedura disciplinare), nei limiti dello stretto necessario.
    • ▸Competenza (artt. 14 e 26): non si accettano incarichi che non si è in grado di svolgere con adeguata competenza; se servono competenze diverse, va proposto al cliente di affiancare un collega.
    • ▸Formazione continua (artt. 15 e 70, comma 6): aggiornamento costante e rispetto dei regolamenti sugli obblighi formativi. Come si maturano i crediti lo trovi nella guida ai crediti formativi per avvocati.
    • ▸Indipendenza e conflitto di interessi (art. 24): ci si astiene quando l'incarico può confliggere con gli interessi del cliente o interferire con un altro incarico, anche tra avvocati della stessa associazione o che esercitano negli stessi locali e collaborano in modo non occasionale.
    • ▸Informazione al cliente (art. 27): caratteristiche dell'incarico, durata prevedibile e oneri, negoziazione assistita e, per iscritto, mediazione, patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrono le condizioni, estremi della polizza.
    • ▸Adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi (art. 16): sono doveri deontologici, non solo obblighi di legge. Sulla polizza obbligatoria vedi la guida all'assicurazione professionale dell'avvocato.
    • ▸Rapporti con i colleghi (artt. 38 e 41): non si registra una telefonata con un collega e non si contatta direttamente la controparte che si sa assistita da un collega; la corrispondenza diretta è ammessa solo in casi precisi, sempre con copia al collega.
    • ▸Magistrati e processo (artt. 50, 52 e 53): dovere di verità, niente espressioni offensive o sconvenienti, niente colloqui con il giudice sul procedimento in corso senza il collega avversario, salvo casi particolari.

    Gli errori che costano di più

    Alcune delle sanzioni più pesanti del codice riguardano queste condotte. Il conflitto di interessi (art. 24, commi 1, 3 e 5) e la violazione del segreto professionale (art. 28) portano alla sospensione da uno a tre anni. Lo stesso vale per chi assume un incarico contro una parte già assistita quando l'oggetto non è estraneo a quello precedente (art. 68, comma 2); e anche fuori da questo caso servono almeno due anni dalla fine del rapporto. Il patto con cui l'avvocato prende come compenso una quota del bene o della ragione litigiosa (art. 25, comma 2) costa la sospensione da due a sei mesi.

    Le sanzioni e come si graduano

    Le sanzioni sono elencate dall'articolo 52 della legge 247/2012 e descritte dall'articolo 22 del codice. Il richiamo verbale, per le infrazioni lievi e scusabili, non è una sanzione disciplinare.

    SanzioneIn cosa consisteQuando si applica
    AvvertimentoSi informa l'incolpato che la condotta non è stata conforme, con invito a non ripeterlaFatto non grave e motivo di ritenere che non ci saranno altre infrazioni
    CensuraBiasimo formaleGravità, responsabilità, precedenti e comportamento successivo fanno ritenere che non ci saranno altre infrazioni
    SospensioneEsclusione temporanea dalla professione o dal praticantato, da due mesi a cinque anniComportamenti e responsabilità gravi, o quando la sola censura non basta
    RadiazioneEsclusione definitiva dall'albo, elenco o registroViolazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo

    La sanzione è unica anche quando nello stesso procedimento ci sono più addebiti, perché si valuta il comportamento complessivo (art. 21, comma 2). Si commisura alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale dolo, al comportamento prima e dopo il fatto, al pregiudizio per il cliente, all'immagine della professione e ai precedenti (art. 21, commi 3 e 4). Poi la sanzione prevista dal singolo articolo si può spostare di un gradino.

    • ▸Nei casi più gravi (art. 22, comma 2): dall'avvertimento fino alla sospensione per due mesi; dalla censura fino alla sospensione non superiore a un anno; dalla sospensione fino a un anno fino a quella non superiore a tre anni; dalla sospensione da uno a tre anni fino alla radiazione.
    • ▸Nei casi meno gravi (art. 22, comma 3): dalla censura all'avvertimento; dalla sospensione fino a un anno alla censura; dalla sospensione da uno a tre anni alla sospensione fino a due mesi.

    Una violazione che non corrisponde a nessuna condotta descritta nei titoli dal II al VI resta un illecito: dal 2018 l'articolo 20 rinvia alle sanzioni della legge professionale, scelte con i criteri degli articoli 21 e 22.

    Il procedimento disciplinare

    Il potere disciplinare spetta ai consigli distrettuali di disciplina, non al Consiglio dell'Ordine (art. 50 legge 247/2012). Giudicano in sezioni di cinque titolari e tre supplenti, senza componenti dell'Ordine dell'incolpato. È competente il consiglio del distretto di iscrizione oppure quello in cui è avvenuto il fatto, secondo il criterio della prevenzione (art. 51).

    1. 1.Notizia dell'illecito. Ricevuto un esposto o comunque una notizia, il Consiglio dell'Ordine ne informa l'iscritto, che ha venti giorni per le sue deduzioni, e trasmette subito gli atti al consiglio distrettuale (art. 50, comma 4).
    2. 2.Fase pre-procedimentale. La notizia va in un registro riservato; se è manifestamente infondata, il presidente ne chiede l'archiviazione. Altrimenti un consigliere istruttore di un altro Ordine avvisa l'iscritto, gli assegna trenta giorni per le osservazioni e svolge gli accertamenti entro sei mesi dall'iscrizione nel registro (art. 58).
    3. 3.Capo d'incolpazione. Il consiglio archivia o approva il capo d'incolpazione. Dalla comunicazione l'incolpato ha venti giorni per accedere al fascicolo, depositare memorie e documenti e comparire davanti al consigliere istruttore per essere sentito (artt. 58, comma 3, e 59, lettere a e b).
    4. 4.Citazione e dibattimento. La citazione va notificata almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza. L'incolpato può produrre documenti, interrogare testimoni e ha sempre la parola per ultimo (art. 59).
    5. 5.Decisione. Il dispositivo si legge subito; la motivazione va depositata entro trenta giorni, aumentabili fino al doppio per le decisioni complesse (art. 59, lettere l e m).
    6. 6.Impugnazioni. Contro la decisione si ricorre al CNF entro trenta giorni dal deposito, con effetto sospensivo (art. 61). Contro la sentenza del CNF si ricorre alle sezioni unite della Cassazione entro trenta giorni dalla notifica, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; questo ricorso non sospende l'esecuzione, salvo decisione della Corte (art. 36).

    Prescrizione. L'azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto (art. 56). Il termine si interrompe con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito e con la notifica della decisione del consiglio distrettuale e della sentenza del CNF; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di cinque anni. In nessun caso, però, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto, cioè oltre sette anni e sei mesi, senza contare le sospensioni.

    Il procedimento è autonomo dal processo penale sugli stessi fatti, ma può essere sospeso per acquisirne gli atti per non più di due anni, con la prescrizione sospesa nel frattempo (art. 54). Nei casi elencati dall'articolo 60, come alcune misure cautelari o condanne penali in primo grado, è possibile la sospensione cautelare per non più di un anno. L'articolo 57, che vietava la cancellazione dall'albo durante il procedimento, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025.

    Dove scaricare il testo ufficiale

    La versione consolidata si scarica dalla pagina Codice deontologico forense del sito del CNF, che offre due file: il testo in vigore dal 7 aprile 2026 e la versione annotata con gli specchietti sanzionatori, con la sanzione edittale, attenuata e aggravata di ogni fattispecie. Le note a piè di pagina indicano quali commi sono cambiati, con quale delibera e qual era il testo precedente.

    Nella pagina Modifiche al nuovo Codice deontologico forense il CNF conserva le versioni precedenti con le date di vigenza: servono quando valuti un fatto commesso prima di una modifica. Se citi il codice in un atto o in un parere, controlla la data di vigenza del file che usi.

    Cosa può cambiare con la riforma forense

    La legge 28 luglio 2026 n. 137, in vigore dal 16 agosto 2026, delega il Governo a riformare l'ordinamento forense con decreti legislativi da adottare entro sei mesi. Fra i criteri dell'articolo 2, comma 1: il CNF continua a emanare e aggiornare il codice sentiti gli ordini (lettera c), il segreto professionale va rafforzato (lettera b) e il procedimento disciplinare va ridisegnato (lettera cc), con sezioni giudicanti di tre membri effettivi e due supplenti, prescrizione in sei anni dal fatto, sanzioni graduate e un rito semplificato con richiamo verbale per le condotte di minima entità.

    La delega da sola non cambia nulla: finché i decreti legislativi non entrano in vigore restano applicabili la legge 247/2012 e il codice nel testo pubblicato dal CNF. Le novità sulla pubblicità sono trattate nella guida su pubblicità degli avvocati e codice deontologico.

    Domande frequenti

    Chi approva il codice deontologico forense?

    Il Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, in base agli articoli 3 e 35, comma 1, lettera d) della legge 247/2012. Ogni versione entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Qual è la versione aggiornata del codice deontologico forense?

    Quella che il CNF indica in vigore dal 7 aprile 2026, dopo la delibera n. 959 del 23 gennaio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026) che ha riscritto l'art. 25-bis sull'equo compenso.

    Quali sono le sanzioni disciplinari per gli avvocati?

    Quattro: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni e radiazione. Il richiamo verbale non è una sanzione disciplinare.

    In quanto tempo si prescrive l'illecito disciplinare dell'avvocato?

    In sei anni dal fatto. Ogni atto interruttivo fa partire un nuovo termine di cinque anni, ma il termine di sei anni non può essere prolungato di oltre un quarto, senza contare le sospensioni (art. 56 legge 247/2012).

    Chi giudica l'avvocato in un procedimento disciplinare?

    Il consiglio distrettuale di disciplina, con una sezione senza componenti dell'Ordine dell'incolpato. Contro la decisione si ricorre al CNF e, contro la sentenza del CNF, alle sezioni unite della Corte di cassazione.

    Il codice deontologico vale anche nella vita privata?

    Sì, quando un comportamento privato compromette la reputazione personale o l'immagine della professione forense (art. 2). L'art. 9, comma 2 chiede probità, dignità e decoro anche fuori dall'attività professionale.

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.

    Redatti con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione editoriale umana, con fonti ufficiali citate e verificate. Contenuto informativo: non sostituisce le indicazioni degli enti né una consulenza sul caso specifico.

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