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    Cassa Forense 2026: contributi minimi, rate, Modello 5 e pensione senza giri di parole

    Scritto da Alessio D'Aleo Ottobre 2026 18 min

    Punti chiave dell'articolo

    • ▸Minimi 2026: 2.790 euro di soggettivo, 355 di integrativo e 94 di maternità, 3.239 euro in tutto
    • ▸Quattro rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre; la quarta comprende la maternità
    • ▸Sul reddito 2026 il soggettivo è al 17% fino a 131.800 euro, l'integrativo al 4% del volume d'affari
    • ▸Pagamento non dovuto (art. 41, comma 2): se l'eccedenza di una voce non supera i 10 euro, per quella voce non si versa nulla

    Nel 2026 i contributi minimi di Cassa Forense sono 2.790 euro di soggettivo e 355 euro di integrativo, più 94 euro di contributo di maternità: 3.239 euro in tutto, che scendono a 1.666,50 euro per chi ha diritto alla riduzione dei primi sei anni. Si pagano in quattro rate, il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 30 settembre, e la quarta comprende la maternità. Sopra i minimi si paga in percentuale con il Modello 5: per il reddito 2026 il soggettivo è al 17% fino a 131.800 euro, l'integrativo al 4% del volume d'affari.

    Cassa Forense è l'ente di previdenza e assistenza obbligatoria degli avvocati italiani. Chi si iscrive a un albo forense viene iscritto anche alla Cassa in automatico: nessuna domanda, nessuna soglia di reddito. Da quel momento scattano tre contributi (soggettivo, integrativo e di maternità), una dichiarazione annuale obbligatoria (il Modello 5) e le scadenze di pagamento che trovi qui sotto.

    I numeri di questa guida vengono dal Regolamento unico della previdenza forense e dalle comunicazioni ufficiali della Cassa, con l'articolo che li stabilisce. Minimi e tetto di reddito si rivalutano ogni anno con delibera entro il 28 febbraio (art. 34), le aliquote seguono la scaletta fissata dall'art. 30: prima di pagare controlla sempre il valore aggiornato su cassaforense.it.

    Contributi minimi 2026: quanto si paga

    I minimi sono la contribuzione dovuta a prescindere dal reddito: chi guadagna poco paga comunque quella cifra, chi guadagna di più la versa in acconto e conguaglia in autoliquidazione con il Modello 5. Per il 2026 il Consiglio di Amministrazione li ha fissati in 2.790 euro per il soggettivo (erano 2.750 nel 2025) e 355 euro per l'integrativo (erano 350). Il contributo di maternità 2026 è di 94 euro, comunicato dalla Cassa l'11 settembre 2026.

    VoceIntero 2026Ridotto 2026Cosa copre
    Minimo soggettivo2.790 euro1.395 euroreddito netto fino a 16.412 euro al 17%
    Minimo integrativo355 euro177,50 eurovolume d'affari fino a 8.875 euro al 4% (4.437,50 se ridotto)
    Contributo di maternità94 euro94 euro, non si riduceimporto fisso, slegato dal reddito
    Totale annuo3.239 euro1.666,50 eurosomma delle tre voci

    La copertura indica fin dove arriva il minimo: è il reddito o il volume d'affari su cui, applicando l'aliquota, il contributo dovuto coincide con il minimo già pagato. Oltre quella soglia la differenza si paga in autoliquidazione. I valori di copertura sono quelli della tabella dei contributi minimi pubblicata da Cassa Forense.

    Due eccezioni da conoscere. I pensionati di vecchiaia non pagano il minimo soggettivo dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, ma restano dovuti il minimo integrativo e la maternità (art. 37, comma 3, e indicazioni della Cassa). E una sola volta nell'arco dell'iscrizione alla Cassa si può chiedere l'esonero dal minimo soggettivo per un anno solare, nei casi dell'art. 21, comma 7, della legge 247/2012; per maternità o adozione fino a tre volte (art. 40): la domanda va inviata entro il 30 settembre dell'anno per cui si chiede l'esonero.

    Rate e scadenze 2026: la quarta rata

    I minimi si versano nello stesso anno di competenza, in quattro rate a scadenza fissa. Per il 2026 gli avvisi delle prime tre rate sono stati generabili dall'11 febbraio, quelli della quarta dal 14 settembre. Per chi si è iscritto in corso d'anno la Cassa prevede un'emissione straordinaria con scadenza 31 ottobre.

    RataScadenza 2026Cosa comprende
    Prima28 febbraiominimo soggettivo e minimo integrativo
    Seconda30 aprileminimo soggettivo e minimo integrativo
    Terza30 giugnominimo soggettivo e minimo integrativo
    Quarta30 settembreultima quota dei minimi più il contributo di maternità di 94 euro

    Nelle comunicazioni ufficiali la Cassa indica gli importi annui e le scadenze, non la ripartizione rata per rata: l'importo esatto di ogni rata è quello stampato sull'avviso pagoPA o sul modello F24 che generi nell'area riservata, alla voce Accessi riservati, posizione personale, pagamenti. Se una scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, la Cassa la sposta al primo giorno feriale successivo.

    Gli avvisi della quarta rata 2026 sono arrivati a ridosso della scadenza per un motivo preciso: il 9 settembre la Cassa ha spiegato che attendeva l'approvazione dei Ministeri vigilanti sull'importo della maternità, poi comunicato in 94 euro l'11 settembre. Chi paga con F24 cartaceo riceve due modelli, perché la sezione Enti previdenziali ha solo due righe: nel primo i codici E100 (minimo soggettivo) ed E107 (minimo integrativo), nel secondo il codice E101 (maternità).

    Si paga con pagoPA o con F24, anche in compensazione con i crediti verso l'Erario e con quelli da patrocinio a spese dello Stato, compilando l'F24 web da Entratel o Fisconline. La scelta tra pagoPA e F24 vale per tutte e quattro le rate dei minimi 2026 ed è irrevocabile.

    Il minimo ridotto dell'art. 37, comma 2

    La riduzione per i giovani sta in una sola frase del Regolamento unico, in vigore dal 1 gennaio 2025, che ha semplificato le agevolazioni precedenti:

    Il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 1, lett. a) e il contributo minimo integrativo di cui al comma 1, lett. b), qualora la prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, sono ridotti alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa.

    Art. 37, comma 2, Regolamento unico della previdenza forense

    • ▸Chi ne ha diritto: chi ha la prima iscrizione alla Cassa con decorrenza prima dei 35 anni di età.
    • ▸Per quanto tempo: i primi sei anni di iscrizione alla Cassa.
    • ▸Cosa si riduce: solo i due minimi, soggettivo e integrativo. Nel 2026 diventano 1.395 e 177,50 euro. La maternità resta intera.
    • ▸Cosa non si riduce: le aliquote dell'autoliquidazione. E per il soggettivo la riduzione non abbassa la soglia: nelle note illustrative al Modello 5/2026 chi ha pagato il minimo ridotto versa il 16% solo sul reddito oltre 17.188 euro, la stessa soglia del minimo intero (per i redditi 2026 la copertura del minimo intero in tabella è 16.412 euro). Per l'integrativo la tabella della Cassa indica invece una copertura ridotta: il 4% si paga sul volume d'affari oltre 4.437,50 euro.
    • ▸Quando non vale: sui contributi dovuti per retrodatazione, per l'iscrizione degli ultraquarantenni e per l'iscrizione facoltativa dei praticanti (art. 39, comma 3).

    Il dettaglio che conta: il soggettivo ridotto vale comunque come anno intero ai fini del diritto alle prestazioni, ma nel montante della pensione entra solo quello che hai versato. Per recuperare la differenza l'art. 39 consente, entro dodici anni dalla prima iscrizione, di integrare il restante 50% del minimo soggettivo anno per anno, con un interesse dell'1,50% annuo che decorre dal secondo anno successivo a quello di competenza.

    Aliquote 2026: soggettivo, integrativo e maternità

    Il contributo soggettivo (art. 30) è proporzionale al reddito professionale netto ai fini IRPEF ed è quello che costruisce la pensione. Il Regolamento fissa una scaletta esplicita: 16% per il 2025, 17% per il 2026, 18% dal 2027, con il 3% sulla parte di reddito oltre il tetto. Il tetto si rivaluta ogni anno con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo: 130.000 euro per il 2025, 131.800 euro per il 2026.

    Anno di redditoAliquota entro il tettoTetto redditualeOltre il tettoSi dichiara con
    202516%130.000 euro3%Modello 5/2026
    202617%131.800 euro3%Modello 5/2027
    dal 202718%rivalutato ogni anno3%Modello 5 dell'anno dopo

    Attenzione alla sfasatura di un anno: l'aliquota segue l'anno in cui il reddito è prodotto. Con il Modello 5/2026, scaduto il 30 settembre 2026 e riferito ai redditi 2025, si applica il 16% fino a 130.000 euro; il 17% fino a 131.800 euro riguarda il reddito 2026, che dichiarerai entro il 30 settembre 2027. I pensionati di vecchiaia che restano iscritti a un albo e producono reddito pagano il 12% fino al tetto e il 3% oltre, dall'anno successivo alla maturazione del diritto a pensione (art. 30, comma 3).

    Il contributo integrativo (art. 31) è tutt'altra cosa. Non è un prelievo sul reddito ma una maggiorazione del 4% da applicare in fattura su tutti i corrispettivi del volume d'affari IVA. È ripetibile sul cliente, non concorre al reddito professionale e non è soggetto a IRPEF. Due conseguenze pratiche: va versato anche se la parcella non è stata incassata, e in regime agevolato si calcola sul corrispettivo lordo.

    Il contributo di maternità (art. 32) è dovuto da ogni avvocato e praticante iscritto, uomini compresi, e finanzia l'indennità prevista dal D.Lgs. 151/2001. È un importo fisso annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione in base all'andamento della spesa e approvato dai Ministeri vigilanti: 96,76 euro per il 2024, 57,65 euro per il 2025, 94 euro per il 2026. Si paga in un'unica soluzione con la quarta rata dei minimi.

    Esiste poi il contributo soggettivo modulare volontario (art. 33): dall'1% al 20% del reddito netto entro il tetto, che alimenta il montante della quota modulare di pensione. Non versarlo non è sanzionato, ma il pagamento tardivo non è ammesso e le somme versate dopo la scadenza vengono restituite.

    Chi deve iscriversi a Cassa Forense

    Cassa Forense è un ente di diritto privato con funzione pubblica, disciplinato dal D.Lgs. 509/1994. Gestisce le pensioni degli avvocati, le prestazioni di invalidità e ai superstiti, l'indennità di maternità e il welfare assistenziale di categoria.

    Il punto che genera più confusione è l'obbligo di iscrizione. Prima della riforma si entrava in Cassa solo dimostrando la continuità professionale, cioè superando certi parametri reddituali. L'art. 21 della Legge 247/2012 ha ribaltato lo schema: l'iscrizione all'albo comporta l'iscrizione alla Cassa, a prescindere dal reddito, e il regolamento di attuazione l'ha resa automatica dal 21 agosto 2014. Il Regolamento Unico (art. 39, comma 4) vieta infatti di dichiarare inefficaci periodi successivi al 2012 per difetto di continuità.

    Restano fuori dall'automatismo i praticanti avvocati, per i quali l'iscrizione è facoltativa: chi la sceglie entra però nello stesso perimetro di obblighi. E gli obblighi verso la Cassa non si spengono per assenza di attività: per il Modello 5 il Regolamento precisa che non esonerano la mancanza di partita IVA, l'assenza di reddito, l'iscrizione al solo Albo speciale dei cassazionisti, una situazione di incompatibilità (art. 7, comma 6).

    Il Modello 5 in sintesi

    Il Modello 5 è la comunicazione annuale con cui dichiari alla Cassa il reddito professionale netto IRPEF e il volume d'affari IVA dell'anno precedente. Serve a calcolare i contributi in autoliquidazione, cioè la differenza tra il dovuto in percentuale e quanto già versato con i minimi. Le regole complete, con la compilazione voce per voce, sono nella guida al Modello 5 di Cassa Forense.

    • ▸Chi lo invia: ogni avvocato iscritto a un albo anche per una frazione dell'anno precedente, e i praticanti iscritti alla Cassa dall'anno successivo all'iscrizione (art. 7).
    • ▸Entro quando: il 30 settembre, solo in via telematica. Il Modello 5/2026, riferito ai redditi e ai volumi d'affari 2025, è stato disponibile nell'area riservata dal 30 luglio 2026 e la scadenza è passata il 30 settembre 2026.
    • ▸Anche a zero: va inviato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e anche senza partita IVA (art. 7, commi 1 e 6).
    • ▸Come si paga: in unica soluzione entro il 30 settembre, oppure acconto del 50% entro il 30 settembre, detratti i minimi già versati, e saldo entro il 31 dicembre (art. 41, commi 7 e 10). Per il Modello 5/2026 l'acconto scadeva il 30 settembre 2026; il saldo scade il 31 dicembre 2026.

    Art. 41 del Regolamento unico: cosa vuol dire pagamento non dovuto

    L'art. 41 del Regolamento unico della previdenza forense disciplina il pagamento dei contributi in autoliquidazione, quelli che calcoli con il Modello 5. Nell'art. 41 la formula del pagamento non dovuto compare in un solo punto, il comma 2, che è lungo una riga:

    Il pagamento non è dovuto ove l'eccedenza non superi i dieci euro.

    Art. 41, comma 2, Regolamento unico della previdenza forense

    Tradotto: se dal Modello 5 risulta un'eccedenza da versare, cioè la differenza tra quanto dovuto in percentuale e quanto già pagato con i minimi, non superiore a 10 euro, quel versamento non va fatto. Le note illustrative al Modello 5/2026 spiegano come si applica: la soglia vale separatamente per il soggettivo e per l'integrativo, e si guarda alla somma della prima e della seconda rata. Se quella somma, per una delle due voci, non supera complessivamente 10 euro, per quella voce il pagamento non è dovuto. Non è un errore del calcolo: è la soglia entro la quale la norma esclude il pagamento.

    Due precisazioni dalle pagine della Cassa. Il contributo modulare volontario non può essere versato per importi inferiori a 10 euro. E la Cassa applica la soglia anche al contributo integrativo delle società tra avvocati, dichiarato con il Modello 5 ter.

    Il resto dell'articolo fissa le regole operative dell'autoliquidazione:

    • ▸Arrotondamento: gli importi si pagano arrotondati all'euro più vicino (comma 1).
    • ▸Versamenti distinti: soggettivo, integrativo e modulare volontario si pagano separatamente (comma 3); negli studi associati paga ogni associato per la sua parte (comma 4).
    • ▸Acconto: entro il 30 settembre il 50% delle somme dovute, detratti i minimi già versati (comma 7).
    • ▸Tolleranza: un acconto più basso del dovuto entro un margine del 5% non è sanzionato, se la differenza viene compensata con il saldo nei termini (comma 9).
    • ▸Saldo: entro il 31 dicembre dell'anno in cui va inviato il Modello 5 (comma 10).
    • ▸Riscossione: se ometti o ritardi il pagamento, la Cassa può riscuotere a mezzo ruolo, ma prima deve inviarti un avviso bonario che ti invita al versamento diretto (comma 5).
    • ▸Modulare volontario: se non lo versi, o lo versi in parte, non è sanzionato; il pagamento tardivo però non è ammesso e le somme versate dopo la scadenza vengono restituite (comma 6).

    Il rinvio all'art. 41 torna anche nel sistema sanzionatorio: le sanzioni per omesso e ritardato versamento degli artt. 86 e 87 si applicano proprio ai contributi dovuti in autoliquidazione ai sensi dell'art. 41.

    Cosa succede se non dichiari o non paghi

    Il Titolo VII distingue due famiglie di sanzioni: amministrative per il mancato, ritardato o non veritiero invio del Modello 5, civili per il mancato o ritardato pagamento dei contributi. Si applicano in automatico e a ogni singola omissione. Per il Modello 5 l'art. 85 fissa la sanzione base in 446 euro con riferimento al Modello 5/2024, con riduzioni graduate sulla durata del ritardo. Gli importi si rivalutano ogni anno (art. 85, comma 6): per il Modello 5/2025 le note illustrative della Cassa indicavano 89, 179, 271 e 450 euro, e per il Modello 5/2026 il Ministero del lavoro ha approvato il 14 maggio 2026 una nuova rivalutazione (delibera del CdA n. 32 del 30 gennaio 2026). La pagina sul sistema sanzionatorio riporta ancora i valori base del Modello 5/2024.

    SituazioneSanzione (Modello 5/2024)
    Invio o rettifica entro 30 giorni dalla scadenza88 euro
    Invio oltre 30 giorni ma entro il 31 dicembre178 euro
    Invio dopo il 31 dicembre, prima della contestazione269 euro
    Omissione o comunicazione non conforme al vero446 euro

    Due attenuanti: se il Modello 5 tardivo contiene dati pari a zero sia per l'IRPEF sia per l'IVA la sanzione scende all'importo minimo, e la sanzione da ritardo non si applica ai primi due anni solari di iscrizione all'albo.

    Sul versante contributivo, il Regolamento (art. 87) prevede per il ritardo: solo interessi entro otto giorni dalla scadenza, 4% dal nono al sessantesimo giorno, 6% dal sessantunesimo al centocinquantesimo, 10% oltre, con un minimo di 30 euro per annualità. L'omesso versamento vale il 24%, ridotto al 12% se risultano versamenti diretti pari almeno al 20% del dovuto (art. 86). Sulle somme non pagate corrono interessi di mora del 2,75% annuo, o gli interessi legali se superiori (art. 90). Nota: la pagina della Cassa sul sistema sanzionatorio riporta ancora le fasce del regolamento previgente (4% fino al trentesimo giorno, 6% dal trentunesimo al centocinquantesimo: art. 69 del Regolamento unico del 2020), che valgono per i ritardi fino al 2024; il testo in vigore dal 1 gennaio 2025 è l'art. 87, e le note illustrative al Modello 5/2025 usano le sue fasce, dal 9° al 60° e dal 61° al 150° giorno.

    Le stesse sanzioni valgono dal 2016 per i contributi minimi, e qui c'è il punto che interessa chi ha saltato una rata: sanzioni e interessi sui minimi decorrono dalla scadenza dell'ultima rata (art. 89), cioè dal 30 settembre. Prima della contestazione formale puoi chiedere la regolarizzazione spontanea dalla sezione istanze online dell'area riservata, o con il modulo da inviare via PEC: le sanzioni si riducono del 60% e il conteggio va pagato in unica soluzione entro 120 giorni dalla comunicazione (art. 94).

    Per il 2026 ci sono tre misure territoriali. Per chi al 18 gennaio 2026 aveva residenza o sede nei comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal maltempo, individuati dalle ordinanze di Protezione civile del 30 gennaio e del 17 febbraio 2026, sono sospesi i versamenti in scadenza dal 18 gennaio al 30 novembre 2026: si fanno in unica soluzione entro il 31 dicembre 2026, senza sanzioni né interessi, mentre il termine del Modello 5 è rimasto il 30 settembre (comunicato dell'11 giugno 2026). Inoltre la Cassa ha spostato al 31 dicembre 2026 i versamenti e gli adempimenti in scadenza dal 1 settembre al 31 dicembre 2026 per gli iscritti all'Ordine di Bolzano, dopo il crollo dell'immobile degli uffici giudiziari del 16 luglio 2026, e per chi al 31 luglio 2026 aveva residenza o studio in immobili inagibili o sgomberati nei Comuni colpiti dal bradisismo dei Campi Flegrei. In entrambi i casi la domanda va inviata via PEC entro il 31 ottobre 2026 e le somme già versate non vengono rimborsate (comunicati del 28 settembre 2026).

    L'errore che costa più di una sanzione

    Trascorsi trenta giorni dalla diffida notificata dalla Cassa, la perdurante omissione del Modello 5 viene segnalata al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale (art. 9), revocabile quando si dimostra di aver inviato la comunicazione. Secondo effetto pesante: gli anni con omissione contributiva, anche parziale, non più recuperabile per prescrizione diventano inefficaci sia per il diritto alla pensione sia per il calcolo dell'importo (art. 42).

    La pensione: requisiti e calcolo

    Qui il sistema si è spaccato in due. Il Regolamento Unico in vigore dal 1 gennaio 2025 ha introdotto il calcolo contributivo, con regole diverse a seconda di quando si è entrati in Cassa.

    Per chi risulta iscritto al 31 dicembre 2024 valgono i requisiti tradizionali e il calcolo misto degli artt. 64 e 66, in applicazione del pro rata di cui al comma 763 della Legge 296/2006: la quota retributiva copre l'anzianità fino a quella data ed è composta da più quote storiche (fino al 2007, 2008-2012, 2013-2024), mentre la contribuzione successiva va a montante contributivo.

    PrestazioneRequisito anagraficoRequisito contributivoNote
    Vecchiaia (art. 61)70 anni35 anniregime ordinario, iscritti entro il 2024
    Vecchiaia anticipata (art. 62)da 65 anni35 annimeno 0,41% al mese sulla quota di base (art. 65)
    Anzianità (art. 63)62 anni40 annirichiede la cancellazione dagli albi
    Vecchiaia contributiva (art. 67)70 annialmeno 5 anninessuna integrazione al minimo
    Vecchiaia nuovi iscritti (art. 68)70 anni, oppure 655 anni, oppure 35prima iscrizione dal 2025

    La riduzione dello 0,41% al mese non si applica a chi, a 65 anni o al momento successivo della domanda di pensione, ha già quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione (art. 65, comma 5). La pensione di anzianità è invece incompatibile con la reiscrizione all'albo.

    Per chi si iscrive per la prima volta dal 1 gennaio 2025 le quattro prestazioni sono sostituite da un'unica pensione di vecchiaia (art. 68): a 70 anni con almeno 5 anni di iscrizione e integrale contribuzione, oppure a 65 anni con almeno 35 anni, purché l'importo calcolato non risulti inferiore alla pensione integrata al minimo. Sotto i 35 anni di contribuzione l'integrazione al minimo non spetta.

    Il calcolo contributivo (art. 69) moltiplica il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al pensionamento, secondo la Tabella A della Legge 335/1995. Nel montante entrano i contributi soggettivi versati entro il tetto e quelli da riscatto e ricongiunzione: il contributo integrativo, per capirsi, non lo alimenta. Secondo la tabella di Cassa Forense il trattamento minimo 2025/2026 è di 12.500 euro annui, cioè 961,54 euro mensili.

    Riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, cumulo

    Il riscatto trasforma periodi non coperti da contribuzione in anzianità utile. L'art. 45 elenca cosa è riscattabile: il corso legale di laurea in Giurisprudenza, il servizio militare obbligatorio e il servizio civile sostitutivo (massimo due anni ciascuno), il servizio militare in guerra, il praticantato anche svolto all'estero per non più di tre anni.

    Si esercita solo per anni interi e non coincidenti tra loro né con anni già coperti presso la Cassa o altre forme di previdenza obbligatoria. Requisito da verificare prima: può esercitarlo solo chi è in regola con Modelli 5 e contributi (art. 44). Il costo si simula dall'area riservata.

    Quando invece la contribuzione esiste ma è sparsa su più enti, gli strumenti sono altri tre. La ricongiunzione (art. 54) porta tutti i periodi in un'unica gestione, nei termini della Legge 45/1990, ed è onerosa. La totalizzazione (art. 55) cumula periodi non coincidenti maturati presso gestioni diverse per un unico trattamento (D.Lgs. 42/2006). Il cumulo (art. 56) opera ai sensi della Legge 228/2012 e lascia a ciascun ente il calcolo della sua quota.

    Per i buchi non più sanabili resta la rendita vitalizia dell'art. 43: chi sia incorso in un'omissione parziale ormai prescritta può costituire una rendita pari al beneficio riferito a quegli anni, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.

    Le prestazioni assistenziali

    Accanto a contributi e pensioni, la Cassa eroga prestazioni assistenziali. Per il 2026 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 19 bandi (comunicato del 29 aprile 2026), con stanziamenti che sommati fanno 19,79 milioni di euro.

    I bandi sono divisi in tre gruppi. Sostegno alla professione: 11 bandi per 9,24 milioni, tra cui prestiti agevolati per gli under 35, contributi per l'organizzazione dello studio, per gli strumenti informatici e per una sala videoconferenze, il sostegno nel periodo di follow up oncologico, borse per il titolo di cassazionista e contributi per corsi di alta formazione. Sostegno alla famiglia: 7 bandi per 10,4 milioni, tra cui contributi per i figli nati, adottati o affidati nel 2025, borse di studio, famiglie numerose e monogenitoriali, centri estivi, alloggi per figli universitari. Sostegno alla salute: un bando da 150.000 euro per le spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti.

    Il filtro di accesso riporta sempre al Modello 5: per entrare in graduatoria occorre essere in regola, alla data della domanda, con le comunicazioni reddituali per tutto il periodo di iscrizione e con il pagamento dei contributi. E per ciascuna delle tre tipologie si può ottenere una sola erogazione tra i bandi 2026.

    A parte c'è l'indennità di maternità, finanziata dal contributo fisso annuo. Il D.Lgs. 151/2001 la commisura all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale del secondo anno precedente all'evento, entro un minimo e un massimo annuali: per il 2025 la tabella di Cassa Forense indica 5.961,28 e 29.806,40 euro; per il 2026, al 4 ottobre 2026, la stessa tabella riporta ancora da definire.

    Domande frequenti

    Quanto si paga di Cassa Forense al minimo nel 2026?

    2.790 euro di soggettivo, 355 euro di integrativo e 94 euro di contributo di maternità, cioè 3.239 euro. Chi ha diritto alla riduzione dei primi sei anni (art. 37, comma 2) paga 1.395 e 177,50 euro di minimi più la maternità intera, cioè 1.666,50 euro.

    Quando scade la quarta rata Cassa Forense 2026 e cosa comprende?

    La quarta rata dei minimi 2026 scadeva il 30 settembre 2026 e comprende, oltre all'ultima quota dei minimi, il contributo di maternità di 94 euro. Gli avvisi pagoPA e F24 sono stati generabili dal 14 settembre 2026; l'importo esatto è quello stampato sul tuo avviso nell'area riservata.

    Ho saltato la quarta rata: cosa succede?

    Su sanzioni e interessi dei minimi il riferimento è la scadenza dell'ultima rata, il 30 settembre (art. 89). Secondo il Regolamento, entro otto giorni si pagano solo gli interessi, poi scattano sanzioni in percentuale con un minimo di 30 euro per annualità. Prima della contestazione formale la regolarizzazione spontanea riduce le sanzioni del 60% (art. 94). Per chi rientra nelle misure territoriali del 2026 (maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia; Bolzano e Campi Flegrei, su domanda entro il 31 ottobre) il termine è il 31 dicembre 2026.

    Quanto è il contributo di maternità Cassa Forense 2026?

    94 euro, importo comunicato dalla Cassa l'11 settembre 2026. Era 57,65 euro nel 2025 e 96,76 euro nel 2024. È dovuto da tutti gli iscritti, uomini compresi, e si paga con la quarta rata dei minimi.

    Cosa significa pagamento non dovuto art. 41 del Regolamento unico della previdenza forense?

    È la regola dell'art. 41, comma 2, l'unico punto dell'articolo che usa questa formula: il pagamento non è dovuto se l'eccedenza calcolata in autoliquidazione non supera i dieci euro. Secondo le note illustrative al Modello 5/2026 la soglia si applica separatamente al soggettivo e all'integrativo, sulla somma delle due rate: se per una voce quella somma non supera 10 euro, per quella voce non devi pagare nulla.

    Chi ha diritto al minimo ridotto dell'art. 37 comma 2?

    Chi ha la prima iscrizione alla Cassa con decorrenza prima dei 35 anni di età, per i primi sei anni di iscrizione. Si dimezzano il minimo soggettivo e il minimo integrativo, non la maternità né le aliquote dell'autoliquidazione. L'anno vale per intero ai fini del diritto alle prestazioni.

    Qual è l'aliquota Cassa Forense 2026?

    Per il reddito prodotto nel 2026 il soggettivo è al 17% fino a 131.800 euro e al 3% oltre; l'integrativo è al 4% del volume d'affari IVA. Con il Modello 5/2026, riferito ai redditi 2025, si applicavano invece il 16% fino a 130.000 euro e il 3% oltre.

    L'iscrizione a Cassa Forense è obbligatoria anche se non guadagno nulla?

    Sì. Dall'art. 21 della legge 247/2012 l'iscrizione all'albo comporta l'iscrizione automatica alla Cassa, senza soglie di reddito. Minimi e Modello 5 restano dovuti anche senza reddito o partita IVA.

    Entro quando va inviato il Modello 5 e cosa succede se lo dimentico?

    Il termine è il 30 settembre, in via telematica. Il ritardo costa una sanzione graduata sulla durata e rivalutata ogni anno (per il Modello 5/2025: 89, 179 o 271 euro; l'omissione 450 euro); per il Modello 5/2026 gli importi sono stati rivalutati di nuovo. Se persiste oltre trenta giorni dalla diffida, la Cassa segnala il fatto al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione dall'esercizio professionale.

    Il contributo integrativo del 4% lo paga l'avvocato o il cliente?

    La maggiorazione è ripetibile sul cliente e va esposta in fattura, quindi economicamente la sostiene lui. L'obbligo di versamento resta però in capo all'avvocato ed è dovuto anche se la parcella non è stata incassata.

    A che età si va in pensione con Cassa Forense?

    Chi era già iscritto al 31 dicembre 2024 accede alla vecchiaia con 70 anni di età e 35 di contribuzione, con anticipo dai 65 anni e riduzione dello 0,41% per ogni mese sulla quota di base. Chi si iscrive dal 2025 va a 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione, o a 65 con almeno 35 se l'importo raggiunge il trattamento minimo.

    Posso riscattare gli anni di laurea e di praticantato?

    Sì. L'art. 45 ammette il riscatto del corso legale di laurea e del praticantato per non più di tre anni, oltre a servizio militare e servizio civile entro due anni ciascuno, solo per anni interi non coincidenti e solo per chi è in regola con Modelli 5 e contributi.

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.

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