Punti chiave dell'articolo
- ▸Ordine fisso: compenso, più 15% di spese generali, più 4% di Cassa Forense, più IVA al 22% su tutto
- ▸Le spese anticipate per il cliente si sommano alla fine, senza IVA e senza contributo integrativo
- ▸Se paga un'impresa o un professionista non forfettario, trattiene il 20% di ritenuta su compenso più spese generali
- ▸Per un cliente privato 100 euro di compenso diventano 145,91 euro; con un avvocato forfettario 119,60
La fattura di un avvocato si costruisce sempre nello stesso ordine: il compenso, più il 15% di rimborso forfettario delle spese generali, più il 4% di contributo integrativo per la Cassa Forense calcolato su quella somma, più l'IVA al 22% su tutto. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente si aggiungono alla fine, fuori dall'IVA. Se l'avvocato è in regime ordinario e a pagare è un'impresa o un professionista non forfettario, il cliente trattiene il 20% di ritenuta d'acconto su compenso più spese generali e versa all'avvocato il resto.
Tradotto in un numero: per un cliente privato ogni 100 euro di compenso diventano 145,91 euro in fattura (100 × 1,15 × 1,04 × 1,22, arrotondato al centesimo). Con un avvocato in regime forfettario, che non applica l'IVA, diventano 119,60 euro. Sotto trovi ogni voce con la sua norma, tre esempi completi e i controlli da fare, che la fattura tu la emetta o la riceva. Norme e aliquote sono quelle in vigore a ottobre 2026.
Le voci della fattura una per una
Una fattura per prestazioni legali contiene fino a sette voci. Ognuna ha una base di calcolo diversa, ed è lì che nascono quasi tutti gli errori.
| Voce | Misura | Su cosa si calcola | Norma |
|---|---|---|---|
| Compenso | pattuito per iscritto o, in mancanza, secondo i parametri | art. 13 L. 247/2012, DM 55/2014 | |
| Rimborso forfettario spese generali | 15% | compenso | art. 2, comma 2, DM 55/2014 |
| Contributo integrativo Cassa Forense | 4% | compenso + spese generali | art. 31 Regolamento unico della previdenza forense |
| IVA | 22% | compenso + spese generali + contributo integrativo | art. 16 DPR 633/1972, art. 16 DL 41/1995 |
| Spese anticipate per conto del cliente | importo documentato | nessuna: restano fuori dalla base IVA | art. 15, n. 3, DPR 633/1972 |
| Ritenuta d'acconto (in meno) | 20% | compenso + spese generali | art. 25 DPR 600/1973 |
| Imposta di bollo | 2 euro | importi non soggetti a IVA sopra 77,47 euro | DPR 642/1972, tariffa, art. 13 |
Il compenso. È la cifra concordata con il cliente. La legge professionale chiede all'avvocato di comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso (art. 13, comma 5, L. 247/2012). Se un accordo scritto non c'è, il compenso si determina con i parametri forensi del DM 55/2014.
Il rimborso forfettario del 15%. La base è l'art. 2 del DM 55/2014, che lo prevede anche quando il compenso è stato pattuito:
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione.
Art. 2, comma 2, DM 55/2014 (testo vigente, estratto)
Fino al 2022 il decreto diceva di regola nella misura del 15 per cento: il DM 147/2022 ha tolto l'inciso, e oggi la misura è il 15% secco. Fiscalmente segue il compenso: non è un'anticipazione documentata per conto del cliente e non è una spesa addebitata analiticamente (art. 54, comma 2, lett. b, TUIR), quindi entra nella base del contributo integrativo, dell'IVA e della ritenuta. Se l'accordo con il cliente prevede un compenso tutto compreso, conviene che lo dica in modo esplicito, perché il testo del decreto parte dal presupposto opposto.
Il contributo integrativo del 4%. Ogni avvocato iscritto all'albo applica una maggiorazione su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume d'affari IVA e la versa alla Cassa Forense, anche se il cliente non paga. La misura del 4%, la ripetibilità verso il cliente e il versamento indipendente dall'incasso stanno nell'art. 31 del Regolamento unico della previdenza forense. Lo stesso articolo precisa che il contributo non concorre a formare il reddito professionale: è questo il motivo per cui resta fuori dalla ritenuta. In fattura compare anche con la sigla CPA.
L'IVA al 22%. È l'aliquota ordinaria dell'art. 16 del DPR 633/1972. La domanda ricorrente è se l'IVA si paghi anche sul 4%. La risposta è sì, e la norma è precisa: l'art. 16 del DL 41/1995 stabilisce che le maggiorazioni addebitate a titolo di contributo integrativo concorrono a formare la base imponibile IVA, e aggiunge che non rilevano ai fini del calcolo del contributo stesso. Tradotto: l'IVA si calcola anche sul 4%, il 4% non si calcola su sé stesso.
Le spese anticipate. Contributo unificato, marche, diritti di cancelleria, spese di notifica pagate per conto del cliente non sono corrispettivo della prestazione. L'art. 15, n. 3, del DPR 633/1972 esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate. Restano quindi fuori dall'IVA e, non essendo corrispettivi, anche dalla base del 4% e della ritenuta. Diverso è il caso delle spese che lo studio sostiene a nome proprio e poi riaddebita, come una trasferta fatturata allo studio: quelle seguono la regola generale dell'art. 13 dello stesso decreto ed entrano nella base IVA. La loro gestione completa, insieme al tracciato XML, è nella guida alla fattura elettronica dell'avvocato.
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti
Su Normattiva gli artt. 13, 15 e 16 del DPR 633/1972 e l'art. 16 del DL 41/1995 risultano abrogati dal 1° gennaio 2027 dal Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10). Dalla stessa data risultano abrogati anche l'art. 25 del DPR 600/1973 (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), il TUIR, compreso l'art. 54 (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), e gli artt. 1 e 2 del DPR 642/1972 sull'imposta di bollo (D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123). I conti di questa guida valgono per le fatture emesse nel 2026: prima di gennaio conviene aggiornare i riferimenti normativi nei modelli dello studio.
In che ordine si calcolano
Le voci si appoggiano l'una sull'altra, quindi l'ordine non è una scelta di stile. Se ne sbagli uno, sbagli tutti quelli che vengono dopo.
- 1.Scrivi il compenso.
- 2.Calcola il 15% sul compenso: è il rimborso forfettario delle spese generali.
- 3.Somma compenso e 15%: questa è la base del contributo integrativo e, se c'è, della ritenuta.
- 4.Calcola il 4% su quella somma: è il contributo integrativo.
- 5.Somma compenso, 15% e 4%: è l'imponibile IVA.
- 6.Calcola il 22% sull'imponibile: è l'IVA.
- 7.Aggiungi le spese anticipate documentate, senza IVA: ottieni il totale della fattura.
- 8.Se il cliente è sostituto d'imposta, sottrai il 20% della base del punto 3: è il netto da pagare.
Conviene arrotondare al centesimo ogni voce, non solo il totale: così i numeri della fattura restano coerenti fra loro.
Tre esempi completi
Stessa pratica, tre situazioni diverse: compenso pattuito di 1.500 euro e contributo unificato di 237 euro anticipato per il cliente, l'importo dovuto per una causa di valore fra 5.200 e 26.000 euro. Cambia solo chi emette la fattura e chi la riceve. Tutti gli importi sono in euro, arrotondati al centesimo. Sono esempi di calcolo: sul caso concreto dello studio la verifica resta del commercialista.
| Voce | A. Cliente privato, avvocato in regime ordinario | B. Cliente impresa, avvocato in regime ordinario | C. Avvocato in regime forfettario |
|---|---|---|---|
| Compenso | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Rimborso forfettario 15% | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| Base contributo integrativo | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| Contributo integrativo 4% | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Imponibile IVA | 1.794,00 | 1.794,00 | non applicabile |
| IVA 22% | 394,68 | 394,68 | non applicata |
| Contributo unificato anticipato (art. 15) | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| Totale fattura | 2.425,68 | 2.425,68 | 2.031,00 |
| Ritenuta 20% su 1.725,00 | non dovuta | meno 345,00 | non dovuta |
| Netto da pagare all'avvocato | 2.425,68 | 2.080,68 | 2.031,00 |
| Imposta di bollo | vedi la sezione sul bollo | vedi la sezione sul bollo | 2,00 dovuti |
Tre cose da notare. Il contributo unificato non cambia mai: entra nel totale per lo stesso importo in tutte e tre le colonne, senza IVA e senza 4%. Nella colonna B il cliente paga 2.080,68 euro all'avvocato e versa i 345,00 euro di ritenuta all'erario per conto suo: l'esborso complessivo dell'impresa resta 2.425,68 euro. Nella colonna C mancano IVA e ritenuta, ma il 4% resta, perché è un obbligo previdenziale e non fiscale.
Se il compenso lo ricavi dai parametri, il calcolatore della parcella applica la stessa sequenza per 15%, 4%, IVA e ritenuta; le spese anticipate vanno aggiunte a parte.
La ritenuta d'acconto: chi la trattiene e su cosa
La ritenuta del 20% non la calcola l'avvocato per sé: la trattiene il cliente al momento del pagamento, se è sostituto d'imposta, e la versa all'erario come acconto dell'IRPEF dell'avvocato (art. 25 del DPR 600/1973). Sono sostituti d'imposta, fra gli altri, società ed enti, imprenditori, professionisti e condomini (artt. 23 e 25 dello stesso decreto). Fanno eccezione imprese e professionisti in regime forfettario, che non sono tenuti a operare la ritenuta (art. 1, comma 69, L. 190/2014). Il privato che si rivolge all'avvocato per una questione personale non lo è, e infatti nella colonna A dell'esempio la ritenuta non c'è.
La base è compenso più rimborso forfettario del 15%. Restano fuori il contributo integrativo, che non è reddito professionale, e le spese anticipate ex art. 15, che non sono compenso. Se apri l'art. 25 su Normattiva troverai ancora il 15% originario: gli aumenti sono arrivati con leggi successive, l'ultimo con la legge 449/1997, che ha fissato il 20% in vigore.
Pubblica amministrazione, clienti esteri e split payment sono trattati caso per caso nella guida sulla fattura elettronica citata sopra.
La fattura dell'avvocato in regime forfettario
Nel regime forfettario spariscono due voci su sette, e sopra 77,47 euro diventa dovuto il bollo. Non c'è IVA, perché i contribuenti forfettari non esercitano la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali (art. 1, comma 58, L. 190/2014). Non c'è ritenuta, perché i compensi del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto, e a questo fine l'avvocato rilascia un'apposita dichiarazione, di norma in fattura, che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva (comma 67).
Tutto il resto rimane: il compenso, il 15% di spese generali e il 4% di contributo integrativo, che è un obbligo verso la Cassa e non dipende dal regime fiscale. Per chi fruisce di un regime agevolato il Regolamento unico precisa che la maggiorazione si commisura al corrispettivo lordo dell'operazione (art. 31, comma 2). Requisiti, soglie e calcolo dell'imposta sostitutiva sono nella guida al regime forfettario dell'avvocato.
Quando c'è la marca da bollo da 2 euro
L'imposta di bollo da 2 euro si applica alle fatture, come stabilisce l'art. 13 della tariffa allegata al DPR 642/1972, e non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro. Le fatture relative a operazioni soggette a IVA sono invece esenti. Ne derivano tre casi pratici.
- ▸Fattura in regime forfettario sopra 77,47 euro: il bollo da 2 euro è dovuto, come nella colonna C dell'esempio.
- ▸Fattura con IVA e nessuna anticipazione: il bollo non è dovuto.
- ▸Fattura con IVA e anticipazioni ex art. 15 sopra 77,47 euro: secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta n. 491 del 20 luglio 2021) il bollo è dovuto, perché quella parte dell'importo non è corrispettivo di un'operazione soggetta a IVA. La stessa risposta precisa però che, quando le somme anticipate riguardano tributi dovuti dal cliente, e cita espressamente marche da bollo, diritti di cancelleria e contributo unificato, può trovare applicazione l'esenzione dell'art. 5 della tabella allegata al decreto. È il caso delle colonne A e B, ed è un punto da definire con il commercialista dello studio.
Sulle fatture elettroniche il bollo si segnala nel file, nel campo Bollo virtuale, e si versa per ogni trimestre sulla base dei dati che l'Agenzia mette a disposizione nel portale Fatture e corrispettivi, con addebito sul conto dallo stesso portale o con il modello F24: le istruzioni aggiornate sono nella guida dell'Agenzia sull'imposta di bollo, edizione di giugno 2026.
Gli errori che si ripetono
Gli errori nelle fatture degli studi sono quasi sempre gli stessi, e hanno una caratteristica in comune: si ripetono su ogni fattura finché qualcuno non li nota. Sui numeri dell'esempio, ecco quanto pesano.
- ▸Contributo integrativo calcolato sul solo compenso: 60,00 euro invece di 69,00. Sono 9,00 euro di contributo in meno per ogni 1.500 euro di compenso, che la Cassa conteggia comunque sul volume d'affari.
- ▸IVA applicata sul contributo unificato: 52,14 euro di imposta che il cliente non doveva pagare, su una somma che la legge esclude dalla base imponibile.
- ▸Ritenuta calcolata anche sul contributo integrativo: 358,80 euro trattenuti invece di 345,00, quindi 13,80 euro in meno incassati dallo studio.
- ▸Spesa intestata allo studio trattata come anticipazione: esce dalla base IVA e da quella del 4%, che invece dovrebbero comprenderla.
- ▸Bollo dimenticato sulle fatture del forfettario: l'Agenzia segnala la fattura nell'elenco trimestrale di quelle da integrare e, se il versamento manca, chiede imposta, sanzione e interessi.
L'errore che costa di più
Impostare male una sola volta il modello del gestionale. Un 4% sulla base sbagliata o un'IVA sulle anticipazioni non è un errore su una fattura: è un errore su tutte le fatture emesse con quel modello, finché qualcuno non lo corregge. La prima fattura dopo ogni modifica del modello va rifatta a mano, voce per voce.
Cosa controllare se la fattura l'hai ricevuta
Se la fattura l'hai ricevuta, i controlli sono pochi e veloci. Non servono competenze fiscali, serve rifare la sequenza.
- 1.Il compenso corrisponde a quanto concordato o alla misura del costo che l'avvocato era tenuto a comunicarti per iscritto (art. 13, comma 5, L. 247/2012)? La guida sul preventivo dell'avvocato spiega cosa doveva contenere.
- 2.Il 15% è calcolato sul compenso, e non su compenso più spese?
- 3.Il 4% è calcolato su compenso più 15%, e non sulle spese anticipate?
- 4.L'IVA è calcolata su compenso, 15% e 4%, e non sulle spese anticipate?
- 5.Le spese anticipate sono documentate? La legge le esclude dall'IVA solo se regolarmente documentate.
- 6.Se sei un'impresa, un professionista o un condominio e non sei in regime forfettario, tocca a te trattenere il 20% su compenso più 15% e versarlo all'erario. Se sei un privato, non devi trattenere nulla.
- 7.Se l'avvocato è in regime forfettario, la fattura non ha IVA né ritenuta e porta la dichiarazione sul regime: è normale, non è un errore.
Se un conto non torna, la strada più semplice è chiedere allo studio il dettaglio voce per voce. Quando la fattura nasce da un'attività giudiziale, può aiutare anche leggere come si costruisce la parcella dell'avvocato, il documento che di solito la precede.
Domande frequenti
Come si calcola la fattura di un avvocato?
Compenso, più 15% di rimborso forfettario delle spese generali, più 4% di contributo integrativo su compenso e 15%, più IVA al 22% su queste tre voci. Le spese anticipate per conto del cliente si aggiungono senza IVA. Se il cliente è sostituto d'imposta, dal totale si sottrae la ritenuta del 20% calcolata su compenso più 15%.
Perché nella fattura dell'avvocato c'è il 15% di spese generali?
Perché l'art. 2, comma 2, del DM 55/2014 riconosce all'avvocato un rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del compenso, in ogni caso e anche quando il compenso è pattuito per iscritto. Fiscalmente è compenso: sconta contributo integrativo, IVA e ritenuta.
Il 4% della Cassa Forense lo paga il cliente?
Sì, il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente e si espone in fattura. L'obbligo di versarlo alla Cassa resta però dell'avvocato, anche se il cliente non paga (art. 31 del Regolamento unico della previdenza forense).
L'IVA si paga anche sul contributo integrativo?
Sì. L'art. 16 del DL 41/1995 stabilisce che il contributo integrativo addebitato in fattura concorre a formare la base imponibile IVA. Il 4% invece non si calcola su sé stesso.
Quanto diventa in fattura un compenso di 1.000 euro?
Per un cliente privato, con avvocato in regime ordinario: 1.000 euro più 150 di spese generali, più 46 di contributo integrativo, più 263,12 di IVA, per un totale di 1.459,12 euro, oltre alle eventuali spese anticipate. Con un avvocato forfettario il totale è 1.196 euro, più il bollo da 2 euro.
Quando nella fattura dell'avvocato c'è la ritenuta d'acconto?
Quando chi paga è sostituto d'imposta: società, enti, imprenditori, professionisti, condomini, esclusi imprese e professionisti in regime forfettario. Il cliente trattiene il 20% di compenso più 15% e lo versa all'erario. Non c'è con il cliente privato e non c'è se l'avvocato è in regime forfettario.
La marca da bollo va messa anche sulla fattura dell'avvocato con IVA?
Non sulla parte soggetta a IVA, che è esente. Se però la fattura contiene anticipazioni ex art. 15 sopra 77,47 euro, secondo la risposta n. 491/2021 dell'Agenzia delle Entrate il bollo è dovuto, salvo che, secondo la stessa risposta, possa applicarsi l'esenzione per le anticipazioni che riguardano tributi del cliente, come il contributo unificato.
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Fonti
- Normattiva, DM 10 marzo 2014 n. 55, art. 2 (rimborso spese forfettarie 15%, testo vigente)
- Cassa Forense, Regolamento unico della previdenza forense (art. 31, contributo integrativo)
- Normattiva, DL 23 febbraio 1995 n. 41, art. 16 (contributo integrativo nella base imponibile IVA)
- Normattiva, DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 15 (esclusioni dalla base imponibile)
- Normattiva, DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)
- Normattiva, legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario)
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 491 del 20 luglio 2021 (bollo su fatture con anticipazioni ex art. 15)
- Agenzia delle Entrate, L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, guida di giugno 2026

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.
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