Punti chiave dell'articolo
- ▸Tre forme diverse: associazione professionale, società tra avvocati (art. 4-bis) e STP
- ▸Nell'associazione l'incarico è del singolo avvocato, nella società tra avvocati è della società
- ▸Le società commerciali producono reddito d'impresa, non più reddito di lavoro autonomo
- ▸In ogni forma resta il contributo integrativo del 4% e l'obbligo previdenziale del socio verso la Cassa
Esercitare la professione forense in comune con altri avvocati oggi si può fare in tre modi, con regole diverse: l'associazione professionale (art. 4 legge 247/2012), la società tra avvocati (art. 4-bis della stessa legge) e la società tra professionisti o STP (art. 10 legge 183/2011). Non sono sinonimi. Cambiano la titolarità dell'incarico, la responsabilità dei soci, la tassazione e gli obblighi verso l'ordine.
Questa guida mette a confronto le tre forme, spiega come si costituisce ciascuna, chi risponde dei debiti e degli errori, come si tassano e come funziona la previdenza, quando conviene l'una o l'altra e come si sciolgono. Dati e riferimenti normativi verificati sulle fonti ufficiali, aggiornati a luglio 2026.
Le tre forme a confronto
La differenza di fondo è chi assume l'incarico. Nell'associazione professionale l'incarico è conferito ai singoli avvocati associati. Nella società tra avvocati e nella STP l'incarico è della società, che poi lo affida al professionista che lo esegue. Da qui discendono tutte le altre differenze.
| Caratteristica | Associazione professionale | Società tra avvocati |
|---|---|---|
| Norma | Art. 4 L. 247/2012 | Art. 4-bis L. 247/2012 |
| Titolare dell'incarico | Il singolo avvocato | La società |
| Chi può essere socio | Solo persone fisiche | Anche soci di capitale, entro limiti |
| Personalità giuridica | No | Dipende dal tipo sociale scelto |
| Reddito | Lavoro autonomo | D'impresa se società commerciale |
La STP resta la forma generale per le professioni ordinistiche, ma per gli avvocati la via societaria propria è la società tra avvocati dell'art. 4-bis, che prevale come disciplina speciale. Lo vediamo più avanti.
L'associazione professionale
L'associazione professionale, il classico studio legale associato, è disciplinata dall'articolo 4 della legge 247/2012. Non è una società e non ha personalità giuridica: è un contratto tra avvocati per esercitare in comune, dividendo costi, struttura e clientela, ma mantenendo ciascuno la propria autonomia professionale.
L'atto costitutivo va redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e soggetto a imposta di registro. L'associazione è iscritta in un elenco tenuto dal consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede. Possono parteciparvi soltanto persone fisiche: la giurisprudenza ha chiarito che un ente collettivo non può essere membro di un'associazione tra avvocati (Cassazione, orientamento richiamato anche in dottrina). L'art. 4.1, introdotto nel 2017, ammette le associazioni multidisciplinari con altri professionisti.
La responsabilità resta personale
Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale e illimitata, in solido con l'associazione (art. 4 comma 2 legge 247/2012). L'associazione non fa da schermo: chi sbaglia risponde con il proprio patrimonio. Il cliente deve sapere quale avvocato tratta il suo affare.
Sul piano fiscale l'associazione produce reddito di lavoro autonomo, tassato per trasparenza in capo agli associati in proporzione alle quote (art. 5 del TUIR): l'associazione non paga imposte proprie sui redditi, sono i singoli a dichiarare la loro quota. È la forma più semplice e la più diffusa negli studi di piccole e medie dimensioni.
La società tra avvocati
La società tra avvocati è disciplinata dall'articolo 4-bis della legge 247/2012, introdotto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 (la legge annuale per la concorrenza). Ha superato la vecchia disciplina del d.lgs. 96/2001, che ammetteva solo la forma della società tra professionisti in nome collettivo. Oggi la professione forense si può esercitare in forma societaria usando qualsiasi tipo previsto dall'ordinamento: società di persone, di capitali o cooperative.
La caratteristica è la possibilità di aprire il capitale. La legge richiede che almeno due terzi dei soci, per numero e per quote, siano avvocati iscritti all'albo o professionisti di altre discipline, e che la maggioranza dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati. Il restante terzo può essere costituito da soci di capitale, cioè investitori non professionisti: una novità rispetto alla disciplina originaria che ammetteva solo soci avvocati.
- ▸Almeno due terzi dei soci, per teste e per capitale, professionisti; la maggioranza dell'organo di gestione deve essere di soci avvocati
- ▸La denominazione deve contenere l'indicazione società tra avvocati
- ▸Iscrizione in una sezione speciale dell'albo tenuta dal consiglio dell'ordine competente
- ▸L'incarico è conferito alla società, ma l'avvocato che lo esegue mantiene la responsabilità personale
Anche nella società tra avvocati la responsabilità professionale non si dissolve nella struttura: l'avvocato che accetta l'incarico ne risponde personalmente e in solido con la società. Il socio deve essere indicato al cliente. La responsabilità patrimoniale per i debiti sociali, invece, segue le regole del tipo societario scelto: nella SRL i soci rispondono nei limiti del conferimento, in una società di persone la responsabilità è più ampia.
La STP e perché per gli avvocati è diversa
La società tra professionisti, o STP, è la forma generale introdotta dall'articolo 10 commi 3-8 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con il regolamento attuativo del D.M. 34/2013. Non è un tipo societario nuovo: si sceglie una forma del codice civile (SRL, SPA, SNC, SAS o cooperativa) e le si applicano le regole specifiche della STP. È la strada usata da commercialisti, consulenti del lavoro e altre professioni ordinistiche.
Per gli avvocati il punto è che la STP dell'art. 10 non è la via propria. L'esercizio in forma societaria della professione forense passa dalla società tra avvocati dell'art. 4-bis, che come disciplina speciale e successiva prevale sulla normativa generale della legge 183/2011. In pratica un avvocato costituisce una società tra avvocati, non una STP generica, anche se le due discipline condividono la logica di fondo e molte regole fiscali.
Un dettaglio recente sui requisiti della STP: la legge 30 dicembre 2025 n. 190, in vigore dal 3 gennaio 2026, ha reso alternativo il criterio dei due terzi. I soci professionisti devono detenere i due terzi dei voti per numero di soci oppure per quota di capitale, non più entrambi cumulativamente. Per la società tra avvocati resta invece il requisito dell'art. 4-bis.
Tassazione e previdenza
La tassazione dipende dalla forma. L'associazione professionale e la società semplice producono reddito di lavoro autonomo, tassato per trasparenza in capo ai soci. Le società commerciali, quindi SRL, SPA, SNC e SAS, producono in ogni caso reddito d'impresa, qualunque sia la fonte. Il reddito d'impresa della società di capitali non è soggetto a ritenuta d'acconto.
| Forma | Tipo di reddito | Chi paga le imposte |
|---|---|---|
| Associazione professionale | Lavoro autonomo | I soci per trasparenza (art. 5 TUIR) |
| STA o STP società semplice | Lavoro autonomo | I soci per trasparenza |
| STA o STP SRL o SPA | D'impresa | La società (IRES) piu IRAP |
| STA o STP SNC o SAS | D'impresa per trasparenza | I soci (IRPEF) |
Sulla tassazione ci sono due novità recenti da conoscere. La prima è l'articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal d.lgs. 192/2024 ed efficace dal 31 dicembre 2024: consente di conferire uno studio professionale in una STP o STA in regime di neutralità fiscale, senza far emergere plusvalenze, come già avviene per il conferimento d'azienda. La seconda riguarda le ritenute: con la risposta a interpello n. 21 del 2026 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la STP consegue solo reddito d'impresa e può scomputare le ritenute subite, e con la risposta n. 85 del 2026 ha ammesso di riattribuire alla società le ritenute maturate prima della trasformazione, con l'eccedenza trasferibile alla società risultante.
Sul fronte previdenziale la logica non cambia con la forma. La società tra avvocati, iscritta nella sezione speciale dell'albo, versa il contributo integrativo del 4% sull'intero volume d'affari IVA, tramite il modello 5/TER, entro il 30 settembre di ciascun anno, secondo il regolamento di Cassa Forense per le società tra avvocati. Il contributo soggettivo resta invece in capo al singolo socio iscritto alla Cassa, che dichiara con il proprio modello 5 la quota di utili di sua competenza, anche se non distribuiti, insieme agli altri proventi percepiti.
Attenzione alla doppia contribuzione
Il passaggio da lavoro autonomo a reddito d'impresa e l'esistenza di un contributo integrativo a carico della società accanto al contributo soggettivo del socio possono generare duplicazioni o errori nella base di calcolo. Prima di costituire o trasformare uno studio in forma societaria conviene una verifica con un commercialista sul regolamento vigente di Cassa Forense, i cui importi minimi e aliquote sono aggiornati ogni anno su cassaforense.it.
La ripartizione dei compensi
Come si dividono gli incassi dipende dalla forma e dagli accordi interni. Nell'associazione professionale i compensi confluiscono nel reddito comune e vengono ripartiti tra gli associati secondo le quote fissate nell'atto costitutivo o nei patti interni. La ripartizione è libera nei rapporti tra associati, purché rispetti il contratto e le regole fiscali sulla trasparenza.
Nella società tra avvocati e nella STP il corrispettivo è fatturato dalla società, che sostiene i costi e distribuisce l'utile ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, con le regole del tipo societario scelto. La misura del compenso al professionista che ha svolto l'incarico e il criterio di distribuzione dell'utile sono definiti dallo statuto e dai patti parasociali.
- ▸Definisci nell'atto i criteri di ripartizione: quote fisse, apporto effettivo, portafoglio clienti o un mix
- ▸Distingui il rimborso dei costi comuni dalla quota di utile o di compenso
- ▸Metti per iscritto cosa succede a compensi maturati e non incassati quando un socio esce
- ▸Verifica la coerenza tra ripartizione statutaria e trattamento fiscale e previdenziale
Quando conviene l'una o l'altra
Non c'è una forma migliore in assoluto. Dipende da dimensione dello studio, obiettivi di crescita, esigenza di capitale esterno e complessità che si è disposti a gestire.
- ▸L'associazione professionale conviene agli studi di piccola e media dimensione che vogliono condividere struttura e costi con il minor carico gestionale, mantenendo la tassazione da lavoro autonomo
- ▸La società tra avvocati conviene a chi punta a crescere, vuole una struttura organizzata, intende far entrare soci di capitale o preferisce la responsabilità patrimoniale limitata di una SRL
- ▸La forma d'impresa ha senso quando i costi di struttura sono alti e il reddito d'impresa, con IRES e possibilità di trattenere utili nella società, diventa fiscalmente più efficiente della trasparenza
Il passaggio da associazione a società non è solo fiscale: cambia la titolarità dell'incarico, la governance e i rapporti con la clientela. Va valutato con un commercialista e, se c'è un capitale da aprire, con un legale d'impresa. La scelta della forma è una decisione strategica, non un adempimento.
Obblighi verso l'ordine e scioglimento
Ogni forma ha i suoi adempimenti verso il consiglio dell'ordine. L'associazione professionale si iscrive nell'elenco tenuto dal consiglio dell'ordine della sede. La società tra avvocati si iscrive nella sezione speciale dell'albo e resta soggetta al potere disciplinare dell'ordine e al codice deontologico forense, che si applica anche alla società oltre che ai singoli avvocati.
Sullo scioglimento la disciplina segue la natura della forma. L'associazione professionale si scioglie secondo il contratto associativo e le regole civilistiche sui contratti, con recesso, esclusione o accordo tra le parti, seguita dalla cancellazione dall'elenco dell'ordine. La società tra avvocati si scioglie e si liquida secondo le cause previste per il tipo societario scelto nel codice civile, con l'aggiunta della cancellazione dalla sezione speciale dell'albo. In entrambi i casi la perdita dei requisiti soggettivi, come il venir meno della maggioranza di soci avvocati, incide sulla permanenza dell'iscrizione.
Un errore che si paga dopo
Molti studi partono senza regolare per iscritto uscita di un socio, sorte della clientela e ripartizione dei compensi in corso. Quando il rapporto si rompe, l'assenza di regole trasforma lo scioglimento in un contenzioso. Le clausole su recesso, esclusione e liquidazione della quota vanno scritte quando i rapporti sono buoni, non quando si litiga.
Domande frequenti
Domande frequenti
Qual è la differenza tra studio legale associato e società tra avvocati?
Nello studio legale associato (associazione professionale ex art. 4 legge 247/2012) l'incarico è conferito al singolo avvocato, che risponde personalmente, e il reddito è da lavoro autonomo. Nella società tra avvocati (art. 4-bis) l'incarico è della società, che può avere anche soci di capitale, e se è una società commerciale produce reddito d'impresa. L'associazione non ha personalità giuridica, la società segue il tipo scelto.
Gli avvocati possono costituire una STP come gli altri professionisti?
L'esercizio in forma societaria della professione forense passa dalla società tra avvocati dell'art. 4-bis della legge 247/2012, che come disciplina speciale prevale sulla STP generale dell'art. 10 della legge 183/2011. Le due forme condividono molte regole fiscali, ma per gli avvocati la via propria è la società tra avvocati, iscritta nella sezione speciale dell'albo.
Come si tassa una società tra avvocati?
Dipende dalla forma. Se è una società semplice o un'associazione, il reddito è da lavoro autonomo tassato per trasparenza sui soci. Se è una società commerciale come SRL o SPA, produce reddito d'impresa soggetto a IRES e IRAP e non subisce ritenuta d'acconto. Dal 31 dicembre 2024 l'art. 177-bis del TUIR consente di conferire uno studio in STP o STA in neutralità fiscale, senza far emergere plusvalenze.
Chi risponde degli errori professionali in uno studio associato?
L'avvocato che accetta l'incarico ne assume la responsabilità personale e illimitata, in solido con l'associazione o con la società (art. 4 comma 2 legge 247/2012). Né l'associazione né la società fanno da schermo per la responsabilità professionale. La responsabilità per i debiti sociali segue invece le regole del tipo societario scelto.
Quali contributi versa una società tra avvocati alla Cassa Forense?
La società tra avvocati iscritta nella sezione speciale dell'albo versa il contributo integrativo del 4% sull'intero volume d'affari IVA, con il modello 5/TER entro il 30 settembre di ogni anno. Il contributo soggettivo resta a carico del singolo socio iscritto alla Cassa, che dichiara la propria quota di utili con il modello 5 ordinario. Gli importi e le aliquote aggiornati sono su cassaforense.it.
Come si scioglie uno studio legale associato?
L'associazione professionale si scioglie secondo il contratto associativo e le regole civilistiche, con recesso, esclusione o accordo tra le parti, e poi la cancellazione dall'elenco dell'ordine. La società tra avvocati si scioglie e si liquida secondo le cause del tipo societario scelto nel codice civile, con cancellazione dalla sezione speciale dell'albo. Conviene regolare per iscritto recesso, sorte della clientela e liquidazione della quota fin dall'inizio.
Fonti
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247, art. 4 e 4-bis (Normattiva)
- Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 10 società tra professionisti (Normattiva)
- D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, società tra avvocati (Normattiva)
- Cassa Forense, associazioni e società tra avvocati
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 21 del 2026 (reddito d'impresa STP)
- Consiglio nazionale forense, associazioni professionali

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.
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