Punti chiave dell'articolo
- ▸Si accede con compensi fino a 85.000 euro l'anno precedente e senza incorrere nelle cause di esclusione previste dalla legge
- ▸L'imponibile è il 78% dei compensi per l'attività forense, su cui si applica un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività
- ▸Restano dovuti i contributi Cassa Forense sul reddito e il contributo integrativo del 4% in fattura, che non è un ricavo
- ▸Conviene con pochi costi deducibili, meno quando i costi sono alti o si hanno detrazioni IRPEF importanti; per il caso concreto serve il commercialista
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato che consente all'avvocato con compensi contenuti di pagare un'imposta sostitutiva unica invece dell'IRPEF, di non applicare l'IVA e di gestire una contabilità semplificata. Si accede con compensi fino a 85.000 euro nell'anno precedente e in assenza delle cause di esclusione di legge. Il reddito non si calcola sui costi reali, ma applicando ai compensi un coefficiente di redditività, che per l'attività forense è del 78%.
Questa guida spiega come funziona il regime per chi fa l'avvocato: requisiti e cause di esclusione, calcolo dell'imposta sostitutiva e dei contributi Cassa Forense, trattamento del contributo integrativo del 4%, quando conviene rispetto al regime ordinario e come si esce. Le soglie e le aliquote citate sono quelle in vigore e vanno lette con la loro data, perché alcuni valori si aggiornano di anno in anno. La disciplina di base è la legge 190/2014. Per il tuo caso concreto il riferimento resta il commercialista.
Cos'è e chi può accedere
Il forfettario è disciplinato dalla legge 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89), più volte modificata. È un regime naturale per chi ha i requisiti: al momento dell'apertura della partita IVA lo si indica, e vi si può accedere o restare finché le condizioni sono rispettate. Non è riservato ai giovani e non ha un limite di durata: conta solo il rispetto della soglia e l'assenza delle cause di esclusione.
Il requisito principale, confermato anche per il 2026, è aver conseguito compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente. Chi inizia l'attività lo adotta dal primo giorno se prevede di rientrare nella soglia. L'apertura della partita IVA e la scelta iniziale del regime sono trattate nella nostra guida dedicata alla partita IVA dell'avvocato: qui il focus è sul funzionamento del forfettario una volta che ci sei dentro.
Requisiti e cause di esclusione
Rispettare la soglia dei compensi non basta: la legge prevede una serie di cause di esclusione che, se presenti, impediscono di applicare il regime anche a chi resta sotto gli 85.000 euro. Sono le condizioni da verificare ogni anno.
- ▸Compensi oltre 85.000 euro nell'anno precedente: sopra questa soglia il regime non è accessibile o si perde dall'anno successivo.
- ▸Spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi nell'anno precedente.
- ▸Redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro nell'anno precedente: soglia elevata dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata per il 2026. L'esclusione non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno.
- ▸Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllo di una SRL che svolge attività riconducibile a quella dell'avvocato.
- ▸Attività esercitata prevalentemente verso l'ex datore di lavoro, o soggetti a esso riconducibili, nei due anni precedenti.
- ▸Residenza fiscale all'estero, salvo le eccezioni di legge per i residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Le cause di esclusione si verificano ogni anno
Il forfettario non è acquisito una volta per tutte. Ogni anno vanno ricontrollati soglia dei compensi, spese per collaboratori, redditi da lavoro dipendente e partecipazioni societarie. Una partecipazione ereditata o un secondo lavoro dipendente sopra soglia possono far decadere il regime a tua insaputa: la verifica annuale con il commercialista evita accertamenti e sanzioni.
Come si calcola l'imposta
Nel forfettario non si tassa la differenza tra compensi e costi reali. Si parte dai compensi incassati e si applica un coefficiente di redditività che determina forfettariamente il reddito. Per l'attività forense, che rientra nel gruppo delle attività professionali, il coefficiente è del 78%: significa che il 78% dei compensi è considerato reddito e il restante 22% è riconosciuto come spese forfettarie, senza doverle documentare.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati alla Cassa Forense. Sull'imponibile che ne risulta si applica l'imposta sostitutiva, che assorbe IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L'aliquota ordinaria è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti delle nuove attività: in sostanza non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti e non proseguire un'attività prima svolta come dipendente o autonomo.
| Passaggio | Esempio con 40.000 euro di compensi |
|---|---|
| Compensi incassati nell'anno | 40.000 euro |
| Reddito forfettario (coefficiente 78%) | 31.200 euro |
| Meno contributi previdenziali versati | si sottraggono dal reddito |
| Imposta sostitutiva ordinaria (15%) | sull'imponibile netto dei contributi |
| Imposta sostitutiva ridotta start-up (5%) | sull'imponibile netto dei contributi, primi 5 anni |
L'esempio è puramente illustrativo per mostrare l'ordine dei passaggi. Il 22% forfettario di spese non è una stima dei tuoi costi reali: è una percentuale fissa di legge. Da qui deriva la logica del regime, che chiarisce quando conviene: se i tuoi costi effettivi sono molto sotto il 22% dei compensi il forfait ti avvantaggia, se sono sopra ti penalizza, perché quei costi non li puoi dedurre.
Contributi Cassa Forense e il 4%
Il regime forfettario riguarda le imposte, non la previdenza. L'iscrizione all'albo comporta l'iscrizione alla Cassa Forense e i contributi restano interamente dovuti anche in forfettario. Il contributo soggettivo si calcola con un'aliquota sul reddito professionale netto, e per il forfettario la base è il reddito determinato con il coefficiente. Sono comunque dovuti i contributi minimi anche a reddito basso o nullo.
L'aliquota del contributo soggettivo è in aumento graduale per effetto della riforma della previdenza forense: secondo le informazioni sui contributi 2026 pubblicate da Cassa Forense l'aliquota è del 17% per il 2026, dopo il 16% del 2025, con ulteriori incrementi programmati. Poiché questi valori e i contributi minimi si aggiornano ogni anno, l'importo esatto va sempre verificato sul sito ufficiale di Cassa Forense e nel regolamento vigente. La disciplina generale di iscrizione, minimi e Modello 5 è nella nostra guida dedicata alla Cassa Forense.
Il contributo integrativo del 4% merita attenzione specifica perché tocca la fattura. È una maggiorazione del 4% che si applica su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e va esposta in fattura anche in regime forfettario. È ripetibile sul cliente, cioè economicamente lo sostiene lui, ma l'obbligo di versarlo alla Cassa resta dell'avvocato. Il contributo integrativo non concorre a formare il reddito professionale e quindi non entra nel calcolo dell'imposta sostitutiva: non è un tuo ricavo, è denaro che incassi per conto della Cassa e che dovrai riversare.
La fattura in forfettario
La fattura del forfettario ha tre caratteristiche che la distinguono. Non applica l'IVA: nel documento va indicata la dicitura di operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014. Non subisce la ritenuta d'acconto: si indica che il compenso non è assoggettato a ritenuta in quanto reddito soggetto a imposta sostitutiva. Sui documenti il cui importo non assoggettato a IVA supera 77,47 euro si applica la marca da bollo da 2 euro.
Anche il forfettario emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, obbligo generalizzato dal 2024 per tutti i titolari di partita IVA. Il dettaglio della compilazione, le diciture esatte, la gestione del bollo e i codici da usare nel tracciato sono trattati nella nostra guida alla fattura elettronica dell'avvocato: qui basta sapere che la struttura senza IVA e senza ritenuta è quella tipica del regime.
Quando conviene e quando no
Il forfettario non conviene sempre. Il confronto con il regime ordinario dipende da due variabili: quanti costi deducibili hai e quante detrazioni e deduzioni IRPEF potresti sfruttare. L'imposta sostitutiva è vantaggiosa perché è unica e spesso più bassa dell'IRPEF, ma ha due controindicazioni da conoscere.
- ▸Conviene quando i costi reali sono bassi. Se spendi meno del 22% dei compensi in costi effettivi, il forfait di spese ti fa dichiarare meno reddito di quello vero e paghi meno.
- ▸Non conviene con molti costi deducibili. Personale, collaboratori, locazione, software, formazione onerosa: nel forfettario non li deduci oltre il 22% forfettario, mentre in ordinario abbatterebbero il reddito effettivo.
- ▸Non conviene se hai molte detrazioni e deduzioni IRPEF. Interessi sul mutuo, spese sanitarie, ristrutturazioni, familiari a carico: l'imposta sostitutiva non le assorbe, quindi il vantaggio delle agevolazioni si perde se non hai altri redditi tassati a IRPEF su cui utilizzarle.
- ▸Attenzione all'anno di start-up al 5%. L'aliquota ridotta rende il forfettario molto conveniente nei primi anni; alla scadenza del quinquennio il conto cambia e va rifatto.
La regola pratica è che il forfettario premia la semplicità e i costi bassi tipici dell'inizio attività, mentre l'ordinario premia chi ha una struttura con costi reali importanti o una situazione personale ricca di oneri detraibili. Il confronto va fatto sui tuoi numeri con il commercialista, che può simulare le due ipotesi prima della scelta.
Obblighi ridotti e obblighi che restano
Parte del vantaggio del forfettario è la semplificazione degli adempimenti. Non tutto però sparisce: alcuni obblighi restano identici a quelli di ogni professionista.
| Cosa non devi fare | Cosa devi comunque fare |
|---|---|
| Applicare e versare l'IVA | Emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio |
| Liquidazioni e dichiarazione IVA | Applicare la marca da bollo sopra 77,47 euro |
| Registri IVA e contabilità ordinaria | Presentare la dichiarazione dei redditi con il quadro dedicato |
| Applicare la ritenuta d'acconto sulle proprie fatture | Versare i contributi Cassa Forense e il 4% integrativo |
| Studi di settore e indici ISA | Conservare i documenti e certificare i sostituti se hai dipendenti |
In sintesi, il forfettario alleggerisce soprattutto la gestione dell'IVA e della contabilità, ma non toglie la fatturazione elettronica, il bollo, la dichiarazione dei redditi e nulla della previdenza forense. Chi lo sceglie per non fare niente parte da un equivoco: fa meno, non zero.
Come si esce dal regime
Si esce dal forfettario quando viene meno un requisito o scatta una causa di esclusione. Il momento in cui l'uscita ha effetto dipende da come si supera la soglia dei compensi, ed è una distinzione che conviene tenere a mente durante l'anno.
- 1.Compensi tra 85.000 e 100.000 euro: il regime cessa dall'anno successivo. Nell'anno del superamento resti in forfettario, poi passi all'ordinario.
- 2.Compensi oltre 100.000 euro: l'uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l'IVA dal momento del superamento.
- 3.Cause di esclusione: se nell'anno precedente si verifica una delle condizioni di esclusione, dall'anno successivo si applica il regime ordinario.
L'uscita non è una sanzione, è un cambio di regime. Comporta però nuovi adempimenti, a partire dalla gestione dell'IVA, e va preparata per tempo. Se i tuoi compensi stanno crescendo verso la soglia, parlane con il commercialista prima di superarla, non dopo: la differenza tra uscita dall'anno dopo e uscita immediata cambia la gestione della fatturazione già in corso d'anno.
Domande frequenti
Un avvocato può aderire al regime forfettario?
Sì, se rispetta i requisiti: compensi non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente, spese per collaboratori entro 20.000 euro, redditi da lavoro dipendente entro 35.000 euro e assenza delle altre cause di esclusione di legge, come le partecipazioni societarie. Il regime è disciplinato dalla legge 190/2014.
Qual è il coefficiente di redditività per l'avvocato in forfettario?
È del 78%, come per le attività professionali. Significa che il reddito imponibile è il 78% dei compensi incassati e il restante 22% è riconosciuto come spese forfettarie senza obbligo di documentarle. Su quel reddito, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica l'imposta sostitutiva.
Quanto si paga di tasse con il regime forfettario da avvocato?
Si paga un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se ricorrono i requisiti delle nuove attività, calcolata sul reddito forfettario al netto dei contributi previdenziali. L'imposta sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Restano dovuti a parte i contributi Cassa Forense e il contributo integrativo del 4%.
In forfettario si versa comunque la Cassa Forense?
Sì. Il forfettario riguarda le imposte, non la previdenza. I contributi Cassa Forense restano interamente dovuti, compresi i minimi anche a reddito basso, e il contributo integrativo del 4% va esposto in fattura. L'aliquota del contributo soggettivo è in aumento per effetto della riforma: va verificata ogni anno sul sito di Cassa Forense.
La fattura del forfettario ha l'IVA e la ritenuta d'acconto?
No a entrambe. La fattura in forfettario non applica l'IVA, con l'apposita dicitura di legge, e non subisce la ritenuta d'acconto. Va applicata la marca da bollo da 2 euro quando l'importo non assoggettato a IVA supera 77,47 euro. La fattura resta comunque elettronica via Sistema di Interscambio.
Quando conviene il forfettario rispetto al regime ordinario?
Conviene quando i costi reali sono bassi, sotto il 22% forfettario dei compensi, come spesso accade a inizio attività. Conviene meno quando hai molti costi deducibili o molte detrazioni IRPEF, perché nel forfettario non le sfrutti. Il confronto va simulato sui tuoi numeri con il commercialista.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, regime forfetario
- Normattiva, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (commi 54-89)
- Cassa Forense, contributi e regolamento (sito ufficiale)
- Agenzia delle Entrate, fattura elettronica e obblighi

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.
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