Punti chiave dell'articolo
- ▸Si deposita al passaggio in decisione della causa, secondo l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
- ▸Contiene compensi per fase secondo i parametri, rimborso forfettario del 15% ed esborsi documentati
- ▸Fissa un tetto: il giudice non può liquidare più della somma chiesta (Cass. ord. 14198/2022)
- ▸Nel decreto ingiuntivo la richiesta va nel ricorso, con la tabella 8 e il contributo unificato dimezzato
La nota spese è il documento con cui l'avvocato indica al giudice, voce per voce, i compensi e le spese di cui chiede il rimborso a carico della parte che perde la causa. Si deposita al momento del passaggio in decisione, come prevede l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e ha un effetto da conoscere prima di scriverla: secondo la Cassazione, se la presenti, il giudice non può liquidarti più di quanto hai chiesto.
Non è una richiesta di pagamento al cliente e non è un documento fiscale. Qui trovi cosa deve contenere, un fac-simile con i valori dei parametri in vigore a ottobre 2026 (DM 55/2014 con le tabelle sostituite dal DM 147/2022), come il giudice la usa e cosa cambia nel decreto ingiuntivo.
Cos'è la nota spese e a cosa serve
Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deposita la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
Art. 75 disp. att. c.p.c., testo vigente
Due parole della norma vanno lette con il calendario in mano. La tariffa non esiste più: le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall'art. 9 del DL 1/2012, e nelle liquidazioni giudiziali il compenso si determina con i parametri ministeriali, oggi il DM 55/2014. Gli onorari sono il lessico delle vecchie tariffe: oggi si parla di compensi, liquidati per fasi (art. 4, comma 5, del DM 55/2014). In concreto, ogni voce della nota rinvia a tabella, scaglione di valore e fase dei parametri.
La nota serve al giudice per applicare l'art. 91 c.p.c.: con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. La nota è la tua proposta di quella liquidazione.
Quando si deposita
Il momento è il passaggio in decisione. Dopo la riforma del processo civile, quando la causa è matura il giudice fissa un'udienza di rimessione in decisione e assegna alle parti tre termini a ritroso: per le note di precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali e per le memorie di replica, che scadono rispettivamente non più di sessanta, trenta e quindici giorni prima dell'udienza (art. 189 c.p.c., richiamato dall'art. 281-quinquies per il giudice monocratico). All'udienza la causa passa in decisione.
L'art. 75 non lega la nota a uno di quegli atti, ma al passaggio in decisione: deve essere nel fascicolo quando il giudice decide. Il D.Lgs. 164/2024 ha aggiornato anche la lettera della norma: dove prima si leggeva deve unire al fascicolo di parte, oggi si legge deposita. Secondo la disposizione transitoria riportata su Normattiva, le norme di quel decreto, salvo diversa previsione, si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Se la nota manca, le spese si liquidano lo stesso, perché l'art. 91 impone al giudice di farlo con la sentenza. Ma le liquida senza la tua indicazione di fasi svolte, valore della causa ed esborsi documentati.
Cosa contiene, voce per voce
La nota è un conto analitico. Le voci appartengono a tre famiglie.
- ▸Compensi per fase. Per ogni fase effettivamente svolta (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale) l'importo richiesto e il riferimento: tabella, scaglione, eventuale aumento o diminuzione rispetto al valore medio. Come si scelgono scaglione e variazioni è spiegato nella guida ai parametri forensi.
- ▸Rimborso forfettario delle spese generali. Il 15% del compenso totale, dovuto in ogni caso secondo l'art. 2, comma 2, del DM 55/2014.
- ▸Esborsi documentati. Il contributo unificato versato all'iscrizione a ruolo, nella misura dello scaglione (art. 13 DPR 115/2002, vedi la guida al contributo unificato); l'anticipazione forfettaria di 27 euro dovuta da chi per primo si costituisce o deposita il ricorso introduttivo (art. 30 DPR 115/2002); le spese di notifica; le altre spese vive documentate, come gli anticipi al consulente tecnico d'ufficio.
Contributo integrativo del 4% e IVA non sono voci dei parametri: nella nota si chiedono come accessori dovuti per legge sulle somme liquidate, l'IVA solo se dovuta.
Fac-simile di nota spese con i parametri
Causa ordinaria di cognizione davanti al tribunale, valore della domanda 40.000 euro, quindi scaglione da 26.000,01 a 52.000 euro della tabella 2 allegata al DM 147/2022. Tutte e quattro le fasi svolte, compensi chiesti ai valori medi, atto di citazione notificato a mezzo PEC dall'avvocato. Importi in euro. È un esempio da adattare: fasi, valore ed esborsi vanno verificati sul singolo giudizio.
| Voce | Riferimento | Importo |
|---|---|---|
| Fase di studio della controversia | DM 55/2014, tab. 2, scaglione 26.000,01-52.000, valore medio | 1.701,00 |
| Fase introduttiva del giudizio | DM 55/2014, tab. 2, scaglione 26.000,01-52.000, valore medio | 1.204,00 |
| Fase istruttoria e/o di trattazione | DM 55/2014, tab. 2, scaglione 26.000,01-52.000, valore medio | 1.806,00 |
| Fase decisionale | DM 55/2014, tab. 2, scaglione 26.000,01-52.000, valore medio | 2.905,00 |
| Totale compensi | 7.616,00 | |
| Rimborso forfettario spese generali 15% | art. 2, comma 2, DM 55/2014 | 1.142,40 |
| Contributo unificato | art. 13, comma 1, lett. d), DPR 115/2002 | 518,00 |
| Anticipazione forfettaria | art. 30 DPR 115/2002 | 27,00 |
| Notifica della citazione a mezzo PEC | artt. 3-bis e 10 L. 53/1994: marca non dovuta | 0,00 |
| Totale della nota | oltre contributo integrativo 4% e IVA se dovuta | 9.303,40 |
I valori medi non sono un tetto. L'art. 4, comma 1, del DM 55/2014 consente di aumentarli fino al 50% o di diminuirli non oltre il 50%: per i soli compensi di questo esempio la forbice va da 3.808,00 a 11.424,00 euro. Se chiedi più del medio, conviene spiegarlo nella nota con i criteri dello stesso articolo: urgenza e pregio dell'attività, difficoltà e valore dell'affare, numero e complessità delle questioni, risultati conseguiti.
Per rifare il conto con il tuo valore e le tue fasi puoi usare il calcolatore della parcella; per il contributo unificato c'è il calcolatore dedicato.
Come la usa il giudice
Il giudice parte dalla nota ma non ne è vincolato, salvo che in un punto. La Cassazione ha chiarito che quando la parte presenta la nota spese, specificando la somma domandata, il giudice non può attribuirle a titolo di rimborso una somma superiore (Cass., sez. II, ord. n. 14198 del 5 maggio 2022). Una nota scritta al ribasso, o che dimentica una fase, è un tetto che ti metti da solo.
Verso il basso il margine è ampio. Secondo la stessa ordinanza, la scelta del giudice dentro la forbice fra minimi e massimi dei parametri non è sindacabile in Cassazione, mentre la motivazione è doverosa quando decide di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi. L'art. 92 c.p.c. gli dà poi tre strumenti.
- ▸Escludere le spese della parte vincitrice che ritiene eccessive o superflue (primo comma).
- ▸Condannare una parte, indipendentemente dalla soccombenza, a rimborsare le spese che ha causato all'altra violando il dovere di lealtà e probità dell'art. 88 (primo comma).
- ▸Compensare le spese, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti (secondo comma), e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Due regole di contorno. Se le parti si conciliano, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo nel verbale di conciliazione (art. 92, terzo comma). Nelle cause davanti al giudice di pace in cui la parte può stare in giudizio personalmente, spese e compensi liquidati non possono superare il valore della domanda (art. 91, ultimo comma).
La distrazione delle spese
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
Art. 93, primo comma, c.p.c.
Con la distrazione la condanna alle spese è pronunciata a favore del difensore, che le riscuote direttamente dalla parte soccombente. La norma la lega a una richiesta del difensore con procura e a una sua dichiarazione: di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi. Per questo l'istanza e la dichiarazione trovano posto naturale nella nota o nelle conclusioni.
Il secondo comma prevede un contrappeso: finché il difensore non ha ottenuto il rimborso, la parte può chiedere al giudice la revoca della distrazione, con le forme della correzione delle sentenze, se dimostra di aver già pagato il proprio avvocato.
La nota spese nel decreto ingiuntivo
Nel procedimento monitorio non c'è un passaggio in decisione. Il giudice, con il decreto, liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (art. 641, terzo comma, c.p.c.). La richiesta di liquidazione va quindi nel ricorso, con lo stesso dettaglio di una nota.
Cambiano due numeri. La tabella 8 del DM 147/2022 prevede per i procedimenti monitori un compenso unico per le fasi di studio, istruttoria e conclusiva. E il contributo unificato è ridotto alla metà: l'art. 13, comma 3, del DPR 115/2002 dimezza l'importo per i processi speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, dove si trova il procedimento d'ingiunzione. Ecco il conto per un credito di 10.000 euro, in euro.
| Voce | Riferimento | Importo |
|---|---|---|
| Compenso per le fasi di studio, istruttoria e conclusiva | DM 55/2014, tab. 8, scaglione 5.200,01-26.000 | 567,00 |
| Rimborso forfettario spese generali 15% | art. 2, comma 2, DM 55/2014 | 85,05 |
| Contributo unificato ridotto alla metà | art. 13, comma 1, lett. c), e comma 3, DPR 115/2002 | 118,50 |
| Anticipazione forfettaria | art. 30 DPR 115/2002 | 27,00 |
| Totale richiesto | oltre contributo integrativo 4% e IVA se dovuta | 797,55 |
Se il debitore non paga e serve il precetto, anche quello ha la sua tabella: la numero 6, che per lo stesso scaglione indica 236,00 euro.
Nota spese, parcella e fattura
Capita di sentir chiamare nota spese qualunque conto. Sono invece tre documenti diversi, con destinatari diversi.
| Documento | A chi va | A cosa serve | Valore fiscale |
|---|---|---|---|
| Nota spese | al giudice | ottenere la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente (art. 91 c.p.c., art. 75 disp. att.) | nessuno |
| Parcella o avviso di parcella | al cliente | chiedere il pagamento del compenso pattuito o maturato | nessuno: non è una fattura |
| Fattura | a chi paga | documentare il compenso incassato; per i servizi l'operazione si considera effettuata al pagamento (art. 6, comma 3, DPR 633/1972) | documento fiscale |
Le cifre possono non coincidere, e non è un errore. La nota riguarda il rimborso che la parte soccombente deve all'altra parte. Il compenso che il cliente deve al proprio avvocato segue invece l'accordo scritto, e i parametri si applicano solo quando un accordo manca (art. 1 del DM 55/2014). Come si costruiscono gli altri due documenti è spiegato nelle guide sulla parcella e sulla fattura dell'avvocato.
Gli errori che costano
Chiedere ai valori minimi per prudenza o dimenticare una fase svolta: secondo la Cassazione il giudice non può superare la somma che hai indicato, quindi la differenza resta fuori dalla liquidazione. Lasciare fuori un esborso documentato, come il contributo unificato: nell'esempio sono 518 euro che nessuno rimette nel conto al posto tuo. Chiedere la fase istruttoria in una causa in cui non c'è stata: il DM 55/2014 la fa rilevare solo quando effettivamente svolta (art. 4, comma 5, lett. c), e quella voce può essere tolta.
Domande frequenti
Quando si deposita la nota spese nel processo civile?
Al momento del passaggio in decisione della causa, come prevede l'art. 75 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Deve essere nel fascicolo quando il giudice decide: nella trattazione scritta o mista quel momento è l'udienza di rimessione in decisione, preceduta dallo scambio degli scritti conclusivi (artt. 189 e 281-quinquies c.p.c.).
Il giudice può liquidare più di quanto chiesto nella nota spese?
No. Secondo la Cassazione (sez. II, ord. n. 14198 del 5 maggio 2022), quando la parte presenta la nota specificando la somma domandata, il giudice non può attribuirle a titolo di rimborso una somma superiore. Può invece liquidare di meno: dentro la forbice fra minimi e massimi dei parametri la sua scelta non è sindacabile in Cassazione, mentre deve motivare quando aumenta o diminuisce ulteriormente gli importi.
Cosa succede se non deposito la nota spese?
Il giudice liquida comunque le spese con la sentenza, perché l'art. 91 c.p.c. glielo impone. Lo fa però senza le tue indicazioni su fasi svolte, valore della causa ed esborsi documentati.
Nella nota spese vanno IVA e contributo integrativo?
Non come voci dei parametri. La nota indica compensi per fase, rimborso forfettario del 15% ed esborsi; contributo integrativo del 4% e IVA, se dovuta, si chiedono come accessori di legge sulle somme liquidate.
Cos'è la distrazione delle spese?
È la richiesta, prevista dall'art. 93 c.p.c., con cui il difensore con procura chiede che le spese liquidate siano attribuite direttamente a lui, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi. La parte può chiederne la revoca se dimostra di aver già pagato il proprio avvocato.
Quanto si chiede di spese in un decreto ingiuntivo da 10.000 euro?
Ai valori della tabella 8 del DM 147/2022: 567,00 euro di compenso, 85,05 di rimborso forfettario, 118,50 di contributo unificato ridotto alla metà e 27,00 di anticipazione forfettaria, per un totale di 797,55 euro oltre contributo integrativo e IVA se dovuta.
Che differenza c'è tra nota spese e parcella?
La nota spese va al giudice e serve a far liquidare le spese a carico della parte soccombente. La parcella va al cliente e chiede il pagamento del compenso, che segue l'accordo scritto. Nessuna delle due è un documento fiscale: lo è solo la fattura, emessa quando il compenso viene pagato.
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Apri il calcolatore di parcellaFonti
- Normattiva, disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 75 (nota delle spese, testo vigente)
- Normattiva, codice di procedura civile, art. 91 (condanna alle spese)
- Normattiva, codice di procedura civile, art. 92 (compensazione delle spese)
- Normattiva, codice di procedura civile, art. 93 (distrazione delle spese)
- Gazzetta Ufficiale, DM 13 agosto 2022 n. 147, tabelle dei parametri forensi
- Normattiva, DM 10 marzo 2014 n. 55 (artt. 1, 2 e 4, testo vigente)
- Normattiva, DPR 30 maggio 2002 n. 115, artt. 13 e 30 (contributo unificato e anticipazione forfettaria)
- Corte di cassazione, Rassegna mensile della giurisprudenza civile, maggio 2022 (ord. n. 14198/2022)

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.
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