Punti chiave dell'articolo
- ▸Nel civile si va da 43 a 1.686 euro in primo grado, per scaglione di valore
- ▸In appello l'importo cresce del 50 per cento, in Cassazione raddoppia
- ▸Senza PEC del difensore o codice fiscale della parte il contributo aumenta della metà
- ▸Dal 2025 senza il versamento minimo di 43 euro la causa non si iscrive a ruolo
Il contributo unificato è la tassa che si versa per iscrivere una causa a ruolo. Lo paga chi deposita l'atto introduttivo, per ciascun grado di giudizio, e l'importo dipende dal valore della controversia e dal tipo di processo. Nel civile si parte da 43 euro e si arriva a 1.686 euro in primo grado, con un aumento del 50 per cento nei giudizi di impugnazione e del 100 per cento davanti alla Corte di cassazione.
Gli importi che seguono sono quelli fissati dall'art. 13 del DPR 115/2002, il testo unico sulle spese di giustizia, nella versione in vigore a luglio 2026. È una materia su cui le manovre di bilancio intervengono spesso: prima di un deposito importante conviene riscontrare l'importo sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
Che cos'è e a cosa serve
Il contributo unificato è in vigore dal 1 marzo 2002. Si chiama unificato perché ha accorpato in un unico versamento una serie di voci che prima si pagavano separatamente per ogni atto del processo.
- ▸l'imposta di bollo sugli atti processuali
- ▸la tassa di iscrizione a ruolo
- ▸i diritti di cancelleria
- ▸i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario
Non è un onorario né una spesa di soccombenza: è un tributo, e per questo la sua disciplina segue logiche fiscali, dal recupero coattivo alla decadenza per il rimborso.
L'art. 9 del DPR 115/2002 stabilisce dove si applica: processo civile, comprese le procedure concorsuali e la volontaria giurisdizione, processo amministrativo e processo tributario. Nel processo penale il meccanismo è diverso e lo vediamo più avanti.
Chi lo paga e quando
Lo deve la parte che si costituisce per prima, che deposita il ricorso o che presenta l'istanza per il decreto ingiuntivo. Lo deve anche il convenuto che propone domanda riconvenzionale o che chiama in causa un terzo, perché in quel caso introduce una domanda nuova.
Il momento del pagamento è il deposito dell'atto, e dal 2025 su questo punto è cambiata una regola che pesa nella pratica quotidiana. La legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1 comma 812, ha inserito il comma 3.1 nell'art. 14 del testo unico: se non viene versato l'importo minimo, la causa non può essere iscritta a ruolo. La circolare del Ministero della Giustizia del 24 marzo 2025 ha chiarito che il deposito viene rifiutato, senza sospensioni in attesa di regolarizzazione.
Il minimo di 43 euro blocca il deposito
Prima si iscriveva comunque a ruolo e l'ufficio recuperava dopo. Oggi, se al deposito manca il versamento minimo, l'atto non entra. Se è il convenuto a omettere il pagamento per la sua costituzione, l'atto viene accettato e parte la riscossione coattiva.
L'importo si determina sul valore della causa, che va dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo secondo l'art. 14 del testo unico e si calcola con i criteri degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile. Se la dichiarazione manca, il contributo è dovuto nella misura massima, quindi 1.686 euro nel civile.
Gli scaglioni nel processo civile
Questa è la tabella degli importi ordinari. Le colonne di appello e Cassazione applicano i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 1-bis, del DPR 115/2002.
| Valore della causa | Primo grado | Appello (+50%) | Cassazione (x2) |
|---|---|---|---|
| fino a 1.100 euro | 43,00 | 64,50 | 86,00 |
| da 1.100,01 a 5.200 euro | 98,00 | 147,00 | 196,00 |
| da 5.200,01 a 26.000 euro | 237,00 | 355,50 | 474,00 |
| da 26.000,01 a 52.000 euro | 518,00 | 777,00 | 1.036,00 |
| da 52.000,01 a 260.000 euro | 759,00 | 1.138,50 | 1.518,00 |
| da 260.000,01 a 520.000 euro | 1.214,00 | 1.821,00 | 2.428,00 |
| oltre 520.000 euro | 1.686,00 | 2.529,00 | 3.372,00 |
| valore indeterminabile | 518,00 | 777,00 | 1.036,00 |
| valore non dichiarato | 1.686,00 | 2.529,00 | 3.372,00 |
Accanto agli scaglioni ci sono importi fissi e riduzioni che nella pratica ricorrono più spesso degli scaglioni alti.
- ▸43 euro per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto per le cause di lavoro sotto soglia
- ▸98 euro per i procedimenti di volontaria giurisdizione
- ▸278 euro per i processi di esecuzione immobiliare
- ▸139 euro per gli altri processi esecutivi, cioè la metà dell'importo previsto per l'esecuzione immobiliare
- ▸43 euro per le esecuzioni mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro
- ▸168 euro per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi
- ▸riduzione alla metà per i procedimenti speciali del libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compresi il decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione
A quasi tutti questi importi si somma l'anticipazione forfettaria di 27 euro dell'art. 30 del testo unico, dovuta al momento della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso e, nelle esecuzioni forzate, all'istanza di assegnazione o di vendita. È l'importo alzato dalla legge di stabilità 2014 rispetto agli 8 euro originari.
Quando l'importo aumenta
Ci sono tre meccanismi di aumento e vanno tenuti distinti, perché possono sommarsi.
Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Il secondo meccanismo è il cosiddetto raddoppio. Se l'impugnazione, anche incidentale, viene respinta integralmente oppure dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta deve un ulteriore importo pari a quello già dovuto per quella stessa impugnazione, secondo l'art. 13 comma 1-quater. Il giudice si limita ad attestare nel provvedimento la sussistenza dei presupposti e l'obbligo sorge con il deposito del provvedimento. Non è una condanna che il giudice può graduare.
La circolare del Ministero della Giustizia del 25 febbraio 2020 ha precisato il confine: l'attestazione in sentenza non equivale al debito. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare in concreto se il contributo ulteriore sia dovuto.
Il raddoppio non scatta se all'iscrizione a ruolo eri esente
Secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia, il contributo ulteriore dell'art. 13 comma 1-quater non si recupera quando al momento dell'iscrizione a ruolo la parte non era tenuta al pagamento, per esempio nelle cause di lavoro sotto la soglia di reddito o in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il terzo meccanismo è la maggiorazione dell'art. 13 comma 3-bis. Se il difensore non indica il proprio indirizzo PEC e il recapito fax, oppure se la parte omette il codice fiscale nell'atto introduttivo, il contributo unificato è aumentato della metà. È un aumento che dipende solo dalla compilazione dell'atto e si applica anche nel processo amministrativo e in quello tributario.
Un esempio concreto: una causa da 30.000 euro in primo grado sconta 518 euro, ma senza il codice fiscale della parte diventa 777 euro. Sono 259 euro persi per una riga mancante, e non sono rimborsabili.
Amministrativo, tributario e penale
Fuori dal civile la logica cambia. Nel processo amministrativo il contributo non segue gli scaglioni di valore, salvo che per gli appalti: è un importo fisso legato alla materia e al rito.
| Tipo di ricorso (TAR e Consiglio di Stato) | Importo |
|---|---|
| ricorsi ordinari | 650,00 |
| controversie su rapporti di pubblico impiego | 325,00 |
| accesso agli atti, silenzio, ottemperanza | 300,00 |
| riti abbreviati speciali diversi dagli appalti | 1.800,00 |
| appalti, valore fino a 200.000 euro | 2.000,00 |
| appalti, valore da 200.000 a 1.000.000 di euro | 4.000,00 |
| appalti, valore superiore a 1.000.000 di euro | 6.000,00 |
Due conseguenze pratiche. Non c'è la maggiorazione automatica legata al grado, quindi l'appello al Consiglio di Stato sconta gli stessi importi fissi del primo grado. E il contributo è dovuto anche per i ricorsi incidentali e per i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
Nel processo tributario gli importi sono quelli dell'art. 13 comma 6-quater e sono decisamente più bassi. Il valore della lite si calcola sul tributo contestato al netto di interessi e sanzioni, come indica il Dipartimento della giustizia tributaria del MEF.
| Valore della lite | Contributo unificato tributario |
|---|---|
| fino a 2.582,28 euro | 30,00 |
| da 2.582,29 a 5.000 euro | 60,00 |
| da 5.000,01 a 25.000 euro | 120,00 |
| da 25.000,01 a 75.000 euro | 250,00 |
| da 75.000,01 a 200.000 euro | 500,00 |
| oltre 200.000 euro | 1.500,00 |
| valore indeterminabile | 120,00 |
Anche qui vale la maggiorazione della metà per la mancata indicazione della PEC del difensore o del codice fiscale del ricorrente, e anche qui la mancata dichiarazione del valore comporta l'applicazione dell'importo massimo.
Nel processo penale non si versa alcun contributo unificato per iscrivere il procedimento: le spese sono anticipate dallo Stato e recuperate dall'imputato condannato, e la parte civile non anticipa nulla perché l'importo viene annotato come prenotato a debito. Lo stesso schema vale per l'impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili dell'art. 573 comma 1-bis c.p.p. Secondo il Ministero della Giustizia il contributo non si paga al momento dell'impugnazione, viene prenotato a debito dalla cancelleria e recuperato dall'imputato condannato al risarcimento, con quantificazione amministrativa sulla base di quanto liquidato in sentenza.
Esenzioni e riduzioni
Le esenzioni stanno soprattutto nell'art. 10 del DPR 115/2002 e nell'art. 9 comma 1-bis. Le più ricorrenti sono queste.
- ▸Patrocinio a spese dello Stato: la parte ammessa non versa il contributo. Il limite di reddito imponibile è 13.659,64 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente, secondo il decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025 in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025
- ▸Cause di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie e pubblico impiego: l'art. 9 comma 1-bis esenta la parte con reddito imponibile non superiore a tre volte la soglia dell'art. 76, quindi 40.978,92 euro a luglio 2026. Sopra quella soglia si applica l'importo di 43 euro
- ▸Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole, comprese le fasi di opposizione, cautelari ed esecutive
- ▸Procedimenti del libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V del codice di procedura civile
- ▸Processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro
- ▸Procedimenti cautelari instaurati in corso di causa e istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione
- ▸Processi già esenti per legge dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto, rettificazione di stato civile e ricorsi sul sostegno scolastico per alunni con disabilità
L'esenzione va dichiarata nell'atto
L'art. 10 del testo unico chiede che la sussistenza dell'esenzione risulti da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Senza quella dichiarazione la cancelleria non ha modo di applicarla e l'ufficio può attivare il recupero.
Esenzione dal contributo unificato ed esenzione dall'anticipazione forfettaria di 27 euro sono previsioni distinte: vanno verificate separatamente.
Come si paga in concreto
Oggi la regola generale nel civile è il pagamento telematico tramite pagoPA. Gli articoli 192 e 196 del testo unico, come modificati dal d.lgs. 149/2022, prevedono che il contributo unificato, i diritti di copia e le spese per le notifiche a richiesta d'ufficio siano versati con questa modalità. Il Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia mette a disposizione il servizio dedicato.
- 1.Determina il valore della causa e individua lo scaglione o l'importo fisso applicabile
- 2.Verifica se scattano aumenti o riduzioni: grado di giudizio, rito speciale, PEC e codice fiscale indicati nell'atto
- 3.Genera il pagamento pagoPA dal Portale dei servizi telematici o dal gestionale di studio
- 4.Esegui il pagamento e conserva la ricevuta telematica
- 5.Allega la ricevuta alla busta telematica insieme all'atto e alla dichiarazione di valore
- 6.Archivia la ricevuta: serve sia per la nota spese sia per un'eventuale istanza di rimborso
Restano canali diversi in casi specifici. Il modello F23 con codice tributo 941T e il contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio sopravvivono nelle ipotesi in cui il deposito telematico non è previsto o non è obbligatorio. Per i ricorsi al giudice amministrativo si utilizza il modello F24 con i codici tributo dedicati e il codice ufficio del TAR competente. Per il processo tributario il pagamento passa dalla piattaforma pagoPA collegata al sistema informativo della giustizia tributaria.
Prima di scegliere il canale conviene guardare il protocollo del proprio ufficio giudiziario: le prassi locali sono ancora diverse e un pagamento eseguito con una modalità non ammessa apre un problema di rimborso a termini strettissimi.
Se sbagli l'importo: recupero e rimborso
Se hai pagato meno del dovuto, oggi il primo filtro è l'iscrizione a ruolo: sotto l'importo minimo il deposito viene rifiutato. Se invece l'insufficienza emerge dopo, l'ufficio attiva il recupero. La legge di bilancio 2025 è intervenuta anche sull'art. 248 del testo unico, prevedendo in caso di omissione parziale l'iscrizione a ruolo del debito con interessi e sanzioni. All'omesso o parziale versamento si applica poi la sanzione prevista dall'art. 16 del DPR 115/2002, graduata in funzione della durata dell'inadempimento secondo i criteri fissati dalla nota del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2008.
Se hai pagato più del dovuto, il rimborso non è automatico. L'istanza si presenta in carta semplice all'ufficio giudiziario che ha ricevuto il pagamento, non all'Agenzia delle Entrate. L'ufficio verifica la legittimazione e l'importo, poi trasmette il provvedimento di liquidazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che materialmente eroga la somma.
- ▸Dati anagrafici e codice fiscale di chi ha diritto al rimborso
- ▸Estremi del versamento e copia della ricevuta o del contrassegno
- ▸Numero di ruolo o riferimento del procedimento
- ▸Somma richiesta e motivo per cui non era dovuta
- ▸Coordinate del conto corrente per l'accredito
Sui termini bisogna essere precisi, perché sono di decadenza. Il termine generale è di due anni dal giorno del versamento non dovuto o eccedente, per effetto del rinvio all'art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/1992. C'è però un caso particolare: quando il contributo è stato pagato con modalità non conformi a quelle telematiche e poi riversato tramite pagoPA, il Ministero della Giustizia indica il termine di trenta giorni previsto dall'art. 192 comma 1-bis del testo unico, che decorre dal pagamento eseguito nella forma corretta.
Trenta giorni passano prima di quanto sembri
Il doppio pagamento per errore di canale è frequente negli studi che depositano molto. Se lo scopri a distanza di mesi, il termine breve è già scaduto: meglio un controllo mensile sulle ricevute che una verifica a fine anno.
Domande frequenti
Domande frequenti
Quanto si paga di contributo unificato per una causa da 50.000 euro?
In primo grado 518 euro, perché il valore rientra nello scaglione da 26.000,01 a 52.000 euro. In appello lo stesso giudizio costa 777 euro e in Cassazione 1.036 euro. A questi importi si aggiunge l'anticipazione forfettaria di 27 euro dove dovuta.
Il contributo unificato si paga anche in appello?
Sì. L'art. 13 comma 1-bis del DPR 115/2002 prevede che il contributo sia aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per i giudizi davanti alla Corte di cassazione. Nel processo amministrativo invece l'appello al Consiglio di Stato sconta gli stessi importi fissi del primo grado.
Cosa succede se non dichiaro il valore della causa?
Il contributo è dovuto nella misura massima. Nel processo civile significa 1.686 euro in primo grado, cioè l'importo previsto per le cause di valore superiore a 520.000 euro. La dichiarazione di valore va inserita nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Chi paga il raddoppio del contributo unificato?
La parte che ha proposto l'impugnazione, principale o incidentale, quando questa viene respinta integralmente oppure dichiarata inammissibile o improcedibile. Il giudice attesta la sussistenza dei presupposti nel provvedimento, ma la verifica sull'effettiva debenza spetta all'amministrazione giudiziaria, che non recupera l'importo se al momento dell'iscrizione a ruolo la parte era esente.
Le cause di lavoro sono esenti dal contributo unificato?
Dipende dal reddito. L'art. 9 comma 1-bis del DPR 115/2002 esenta la parte il cui reddito imponibile non supera tre volte il limite previsto per il patrocinio a spese dello Stato, quindi 40.978,92 euro con la soglia di 13.659,64 euro fissata dal decreto ministeriale del 22 aprile 2025. Sopra quel reddito si versa l'importo di 43 euro.
Come si chiede il rimborso del contributo unificato pagato per errore?
Con istanza in carta semplice all'ufficio giudiziario, indicando dati anagrafici, codice fiscale, estremi del versamento, somma richiesta e coordinate bancarie. Il termine ordinario è di due anni dal versamento. Se il pagamento era stato eseguito con modalità non telematiche e poi ripetuto tramite pagoPA, il Ministero della Giustizia indica il termine di trenta giorni dell'art. 192 comma 1-bis del testo unico.
Si può ancora pagare il contributo unificato con F23 o con la marca?
Solo nelle ipotesi residue in cui il deposito telematico non è previsto o non è obbligatorio. La regola generale nel processo civile è il pagamento tramite pagoPA, in base agli articoli 192 e 196 del testo unico come modificati dal d.lgs. 149/2022. Il codice tributo per l'F23 resta il 941T.
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Fonti
- DPR 115/2002, articoli 9-18 (testo pubblicato da Agenzia delle Entrate)
- Ministero della Giustizia, circolare 24 marzo 2025 sull'omesso pagamento e l'art. 14 comma 3.1
- Ministero della Giustizia, circolare 25 febbraio 2020 sul raddoppio ex art. 13 comma 1-quater
- Ministero della Giustizia, cause di lavoro e recupero del contributo ex art. 13 comma 1-quater
- Ministero della Giustizia, termine per il rimborso del contributo pagato con modalità non telematiche
- Ministero della Giustizia, contributo unificato e art. 573 comma 1-bis c.p.p.
- Dipartimento della giustizia tributaria (MEF), contributo unificato tributario
- Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, pagamenti pagoPA

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.
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