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    Compensi avvocato: come si determinano davvero

    Scritto da Alessio D'Aleo Revisionato da Avv. Claudio Luperto Luglio 2026 10 min

    Punti chiave dell'articolo

    • Il compenso si pattuisce liberamente: i parametri forensi sono la regola di riserva, non una tariffa
    • In giudizio si liquida per fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) dentro uno scaglione di valore
    • Al compenso si aggiungono spese generali al 15 per cento, CPA al 4 per cento, IVA e spese documentate
    • Due limiti veri alla libera pattuizione: il divieto di quota lite e l'equo compenso con i clienti forti

    In Italia il compenso dell'avvocato lo decidono avvocato e cliente. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 mette l'accordo al primo posto e lascia libera la forma: a tempo, forfettaria, per singole fasi, a percentuale sul valore dell'affare. I parametri forensi del DM 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati dal DM 13 agosto 2022 n. 147, non sono una tariffa: intervengono quando quell'accordo manca o quando a liquidare deve essere il giudice.

    Qui sotto: cosa è liberamente pattuibile, cosa è vincolato, su quali fasi si calcola in giudizio, cosa si aggiunge in fattura e dove la libertà di pattuizione incontra limiti veri.

    Chi determina il compenso: prima l'accordo, poi i parametri

    L'articolo 13 della legge professionale forense costruisce una gerarchia precisa. Il comma 1 ammette anche la prestazione a titolo gratuito. Il comma 2 vuole il compenso pattuito di regola per iscritto al momento del conferimento dell'incarico. Il comma 3 apre alla libertà di forma. Solo il comma 6 richiama i parametri ministeriali, e lo fa in via residuale.

    La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

    Art. 13, comma 3, legge 247/2012

    La differenza pratica è questa: se il compenso è determinato per iscritto, quello è il compenso. Se non lo è, la quantificazione esce dalle mani delle parti. I tre livelli, in ordine di prevalenza.

    • Accordo scritto: prevale su tutto, salvi i limiti di legge trattati nell'ultima sezione
    • Accordo non scritto: chi lo invoca deve provarne il contenuto, e senza prova si scivola sui parametri
    • Nessuna determinazione consensuale: si applicano i parametri del DM 55/2014

    Le forme di pattuizione ammesse

    Le modalità del comma 3 si possono combinare: per esempio un fisso per lo studio della pratica più un forfait per il giudizio. Sulla pattuizione a tempo il DM 147/2022 ha introdotto un riferimento che prima non esisteva. L'articolo 22-bis del DM 55/2014, in vigore dal 23 ottobre 2022, indica un parametro orario tra un minimo di 200 euro e un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione superiore a trenta minuti. È un parametro indicativo lasciato all'autonomia delle parti, non un minimo inderogabile.

    C'è poi un obbligo informativo che non è opzionale. Il comma 5 dell'articolo 13, come riscritto dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 in vigore dal 29 agosto 2017, impone di comunicare in forma scritta a chi conferisce l'incarico la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale. Non è più un adempimento su richiesta: è dovuto sempre.

    Il preventivo scritto non è un dettaglio formale

    Senza determinazione scritta del compenso, il comma 6 rinvia ai parametri ministeriali: la misura della propria retribuzione la decide una tabella davanti a un giudice, o si discute in sede di parere di congruità dell'ordine, invece che il contratto.

    Quando entrano in gioco i parametri forensi

    L'articolo 1 del DM 55/2014 delimita il campo: il regolamento disciplina i parametri dei compensi quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta. Da qui tre situazioni tipiche.

    1. 1.Mancato accordo: compenso non determinato per iscritto, o mancata determinazione consensuale sulla parcella
    2. 2.Liquidazione giudiziale: il giudice regola le spese del giudizio a carico del soccombente
    3. 3.Patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio: liquidazione a carico dello Stato secondo il testo unico spese di giustizia

    Il terzo caso merita un dettaglio, perché le riduzioni non sono le stesse. Nel processo civile l'articolo 130 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 riduce della metà gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Nel processo penale l'articolo 106-bis dello stesso testo unico li riduce di un terzo.

    Le quattro fasi del giudizio e lo scaglione di valore

    In sede giudiziale il compenso non è un numero unico. L'articolo 4, comma 5, del DM 55/2014 scompone l'attività in fasi distinte, ciascuna con un proprio valore medio in tabella. L'elencazione delle attività di ciascuna fase è esemplificativa: un'attività svolta e non elencata può comunque essere portata all'attenzione del giudice.

    FaseCosa comprende, in sintesi
    Studio della controversiaEsame degli atti, ricerca documenti, consultazioni con il cliente, pareri preliminari
    Fase introduttivaCitazioni, ricorsi, comparse, memorie, opposizioni, chiamate in causa e notificazioni
    Fase istruttoriaIstanze e attività funzionali alla formazione della prova: liste testi, esame di testimoni e consulenti, udienze istruttorie
    Fase decisionaleDifese scritte e orali, precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche, discussione

    Si liquidano solo le fasi effettivamente svolte. Il decreto prevede anche fasi proprie del procedimento esecutivo.

    La seconda grandezza è lo scaglione di valore. L'articolo 5 del DM 55/2014 rinvia alle regole del codice di procedura civile sulla determinazione del valore della causa. Per i giudizi ordinari davanti al tribunale gli scaglioni partono dalle cause fino a 1.100 euro.

    • Fino a 1.100 euro
    • Da 1.100,01 a 5.200
    • Da 5.200,01 a 26.000
    • Da 26.000,01 a 52.000
    • Da 52.000,01 a 260.000
    • Da 260.000,01 a 520.000
    • Oltre 520.000, con il criterio speciale del DM 147/2022

    Sopra i 520.000 euro il DM 147/2022 ha cambiato impostazione: percentuale progressivamente decrescente sul valore dell'affare, da un massimo del 3 per cento a un minimo dello 0,25 per cento, con scaglioni che arrivano oltre i 32 milioni. Per le cause di valore indeterminabile valgono scaglioni convenzionali graduati sulla complessità.

    Aumenti e riduzioni: quanto può muoversi il valore medio

    Individuati fase e scaglione, si parte dal valore medio di tabella. Quel valore non è fisso. L'articolo 4 del DM 55/2014 elenca le variazioni ammesse, e il DM 147/2022 le ha ritoccate: aumento generale massimo sceso dall'80 al 50 per cento e soppressione dell'inciso di regola, che rende la variazione un criterio ordinario e non un'eccezione.

    VariazioneMisuraRiferimento
    Aumento sul valore medio di tabellaFino al 50 per centoArt. 4, comma 1
    Riduzione sul valore medio di tabellaIn ogni caso non oltre il 50 per centoArt. 4, comma 1
    Atti telematici redatti con tecniche informatiche che ne agevolano la consultazioneAumento fino al 30 per centoArt. 4, comma 1-bis
    Più soggetti con la stessa posizione processuale, per ognuno oltre il primo e fino a dieciAumento del 30 per centoArt. 4, comma 2
    Soggetti oltre i primi dieciAumento del 10 per cento ciascunoArt. 4, comma 2
    Assistenza di entrambi i coniugi in separazione consensuale o divorzio congiuntoMaggiorazione del 20 per centoArt. 4, comma 3
    Difese della parte vittoriosa manifestamente fondateAumento fino a un terzoArt. 4, comma 8
    Responsabilità processualeRiduzione del 75 per centoArt. 4, comma 9
    Domanda dichiarata inammissibile o improcedibileRiduzione del 50 per centoArt. 4, comma 9

    I criteri che giustificano l'aumento o la riduzione stanno nello stesso articolo 4: urgenza e pregio dell'attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni trattate. Sulla difficoltà il decreto valorizza i contrasti giurisprudenziali e la corrispondenza necessaria con cliente e controparti.

    Cosa si somma al compenso: spese generali, CPA, IVA, anticipazioni

    Il compenso è solo la prima riga. Sopra ci sono voci con regole proprie, natura diversa e trattamento fiscale diverso.

    VoceMisuraBase di calcolo e natura
    Rimborso spese generali15 per cento del compenso totaleArt. 2 del DM 55/2014, richiamato dall'art. 13, comma 10, legge 247/2012
    Contributo integrativo CPA (Cassa Forense)4 per centoSi calcola sul compenso maggiorato delle spese generali e si addebita al cliente in rivalsa
    IVAAliquota ordinaria di leggeImponibile: compenso, spese generali e contributo integrativo
    Spese documentateImporto effettivoEsborsi sostenuti per la pratica, rimborsati senza ricarico
    Anticipazioni in nome e per conto del clienteImporto effettivoEscluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 del DPR 633/1972, se documentate e intestate al cliente

    Il rimborso forfettario delle spese generali non è discrezionale: l'articolo 2 del DM 55/2014 lo prevede in ogni caso, anche quando il compenso è determinato contrattualmente. Il contributo integrativo del 4 per cento è dovuto alla Cassa Forense sul volume d'affari e va a carico del cliente in rivalsa: non è un ricavo dello studio, è una partita che transita.

    La distinzione tra compenso e rimborso spese è sostanziale. Il compenso remunera l'attività professionale ed è reddito. Le anticipazioni in nome e per conto, tipicamente contributo unificato, diritti di cancelleria e marche da bollo, sono il reintegro di una somma già uscita: non formano volume d'affari e restano fuori dall'imponibile IVA.

    Errore che costa soldi ogni anno

    Trattare come anticipazioni ex art. 15 esborsi privi di documentazione intestata al cliente. In quel caso non è anticipazione ma spesa dello studio riaddebitata, che entra nell'imponibile IVA e nel volume d'affari, quindi anche nella base del contributo integrativo. Conta l'intestatario del documento, non il tipo di spesa.

    Ultima distinzione: compenso professionale e liquidazione delle spese di lite non coincidono. La condanna del soccombente regola il rapporto tra le parti del processo. Il credito dell'avvocato verso il proprio cliente resta quello pattuito, e può essere maggiore o minore di quanto liquidato in sentenza.

    Il compenso per l'attività stragiudiziale

    L'attività stragiudiziale ha un capo dedicato nel DM 55/2014, con tabelle proprie. Stessa logica, senza la scomposizione in fasi processuali: contano il valore dell'affare e le caratteristiche della prestazione. L'articolo 19 elenca criteri che ricalcano quelli dell'articolo 4, e nel testo coordinato con il DM 147/2022 il valore medio può essere aumentato o ridotto fino al 50 per cento. Il compenso liquidato è onnicomprensivo rispetto a ogni attività inerente all'affare.

    • L'attività stragiudiziale precedente o concomitante a un giudizio ha una disciplina propria nell'art. 20 del DM 55/2014 e va liquidata quando ha rilevanza autonoma rispetto a quella processuale
    • Nella mediazione e nella negoziazione assistita che si concludono con accordo, i compensi per le fasi di attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento

    La tabella stragiudiziale ragiona per singolo affare: un rapporto di assistenza ricorrente si governa meglio con una convenzione ex art. 13, comma 3.

    I due limiti veri: patto di quota lite ed equo compenso

    La libertà di pattuizione non è assoluta. Due vincoli operano in direzioni opposte: uno vieta una forma di compenso, l'altro impedisce di scendere sotto una certa misura.

    Il primo è il divieto di patto di quota lite. Il comma 4 dell'articolo 13 vieta i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Il confine passa tra due cose che si assomigliano solo in apparenza.

    PattuizioneAmmessaPerché
    Percentuale sul valore dell'affare o sul vantaggio prevedibile per il clientePrevista dall'art. 13, comma 3: la base di calcolo è il valore, non il bene
    Quota del bene oggetto della lite o della ragione litigiosaNoVietata dall'art. 13, comma 4: l'avvocato diventerebbe cointeressato all'esito
    Compenso aggiuntivo condizionato al risultatoDa valutare caso per casoDipende dalla struttura concreta dell'accordo e dal suo rapporto con il divieto del comma 4

    Il secondo limite è l'equo compenso, oggi nella legge 21 aprile 2023 n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023, che ha sostituito l'articolo 13-bis della legge 247/2012 introdotto nel 2017. Non si applica a tutti i clienti: riguarda le convenzioni con soggetti considerati contraenti forti.

    • Imprese bancarie e assicurative e le loro società controllate
    • Imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato più di cinquanta dipendenti o hanno presentato ricavi superiori a dieci milioni di euro
    • Pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica

    Verso questi soggetti il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro e conforme ai parametri ministeriali. Sono nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, quelle che vietano di pretendere acconti in corso di prestazione, quelle che impongono l'anticipazione di spese e quelle che attribuiscono al cliente vantaggi sproporzionati. La nullità colpisce le singole clausole, non l'intero contratto, e il professionista può agire davanti al tribunale del luogo in cui ha residenza o domicilio per chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso secondo i parametri.

    Il punto che cambia la trattativa

    Con i clienti forti i parametri smettono di essere una regola di riserva e diventano un pavimento: la convenzione che scende sotto quegli importi espone la clausola sul compenso alla nullità. Con tutti gli altri clienti restano quello che sono, un criterio applicabile solo in assenza di accordo scritto.

    Domande frequenti sui compensi dell'avvocato

    Domande frequenti

    Chi stabilisce quanto costa un avvocato in Italia?

    Lo stabiliscono avvocato e cliente. L'art. 13, comma 3, della legge 247/2012 prevede che la pattuizione dei compensi sia libera nella forma e nella misura. I parametri del DM 55/2014 intervengono solo quando il compenso non è stato determinato per iscritto, quando manca una determinazione consensuale, quando deve liquidare il giudice o nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

    I parametri forensi sono minimi obbligatori?

    In via generale no: non sono tariffe minime e non vincolano la pattuizione tra avvocato e cliente. Diventano un limite inderogabile verso il basso solo nei rapporti coperti dalla legge 49/2023 sull'equo compenso, cioè con imprese bancarie e assicurative, imprese con più di cinquanta dipendenti o ricavi superiori a dieci milioni di euro, pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

    L'avvocato può farsi pagare a percentuale?

    Sì, ma sul valore. L'art. 13, comma 3, ammette la pattuizione a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene il cliente. Il comma 4 vieta invece i patti con cui l'avvocato riceve come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

    Cosa si aggiunge al compenso nella parcella?

    Il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento del compenso totale, previsto dall'art. 2 del DM 55/2014, il contributo integrativo del 4 per cento dovuto alla Cassa Forense e addebitato al cliente in rivalsa, l'IVA sull'imponibile così composto, le spese documentate e le anticipazioni in nome e per conto del cliente. Queste ultime sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972.

    Come si calcola il compenso nel gratuito patrocinio?

    Si parte dai parametri e si applicano le riduzioni del testo unico spese di giustizia. Nel processo civile l'art. 130 del DPR 115/2002 riduce della metà gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Nel processo penale l'art. 106-bis prevede una riduzione di un terzo.

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    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.

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