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    Parametri forensi: le tabelle del DM 147/2022 e come si applicano passo per passo

    Scritto da Alessio D'Aleo Ottobre 2026 12 min

    Punti chiave dell'articolo

    • ▸Il testo vigente è il DM 55/2014 con le tabelle sostituite dal DM 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022
    • ▸Tribunale, scaglione da 5.200,01 a 26.000 euro: 5.077 euro ai valori medi per le quattro fasi
    • ▸I valori medi possono essere aumentati fino al 50 per cento o diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento
    • ▸Al 4 ottobre 2026 nessun decreto ha sostituito le tabelle del 2022, anche se la legge prevede un aggiornamento biennale

    I parametri forensi sono i valori che il giudice usa per liquidare il compenso dell'avvocato quando non è stato pattuito per iscritto. Al 4 ottobre 2026 le tabelle in vigore sono quelle allegate al DM 13 agosto 2022 n. 147, che ha sostituito le tabelle del DM 55/2014: Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. Qui sotto trovi le tabelle complete di Tribunale, Giudice di pace e Corte d'appello, come si leggono e un esempio calcolato.

    Per usarle servono quattro dati: materia e autorità giudiziaria, che indicano la tabella; valore della causa, che indica lo scaglione; fasi effettivamente svolte; aumenti o diminuzioni da applicare al valore medio.

    Tabelle dei parametri forensi: Tribunale, Giudice di pace, Corte d'appello

    Valori medi in euro per fase e per scaglione di valore, trascritti dall'allegato al DM 147/2022 in Gazzetta Ufficiale e ricontrollati cella per cella. L'ultima riga di ogni tabella non è nel decreto: è la somma delle quattro fasi, utile come ordine di grandezza quando la causa le attraversa tutte.

    Tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale

    Fasefino a 1.1001.100,01-5.2005.200,01-26.00026.000,01-52.00052.000,01-260.000260.000,01-520.000
    Fase di studio della controversia131,00425,00919,001.701,002.552,003.544,00
    Fase introduttiva del giudizio131,00425,00777,001.204,001.628,002.338,00
    Fase istruttoria e/o di trattazione200,00851,001.680,001.806,005.670,0010.411,00
    Fase decisionale200,00851,001.701,002.905,004.253,006.164,00
    Totale delle quattro fasi662,002.552,005.077,007.616,0014.103,0022.457,00

    Tabella 1. Giudice di pace

    Fasefino a 1.1001.100,01-5.2005.200,01-26.000
    Fase di studio della controversia68,00236,00425,00
    Fase introduttiva del giudizio68,00252,00352,00
    Fase istruttoria e/o di trattazione68,00352,00567,00
    Fase decisionale142,00425,00746,00
    Totale delle quattro fasi346,001.265,002.090,00

    Tabella 12. Giudizi innanzi alla Corte di appello

    Fasefino a 1.1001.100,01-5.2005.200,01-26.00026.000,01-52.00052.000,01-260.000260.000,01-520.000
    Fase di studio della controversia142,00536,001.134,002.058,002.977,004.389,00
    Fase introduttiva del giudizio142,00536,00921,001.418,001.911,002.552,00
    Fase istruttoria e/o di trattazione179,00992,001.843,003.045,004.326,005.880,00
    Fase decisionale210,00851,001.911,003.470,005.103,007.298,00
    Totale delle quattro fasi673,002.915,005.809,009.991,0014.317,0020.119,00

    Sopra i 520.000 euro non c'è una colonna. Per i giudizi l'art. 6 consente di aumentare fino al 30% i valori previsti per lo scaglione precedente a ogni raddoppio di valore: da 520.000 euro a 1 milione, da 1 a 2 milioni, da 2 a 4, da 4 a 8, poi per ogni ulteriore raddoppio.

    L'allegato contiene in tutto 28 tabelle, numerate per materia e autorità giudiziaria. Le cause di lavoro, per esempio, hanno la tabella 3 e non la 2, anche se si discutono davanti al Tribunale: prima di leggere un numero controlla di essere nella tabella giusta.

    TabellaMateria o autorità giudiziaria
    1Giudice di pace
    2Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale
    3Cause di lavoro
    4Cause di previdenza
    5Procedimenti per convalida locatizia
    6Atto di precetto
    7Procedimenti di volontaria giurisdizione
    8Procedimenti monitori
    9Procedimenti di istruzione preventiva
    10Procedimenti cautelari
    11Giudizi innanzi alla Corte dei conti
    12Giudizi innanzi alla Corte di appello
    13Giudizi innanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
    14Giudizi innanzi alla Corte costituzionale, alla Corte europea, alla Corte di giustizia UE
    15Giudizi penali
    16Procedure esecutive mobiliari
    17Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica
    18Procedure esecutive immobiliari
    19Iscrizione ipotecaria, affari tavolari
    20Procedimenti per dichiarazione di fallimento
    20-bisAccertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale
    21Giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale
    22Giudizi innanzi al Consiglio di Stato
    23Giudizi innanzi alla Commissione tributaria provinciale
    24Giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale
    25Prestazioni di assistenza stragiudiziale
    25-bisProcedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita
    26Arbitrato

    Come si legge una tabella dei parametri forensi

    Ogni tabella incrocia due coordinate. Le colonne sono gli scaglioni di valore della causa: sei nelle tabelle di cognizione, tre per il Giudice di pace, cinque per precetto, volontaria giurisdizione, monitori e istruzione preventiva, dove la prima colonna arriva fino a 5.200 euro. Le righe sono le fasi del giudizio. Alcune tabelle, come precetto e volontaria giurisdizione, hanno un solo compenso per scaglione invece delle fasi.

    Le fasi le definisce l'articolo 4, comma 5: studio della controversia, introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale. Nei procedimenti esecutivi si riducono a due. In penale l'articolo 12, comma 3, elenca studio, che comprende l'attività investigativa, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale.

    Le fasi si liquidano solo se effettivamente svolte, e per l'istruttoria il decreto lo dice espressamente. Sulla complessità di quella fase incidono le plurime memorie non meramente illustrative, le richieste istruttorie ammesse e le prove assunte. Il comma 5-bis aggiunge un caso: al difensore che subentra dopo la fase introduttiva il giudice può riconoscere, se richiesto, anche la fase di studio.

    Il numero in tabella è un valore medio, il punto di partenza e non il risultato. La forbice dell'articolo 4, comma 1, lo porta da metà a una volta e mezza. Esempio: la fase decisionale davanti al Tribunale, scaglione da 5.200,01 a 26.000 euro, vale 1.701 euro come medio; il minimo è 850,50 euro e il massimo 2.551,50 euro.

    Un esempio di liquidazione calcolato

    Giudizio ordinario di cognizione in Tribunale, valore accertato 20.000 euro, quindi scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro, tutte e quattro le fasi svolte. Si usa la tabella 2 allegata al DM 147/2022, con i valori medi in vigore al 4 ottobre 2026.

    FaseValore medio
    Studio della controversia919,00 euro
    Fase introduttiva777,00 euro
    Fase istruttoria e di trattazione1.680,00 euro
    Fase decisionale1.701,00 euro
    Totale ai valori medi5.077,00 euro
    1. 1.Verificare le fasi. Senza istruttoria la base scenderebbe a 3.397,00 euro: le fasi non svolte non si chiedono.
    2. 2.Applicare l'articolo 4, comma 1. Con un aumento del 20 per cento: 5.077,00 per 1,20 fa 6.092,40 euro. Il tetto sarebbe 7.615,50 euro, il pavimento 2.538,50 euro.
    3. 3.Verificare le variazioni specifiche. Qui nessuna: parte unica, nessuna conciliazione, nessun atto telematico premiato.
    4. 4.Aggiungere il rimborso forfettario del 15 per cento, cioè 913,86 euro. Totale 7.006,26 euro.
    5. 5.Aggiungere le spese documentate e, in fattura, contributo integrativo e IVA, che restano fuori dai parametri.

    Secondo scenario: dopo l'istruttoria le parti conciliano. Le fasi maturate restano, quindi 919,00 più 777,00 più 1.680,00 fa 3.376,00 euro. Si aggiunge la voce del comma 6, pari alla fase decisionale aumentata di un quarto: 1.701,00 per 1,25 fa 2.126,25 euro. Totale 5.502,25 euro, sopra i 5.077,00 euro della causa portata a sentenza. Ai valori medi la conciliazione vale più della decisione.

    Per la differenza tra compenso pattuito e liquidazione del giudice c'è la guida ai compensi dell'avvocato.

    Come si individua lo scaglione

    Il valore si determina a norma del codice di procedura civile, salvo le deroghe dell'articolo 5. Le deroghe principali sono queste.

    • ▸A carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si guarda di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice, non a quella domandata: è il criterio del decisum.
    • ▸A carico del cliente si guarda all'entità della domanda, salvo valore effettivo manifestamente diverso.
    • ▸Nelle azioni surrogatorie e revocatorie rileva la ragione di credito tutelata; nelle divisioni la quota o i conguagli.
    • ▸Nelle cause davanti agli organi di giustizia rileva l'interesse sostanziale; nei pubblici contratti l'utile o i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto.
    • ▸In materia tributaria contano imposte, tasse, contributi e accessori contestati, con il limite di un quinquennio per gli oneri poliennali.

    Se nessun criterio porta a un numero, il comma 5 dichiara la causa di valore indeterminabile e si applica il comma 6: valore non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro. Se la causa è di particolare importanza per lo specifico oggetto, per il numero e la complessità delle questioni e per la rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche non patrimoniali, il valore si considera entro lo scaglione fino a 520.000 euro.

    Il DM 147/2022 ha soppresso l'inciso di regola in diversi punti, riducendo la discrezionalità del giudice. La forbice fra 26.000 e 260.000 euro attraversa però più di uno scaglione: nella nota spese conviene indicare lo scaglione richiesto e le ragioni che lo giustificano. Sopra i 520.000 euro subentra l'articolo 6, che costruisce il compenso per raddoppi successivi.

    Aumenti, diminuzioni e casi particolari

    La regola generale è nell'articolo 4 comma 1: il giudice tiene conto dei valori medi, che possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Stessa forbice per il penale, all'articolo 12, e per lo stragiudiziale, all'articolo 19. Accanto ad essa il decreto prevede variazioni specifiche, con presupposti propri.

    FattispecieVariazioneNorma
    Atti telematici con ricerca testuale e navigazioneFino a più 30 per centoArt. 4 c. 1-bis
    Più soggetti, stessa posizione processualePiù 30 per cento a soggetto fino a dieci, poi più 10 per cento fino a trentaArt. 4 c. 2
    Entrambi i coniugi, separazione consensuale o divorzio congiuntoPiù 20 per centoArt. 4 c. 3
    Più soggetti senza questioni distinteMeno 30 per cento al massimoArt. 4 c. 4
    Conciliazione giudiziale o transazioneFase decisionale più un quartoArt. 4 c. 6
    Difese della parte vittoriosa manifestamente fondateFino a più un terzo sul soccombenteArt. 4 c. 8
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.Meno 75 per cento al compenso dell'avvocato del soccombenteArt. 4 c. 9
    Motivi aggiunti davanti a TAR e Consiglio di StatoFino a più 50 per cento sulla fase introduttivaArt. 4 c. 10-bis
    Memoria ex art. 378 c.p.c. in CassazioneFino a più 50 per cento sulla fase decisionaleArt. 4 c. 10-quater

    L'aumento per più parti si applica anche quando più cause vengono riunite, dal momento della riunione, e quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Il contrappeso è il comma 4, che riduce il compenso fino al 30 per cento se la prestazione, ferma l'identità di posizione processuale, non comporta l'esame di questioni distinte.

    Sulla conciliazione serve una precisazione. Il comma 6 non sostituisce l'intero compenso: la voce per la conciliazione o la transazione è pari a quella della fase decisionale aumentata di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedente. Le fasi già maturate restano e la voce si somma.

    Restano tre regole che incidono sulla nota. Nei giudizi non compiuti si liquidano i compensi maturati fino alla cessazione del rapporto. Al domiciliatario spetta almeno il 20 per cento dei parametri per le fasi seguite. Ai praticanti abilitati è liquidata la metà dei compensi dell'avvocato.

    Tre errori che costano soldi

    Non depositare la nota spese, lasciando al giudice una liquidazione senza i conteggi della parte. Chiedere la fase istruttoria quando non è stata svolta: il decreto la liquida solo se effettivamente svolta. Dimenticare il 15 per cento di rimborso forfettario dell'articolo 2, che è dovuto in ogni caso.

    Quando si applicano i parametri

    I parametri non sono una tariffa che si applica sempre. L'articolo 1 del decreto delimita il campo:

    Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge [...].

    Art. 1 DM 55/2014

    • ▸Mancato accordo con il cliente: non c'è un patto scritto, o c'è ma non copre l'attività svolta.
    • ▸Liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente.
    • ▸Patrocinio a spese dello Stato, dove paga l'erario, e prestazioni officiose previste dalla legge.

    Nel patrocinio a spese dello Stato i parametri vengono compressi due volte. L'articolo 82 del DPR 115/2002 impone che la liquidazione non superi i valori medi delle tabelle, e su quell'importo intervengono le riduzioni del testo unico: l'articolo 130 dimezza gli importi spettanti al difensore nel processo civile, l'articolo 106-bis li riduce di un terzo nel processo penale.

    Un punto che sfugge: anche con compenso pattuito resta ferma la disciplina dell'articolo 2. All'avvocato spetta in ogni caso, oltre alle spese documentate, un rimborso spese forfettarie pari al 15 per cento del compenso totale per la prestazione.

    Il decreto vigente e gli aggiornamenti

    La fonte è il DM 10 marzo 2014 n. 55, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012. Ha subito due interventi organici: il DM 37/2018, in vigore dal 27 aprile 2018, e il DM 13 agosto 2022 n. 147, in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, che ha sostituito le tabelle (art. 5) e si applica alle prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore (art. 6).

    Le novità del 2022 che contano nel calcolo quotidiano sono quattro: valori rivalutati rispetto al 2014; aumenti e diminuzioni uniformati a un'unica percentuale del 50 per cento, dove prima c'erano soglie diverse anche per la fase istruttoria; conciliazione giudiziale pagata quanto la fase decisionale aumentata di un quarto, non più fino a un quarto (articolo 4, comma 6); nuovo articolo 22-bis sui compensi a tempo, con un parametro indicativo da 200 a 500 euro l'ora.

    Ci sono aggiornamenti dopo il DM 147/2022?

    L'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012 prevede che i parametri siano emanati dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni. Al 4 ottobre 2026 però non risulta un decreto successivo: Normattiva indica come ultimo aggiornamento del DM 55/2014 quello pubblicato l'8 ottobre 2022, cioè il DM 147/2022. Le tabelle vigenti restano quelle riportate sopra. Prima di usare importi presi da un prontuario o da un calcolatore online, confrontali con la Gazzetta Ufficiale.

    Il compenso per l'attività stragiudiziale

    Il capo IV, articoli da 18 a 27, ha una logica diversa. I compensi stragiudiziali sono onnicomprensivi rispetto a ogni attività inerente l'affare, e si liquidano per parti separate solo se l'affare si compone di fasi o parti autonome in ragione della materia. L'articolo 19 conferma la forbice del 50 per cento.

    Per l'assistenza stragiudiziale la tabella 25 non ha fasi: un solo compenso per scaglione. Sopra i 520.000 euro si applica una percentuale decrescente sul valore dell'affare (art. 22), dal 3% fino a 2 milioni allo 0,25% oltre i 22 milioni.

    Valore dell'affareCompenso medio (tabella 25)
    fino a 1.100 euro284,00 euro
    da 1.100,01 a 5.200 euro1.276,00 euro
    da 5.200,01 a 26.000 euro1.985,00 euro
    da 26.000,01 a 52.000 euro2.410,00 euro
    da 52.000,01 a 260.000 euro4.536,00 euro
    da 260.000,01 a 520.000 euro6.164,00 euro

    Il valore dell'affare segue l'articolo 21: nelle procedure concorsuali il credito del cliente creditore o il passivo del cliente debitore, in successioni e divisioni la quota attribuita al cliente, in materia tributaria le imposte e gli accessori contestati. Anche qui l'affare di valore indeterminabile vale fra 26.000 e 260.000 euro, con estensione fino a 520.000 euro nei casi di particolare importanza.

    Due previsioni contano quando lo stragiudiziale corre in parallelo al contenzioso. L'articolo 20 comma 1 dispone che l'attività svolta prima o insieme a quella giudiziale, se ha autonoma rilevanza, è liquidata a parte. Il comma 1-bis riguarda mediazione e negoziazione assistita: se si chiudono con un accordo, fermo il compenso per la fase di conciliazione, le fasi di attivazione e di negoziazione aumentano del 30 per cento.

    Parametri ed equo compenso

    I due istituti vengono confusi ma stanno su piani diversi. I parametri sono criteri di liquidazione: dicono come si quantifica un compenso quando manca l'accordo. L'equo compenso è una regola di validità del contratto: dice quando un accordo è nullo.

    La disciplina generale è nella legge 21 aprile 2023 n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023, e aggancia l'equo compenso proprio ai parametri: il compenso è equo quando è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro ed è conforme ai parametri ministeriali, per gli avvocati il DM 55/2014. Le clausole che prevedono un compenso inferiore sono nulle, e la nullità opera a vantaggio del professionista.

    L'ambito è però circoscritto ai committenti cosiddetti forti: banche e assicurazioni, pubbliche amministrazioni e imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di cinquanta dipendenti o presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro. Fuori da quelle categorie i parametri non diventano un minimo inderogabile: resta la libertà di pattuire per iscritto, e i parametri fanno da rete solo se il patto manca. Per i dettagli c'è la guida all'equo compenso degli avvocati.

    Domande frequenti sui parametri forensi

    Domande frequenti

    Dove trovo le tabelle dei parametri forensi aggiornate?

    Nell'allegato al DM 13 agosto 2022 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022. Le tabelle di Tribunale, Giudice di pace e Corte d'appello sono riportate per intero in questa guida. Al 4 ottobre 2026 non risultano decreti successivi che le abbiano sostituite.

    Cos'è il DM 147/2022?

    È il decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022 n. 147, il regolamento che ha modificato il DM 55/2014 sui parametri forensi e ne ha sostituito le tabelle. È in vigore dal 23 ottobre 2022 e si applica alle prestazioni professionali esaurite dopo quella data.

    Quanto vale una causa in Tribunale da 20.000 euro secondo i parametri?

    Con tutte e quattro le fasi, ai valori medi della tabella 2 (scaglione da 5.200,01 a 26.000 euro), 5.077 euro: 919 di studio, 777 introduttiva, 1.680 istruttoria, 1.701 decisionale. Con la forbice dell'articolo 4 si va da 2.538,50 a 7.615,50 euro, prima del 15 per cento di spese generali.

    I parametri forensi sono minimi tariffari inderogabili?

    No, non in generale. Sono criteri di liquidazione che operano quando il compenso non è stato determinato per iscritto o quando lo determina un giudice. Diventano un limite inderogabile solo dove una legge lo prevede, come nell'equo compenso della legge 49/2023 verso i committenti forti.

    Di quanto può il giudice ridurre il compenso rispetto ai valori medi?

    Dopo il DM 147/2022 il limite è uno solo: i valori medi possono essere aumentati fino al 50 per cento e diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento, in sede civile, penale e stragiudiziale. Restano fuori le variazioni specifiche di altri commi, come la riduzione del 75 per cento per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c.

    Quale scaglione si applica se la causa è di valore indeterminabile?

    L'articolo 5, comma 6, stabilisce che queste cause si considerano di valore non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità. Se la causa è di particolare importanza per oggetto, questioni trattate e rilevanza degli effetti, il valore si considera entro lo scaglione fino a 520.000 euro.

    Come si calcola il compenso se la causa si chiude con una conciliazione?

    Secondo l'articolo 4, comma 6, la voce per la conciliazione giudiziale o la transazione è pari a quella della fase decisionale aumentata di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedente. Le fasi già maturate restano dovute.

    Spetta il compenso per le fasi non svolte?

    No. Il compenso è liquidato per fasi e per l'istruttoria il decreto precisa che rileva quando effettivamente svolta. L'articolo 4, comma 5-bis, prevede però che il giudice possa riconoscere, se richiesto, la fase di studio al difensore che subentra dopo la fase introduttiva.

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    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.

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