Punti chiave dell'articolo
- ▸Dal 29 agosto 2017 la prevedibile misura del costo va comunicata per iscritto, anche senza richiesta del cliente
- ▸Il preventivo deve distinguere compenso, spese forfetarie, esborsi e oneri fiscali e previdenziali
- ▸Senza accordo scritto e accettato il compenso si liquida sui parametri del DM 55/2014
- ▸Modello in tabella, ipotesi alternative per l'attività imprevedibile e gestione dello sconto
Il preventivo dell'avvocato non è una cortesia commerciale: è un adempimento previsto dalla legge professionale. Dal 29 agosto 2017 l'avvocato deve comunicare al cliente in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese anche forfetarie e compenso. Senza che il cliente lo chieda.
È anche il documento che decide se l'incarico viene conferito. Uno chiaro chiude, uno generico fa rimandare e mesi dopo produce la contestazione della parcella. Qui trovi la norma, le voci da scrivere, un modello e gli errori che generano contenzioso.
Il preventivo è un obbligo di legge
La norma è l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Il comma 2 dice che il compenso è pattuito di regola per iscritto al conferimento. Il comma 5 impone di rendere noto il livello di complessità e gli oneri ipotizzabili, e in più prevede questo.
Deve altresì comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Art. 13 comma 5, legge 247/2012
Il passaggio decisivo è l'articolo 1 comma 141 lettera d) della legge 4 agosto 2017 n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017: prima la comunicazione scritta era dovuta su richiesta, da allora l'obbligo scatta da solo.
Il CNF, nella scheda dell'Ufficio studi n. 67 del 2017, ha chiarito che i due doveri hanno forma diversa: l'informazione sulla complessità può essere orale, quella sulla prevedibile misura del costo deve essere scritta. E ha escluso che la violazione renda nullo il contratto o faccia perdere il diritto al compenso.
Le conseguenze sono altre. Senza determinazione consensuale il compenso si liquida sui parametri del DM 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato dal DM 13 agosto 2022 n. 147, per effetto dell'articolo 13 comma 6: perdi il controllo sul quantum. E i doveri dell'articolo 27 del Codice deontologico sono presidiati da sanzioni che partono dall'avvertimento.
Il rischio vero non è la sanzione
Il danno da preventivo vago non arriva dal disciplinare. Arriva dal cliente che a fine causa contesta la parcella: senza un documento accettato per iscritto la discussione si sposta sui parametri ministeriali.
Cosa deve contenere, voce per voce
La legge chiede di distinguere le componenti: un preventivo ridotto a una cifra unica non separa niente e non spiega niente.
- ▸Oggetto e perimetro: quale controversia, contro chi, davanti a quale autorità, e cosa resta fuori (gradi successivi, esecuzione, connessi, cautelari).
- ▸Attività previste: studio, atto introduttivo, udienze, memorie, trattativa, adempimenti telematici.
- ▸Compenso per fase: il DM 55/2014 ragiona per fasi (studio, introduttiva, istruttoria o di trattazione, decisionale) e per scaglioni di valore. Preventivare così permette anche di fermarsi a metà senza discussioni.
- ▸Rimborso forfetario per spese generali: articolo 13 comma 10 della legge 247/2012 e articolo 2 del DM 55/2014, nel 15 per cento del compenso. Voce distinta, non ricarico.
- ▸Esborsi e anticipazioni: contributo unificato, marche, copie, notifiche, consulenti. Se anticipati in nome e per conto del cliente sono esclusi da IVA ex articolo 15 DPR 633/1972.
- ▸Oneri previdenziali e fiscali: contributo integrativo Cassa Forense del 4 per cento e IVA al 22 per cento; se il cliente è sostituto d'imposta, la ritenuta del 20 per cento ex articolo 25 DPR 600/1973.
- ▸Ipotesi di esito: definizione bonaria, transazione, sentenza. Con l'avvertenza che le spese liquidate a carico della controparte sono cosa diversa dal compenso pattuito.
- ▸Pagamenti, validità dell'offerta e criteri di revisione se cambia il perimetro.
Modello di preventivo da compilare
Questa è la struttura minima di un preventivo che regge sia all'esame deontologico sia alla lettura di un cliente non giurista.
| Sezione | Cosa scrivere | Errore da evitare |
|---|---|---|
| Oggetto | Vicenda, controparte, autorità adita, valore, data | Formule tipo assistenza legale |
| Cosa è escluso | Gradi successivi, esecuzione, connessi | Ciò che non escludi risulta compreso |
| Attività previste | Elenco per fase | Un blocco unico non verificabile |
| Compenso per fase | Studio, introduttiva, istruttoria, decisionale | Cifra unica senza criterio |
| Spese generali | 15 per cento, art. 2 DM 55/2014 | Inglobarle e riesporle in parcella |
| Esborsi | Contributo unificato, bolli, notifiche, copie | Stimarli a zero e chiederli dopo |
| Oneri | CPA, IVA, ritenuta | Mostrare solo l'imponibile |
| Totale per ipotesi | Definizione anticipata e sentenza | Un totale sullo scenario migliore |
| Soccombenza | Avvertenza sulle spese di controparte | Ometterla |
| Pagamenti | Acconto e scadenze per fase | Nessun calendario |
| Informative | Patrocinio, polizza, mediazione | Clausola unica nella procura |
| Accettazione | Data e firma, o conferma scritta | Inviato e mai riscontrato |
Sotto, la catena di calcolo. Gli importi sono illustrativi: mostrano l'ordine delle operazioni, non tariffe.
| Voce | Base di calcolo | Esempio |
|---|---|---|
| Compenso professionale | Somma delle fasi | 4.000,00 |
| Spese generali 15% | Sul compenso | 600,00 |
| Imponibile previdenziale | Compenso più spese generali | 4.600,00 |
| CPA Cassa Forense 4% | Sull'imponibile | 184,00 |
| Imponibile IVA | Imponibile più CPA | 4.784,00 |
| IVA 22% | Sull'imponibile IVA | 1.052,48 |
| Anticipazioni art. 15 DPR 633/1972 | Fuori campo IVA | 545,00 |
| Totale documento | Somma delle voci | 6.381,48 |
| Ritenuta 20% | Su compenso e spese generali, se dovuta | 920,00 |
| Netto a pagare | Totale meno ritenuta | 5.461,48 |
Forma scritta, accettazione e prova
La forma digitale è ammessa: una email tracciabile o una PEC con allegato assolvono l'obbligo. Non lo assolve la conversazione in studio, per quanto dettagliata.
Assolvere l'obbligo informativo però non equivale ad avere un accordo opponibile. Il preventivo da solo è una proposta unilaterale: nella giurisprudenza sui compensi provare di averlo trasmesso non basta, serve la prova che il cliente lo abbia accettato, anche con una email di conferma.
Regola operativa: mai archiviare un preventivo senza traccia di ritorno. Se il cliente non risponde e l'attività parte comunque, scrivi tu una comunicazione che dà atto dell'avvio dell'incarico alle condizioni del preventivo di quella data.
Aggiorna prima, non dopo
Se il perimetro cambia in corsa (riconvenzionale, chiamata di terzo, passaggio dalla trattativa alla causa) serve un aggiornamento scritto prima di svolgere l'attività aggiuntiva, non una riga in più in parcella a fine mandato.
Quando l'attività è imprevedibile
L'obiezione ricorrente è che nessuno sa quante udienze serviranno. Ma la legge non chiede certezza: chiede la prevedibile misura del costo, cioè dichiarare le assunzioni su cui stai calcolando. Ci sono tre modi corretti, combinabili.
- 1.Fasi ad attivazione progressiva: quantifichi ogni fase e specifichi che le successive scattano solo se il giudizio arriva a quello stadio. Il cliente vede subito quanto costa fermarsi.
- 2.Fascia minima e massima con i presupposti dichiarati: udienze stimate, eventuale CTU, testimoni. Una fascia senza presupposti non è trasparenza.
- 3.Due o tre ipotesi di esito con il totale accanto: è lo strumento che il cliente capisce meglio, perché mostra il costo di ogni sua decisione.
In tutti i casi inserisci una clausola di revisione: quali eventi rimettono in discussione il preventivo, e con quale procedura.
Il preventivo stragiudiziale
Nello stragiudiziale il preventivo è più difficile e più importante, perché manca la scansione delle fasi processuali e il cliente non ha riferimenti per capire se sta pagando molto o poco. Il DM 55/2014 vi dedica un capo apposito, con tabelle per l'assistenza stragiudiziale e voci autonome per il parere scritto e la consulenza motivata.
Conviene preventivare per risultato e per soglie: un compenso per il parere entro un termine, uno per la trattativa fino alla risposta della controparte, uno se prosegue oltre un certo numero di incontri. L'articolo 13 comma 3 ammette la pattuizione a tempo, forfetaria, per convenzione su più affari, per singole fasi o a percentuale sul valore dell'affare. Il comma 4 vieta però i patti con cui l'avvocato percepisca come compenso una quota del bene o della ragione litigiosa.
Le informative che viaggiano col preventivo
Il conferimento concentra più obblighi informativi. Conviene assolverli nello stesso pacchetto di documenti: la prova è unica e la consegna verificabile.
- ▸Patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 27 comma 4 del Codice deontologico impone di informarne la parte assistita quando ne ricorrano le condizioni. Il limite di reddito è a 13.659,64 euro per il decreto del Ministero della giustizia del 22 aprile 2025, in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, e si adegua periodicamente all'indice ISTAT: verifica il valore corrente.
- ▸Polizza assicurativa. L'articolo 27 comma 5 del Codice deontologico impone di rendere noti gli estremi della polizza, e l'articolo 9 comma 4 del DL 1/2012 chiede lo stesso. Compagnia, numero e massimale bastano.
- ▸Mediazione e negoziazione assistita. L'articolo 4 comma 3 del d.lgs. 28/2010 impone di informare il cliente, al conferimento, della possibilità di avvalersi della mediazione, delle agevolazioni fiscali degli articoli 17 e 20 e dei casi in cui è condizione di procedibilità. Va fatto chiaramente e per iscritto, in un documento sottoscritto dal cliente: la violazione rende annullabile il contratto di patrocinio.
- ▸Equo compenso, se il cliente rientra nel perimetro. La legge 21 aprile 2023 n. 49 riguarda le convenzioni con banche e assicurazioni e loro controllate e mandatarie, con imprese sopra i cinquanta dipendenti o i 10 milioni di ricavi nell'anno precedente, e con la pubblica amministrazione. L'articolo 25-bis del Codice deontologico, riscritto con delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026 ed efficace dal 7 aprile 2026, ha chiarito che il presidio disciplinare non tocca i clienti privati o le piccole imprese.
Come presentarlo e cosa fare con lo sconto
Un preventivo che il cliente legge da solo viene giudicato su una sola dimensione: il totale. Uno percorso insieme, su quello che contiene.
Leggilo riga per riga spiegando cosa c'è dietro ogni fase: quella di studio non è burocrazia, è la ricostruzione documentale su cui si regge il resto. Dichiara subito cosa non è compreso. Mostra il totale accanto agli scenari alternativi, così diventa la conseguenza di scelte processuali e non un prezzo.
Sullo sconto, l'errore più comune è ridurre il totale lasciando invariato l'elenco delle attività: dice al cliente che il primo numero era arbitrario e che lo sarà anche il secondo. Meglio queste alternative.
- ▸Riduci il perimetro invece del prezzo: togli attività e riscrivi l'elenco, così lo sconto ha una causa visibile.
- ▸Cambia la struttura di pagamento: acconto più rate legate alle fasi risolve gran parte delle obiezioni, che quasi mai riguardano il totale ma la liquidità.
- ▸Sposta il rischio in modo lecito: fisso più basso e variabile a percentuale sul valore dell'affare, nei limiti dell'articolo 13 commi 3 e 4.
- ▸Se sei già allineato ai parametri, spiegalo: il DM 55/2014 non impone tariffe, ma è il criterio con cui un giudice liquiderebbe.
- ▸Accetta di perdere l'incarico: chi compra solo il prezzo poi contesta la parcella.
Gli errori che generano contestazioni
Cifra unica senza distinguere compenso, spese e oneri. Totale al netto di IVA e CPA. Perimetro non definito. Esborsi non stimati. Nessuna menzione del rischio di soccombenza. Nessuna traccia di accettazione. Attività aggiuntive fatturate senza aggiornamento scritto.
Domande frequenti
Il preventivo è il primo documento che il cliente legge davvero: se è chiaro, racconta come lavori prima ancora che tu apra il fascicolo.
Domande frequenti
Il preventivo dell'avvocato è obbligatorio?
Sì. L'articolo 13 comma 5 della legge 247/2012, modificato dalla legge 124/2017 in vigore dal 29 agosto 2017, impone di comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo, distinguendo oneri, spese anche forfetarie e compenso. Non serve la richiesta del cliente.
Cosa succede se non faccio il preventivo scritto?
Il contratto resta valido e il compenso dovuto: il CNF, nella scheda n. 67 del 2017, ha escluso la nullità. Ma senza determinazione consensuale il compenso si liquida sui parametri del DM 55/2014, e l'omissione ha rilievo disciplinare.
Il preventivo può essere inviato per email?
Sì. L'articolo 9 comma 4 del DL 1/2012 parla di forma scritta o digitale. Serve però conservare la prova dell'accettazione del cliente.
Il preventivo è vincolante o si può modificare?
Vincola nei limiti del perimetro descritto. Se l'attività cambia, per esempio per una riconvenzionale o per il passaggio dalla trattativa al giudizio, va aggiornato per iscritto prima.
Come si preventiva una causa di durata ignota?
Con le fasi del DM 55/2014 ad attivazione progressiva, con una fascia i cui presupposti sono dichiarati, o con due o tre ipotesi di esito e il totale accanto.
Nel preventivo vanno indicate IVA e Cassa Forense?
Sì, come voci separate: CPA al 4 per cento, IVA al 22 per cento e, se dovuta, ritenuta del 20 per cento. Restano distinte le anticipazioni in nome e per conto del cliente, escluse da IVA ex articolo 15 del DPR 633/1972.
Il preventivo copre anche l'appello?
Solo se lo scrivi. Gradi successivi, esecuzione e connessi sono incarichi distinti: se non li escludi, il cliente li considera compresi.
Fonti
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247, art. 13 (conferimento dell'incarico e compenso), scheda CNF
- CNF, DM 10 marzo 2014 n. 55, parametri per i compensi degli avvocati
- Ordine degli Avvocati di Milano, parametri forensi aggiornati dal DM 13 agosto 2022 n. 147
- Codice deontologico forense, art. 27 (doveri di informazione)
- CNF, testo aggiornato del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile
- CNF, legge 21 aprile 2023 n. 49 sull'equo compenso
- Ordine degli Avvocati di Milano, adeguamento dei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato (DM 22 aprile 2025)
- Ministero della giustizia, patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.
Contenuti giuridici revisionati da Avv. Claudio Luperto
Redatti con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione editoriale umana, con fonti ufficiali citate e verificate.

Legal Marketing Academy
Corsi, community e strumenti per digitalizzare il tuo studio: dentro trovi anche il test con punteggio e le classifiche con gli altri studi.
Entra nell'AcademyDa leggere anche
AI Act in vigore: il piano di adeguamento
AI Act applicabile dal 2 agosto 2026: cosa vale davvero per uno studio legale dopo il Digital Omnibus, i quat…
ProfessioneAssicurazione professionale avvocato: quello che conta
Assicurazione professionale avvocato: obbligo di legge, massimali minimi del DM 22 settembre 2016, retroattiv…
PrevidenzaCassa Forense: contributi, Modello 5 e pensione
Cassa Forense 2026: aliquote (17% soggettivo, 4% integrativo), contributi minimi, Modello 5, sanzioni e pensi…
Vuoi applicare queste strategie al tuo studio?
Prenota una call strategica gratuita con il nostro team.
Prenota una call gratuita