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    Intelligenza artificiale e avvocati: cosa funziona, cosa no e cosa dice la legge

    Scritto da Alessio D'Aleo Revisionato da Avv. Claudio Luperto Luglio 2026 10 min

    Punti chiave dell'articolo

    • Dal 10 ottobre 2025 la legge 132/2025 ammette l'AI nelle professioni solo come supporto, con obbligo di informare il cliente
    • Il CNF ha diffuso nell'ottobre 2025 un modello di informativa sull'uso dell'AI da far sottoscrivere al cliente
    • Gli obblighi AI Act sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III sono slittati al 2 dicembre 2027
    • La responsabilità dell'atto resta dell'avvocato: l'ordinanza di Firenze del 14 marzo 2025 lo mostra bene

    L'intelligenza artificiale in uno studio legale regge bene il lavoro di preparazione: sintetizzare documenti lunghi, produrre una prima bozza, confrontare due versioni di un contratto, tradurre, ordinare la corrispondenza. Regge male tutto ciò che richiede di affermare che una fonte esiste. La distinzione non è tecnica: è la linea su cui passa la responsabilità professionale.

    Dal 10 ottobre 2025 quella linea ha anche una norma. La legge 23 settembre 2025 n. 132 stabilisce che nelle professioni intellettuali i sistemi di AI servono solo come supporto e che il cliente va informato del loro impiego. Sopra c'è il regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act, il cui calendario è stato riscritto in parte dal pacchetto di semplificazione di giugno 2026.

    Dove l'AI funziona già oggi in uno studio

    Il criterio è semplice: l'AI generativa lavora bene quando il materiale glielo dai tu e deve solo trasformarlo. Lavora male quando deve tirare fuori dal nulla un dato verificabile. Sulle attività del primo tipo il risparmio si misura in ore alla settimana.

    • Sintesi di documenti lunghi: perizie, bilanci, verbali, contratti di cento pagine. Il modello estrae struttura, punti critici e passaggi da leggere per intero. Un indice ragionato, non una lettura sostitutiva.
    • Prima bozza di atti e contratti: memorie, diffide, lettere di incarico, accordi di riservatezza. Fissa l'impianto, poi va riscritta con la mano dello studio.
    • Revisione contrattuale: confronto tra versioni, modifiche silenziose, clausole mancanti rispetto a una checklist definita da te. Qui l'AI è un correttore, non un decisore.
    • Ricerca giurisprudenziale: un punto di partenza per orientarsi su un tema nuovo, non una fonte. La differenza tra un modello generalista, che scrive un testo plausibile, e una banca dati, che interroga un indice reale di provvedimenti, è la cosa più importante di tutto l'articolo.
    • Traduzione: affidabile sul linguaggio corrente, meno sui termini tecnici stranieri, dove un falso amico cambia il senso di una clausola.
    • Corrispondenza e segreteria: risposte a email ricorrenti, riepiloghi di scambi lunghi, riordino di appunti.

    In tutti questi casi il documento di partenza esiste e l'avvocato lo ha davanti. Quando invece si chiede al modello una fonte che non gli è stata data, la qualità crolla senza che il testo smetta di sembrare corretto. Ed è lì che nascono i problemi.

    Dove non è affidabile: allucinazioni e citazioni inventate

    Un modello linguistico non consulta un archivio: genera la sequenza di parole più probabile. Se chiedi quale sia la sentenza di Cassazione su un certo punto, la risposta più probabile ha la forma di una sentenza di Cassazione, numero e anno compresi, anche quando quel provvedimento non esiste. Il fenomeno si chiama allucinazione e non si corregge chiedendo conferma: alla seconda domanda il sistema tende a confermare l'invenzione.

    Il primo caso italiano documentato è l'ordinanza del Tribunale di Firenze, sezione imprese, del 14 marzo 2025, RG 11053/2024. Nella memoria di una parte erano state citate pronunce di Cassazione con numeri inesistenti e contenuto estraneo al tema, generate con ChatGPT da una collaboratrice dello studio.

    L'IA avrebbe dunque generato risultati errati che possono essere qualificati con il fenomeno delle allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché l'IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri.

    Tribunale di Firenze, sez. imprese, ordinanza 14 marzo 2025, RG 11053/2024

    Il Tribunale ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.: mancavano la mala fede o la colpa grave e la prova di un danno, anche perché le citazioni false erano state ritirate. L'esito è favorevole, ma non dice che citare sentenze inventate sia irrilevante: dice che in quel caso non ricorrevano i presupposti della lite temeraria. Restano il piano deontologico, il rapporto con il cliente e la credibilità davanti al giudice.

    L'errore che costa più caro

    Copiare in un atto un riferimento normativo o giurisprudenziale prodotto da un modello senza averlo aperto nella banca dati. Il controllo costa trenta secondi. La regola è una: nessun provvedimento entra in un atto se qualcuno non ha visto il testo originale. Vale anche per gli articoli di legge, che i modelli sbagliano di numero con la stessa disinvoltura.

    Non conviene delegare neppure il calcolo, perché i modelli sbagliano l'aritmetica in silenzio su importi, interessi e termini, né il diritto molto recente, dove i dati di addestramento sono più vecchi della norma vigente.

    L'AI Act e le date che contano davvero

    Il regolamento (UE) 2024/1689 è in vigore dal 1 agosto 2024 ma si applica per scaglioni. Il 19 novembre 2025 la Commissione ha presentato il pacchetto di semplificazione noto come Digital Omnibus: accordo provvisorio il 7 maggio 2026, approvazione del Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e del Consiglio il 29 giugno 2026. Il risultato principale è lo slittamento degli obblighi sull'alto rischio. Il calendario aggiornato pubblicato dalla Commissione è questo.

    DataCosa si applica
    1 agosto 2024Entrata in vigore del regolamento
    2 febbraio 2025Definizioni, pratiche vietate e alfabetizzazione in materia di AI
    2 agosto 2025Modelli di uso generale, autorità nazionali e regime sanzionatorio
    2 agosto 2026Obblighi di trasparenza dell'art. 50 e avvio generale dell'applicazione
    2 dicembre 2026Fine del periodo transitorio per l'art. 50(2) e nuovi divieti introdotti con la semplificazione
    2 agosto 2027Uno spazio di sperimentazione normativa per Stato membro
    2 dicembre 2027Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III
    2 agosto 2028Obblighi per l'AI incorporata nei prodotti regolati dell'Allegato I

    Cosa significa per uno studio. Chi usa strumenti di AI acquistati o gratuiti non è fornitore ma deployer, cioè utilizzatore: gli obblighi di conformità e documentazione tecnica stanno in capo a chi immette il sistema sul mercato. L'avvocato resta tenuto all'alfabetizzazione dell'art. 4, alleggerita dall'Omnibus in un dovere di promuovere la competenza con misure proporzionate, e alla trasparenza dell'art. 50 quando diffonde contenuti prodotti dall'AI.

    Un equivoco ricorrente riguarda l'alto rischio. L'Allegato III, punto 8, lettera a, vi include i sistemi destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto. Riguarda il lato del giudice, non lo studio che redige un atto.

    La legge italiana sull'AI e le professioni intellettuali

    L'Italia ha approvato la legge 23 settembre 2025 n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Si affianca all'AI Act senza sostituirlo. La disposizione che riguarda direttamente gli avvocati è l'art. 13, dedicato alle professioni intellettuali.

    L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

    Art. 13, comma 1, legge 23 settembre 2025 n. 132

    Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

    Art. 13, comma 2, legge 23 settembre 2025 n. 132

    Sono due regole distinte. La prima è sostanziale: l'AI può occupare la parte strumentale, mentre il lavoro intellettuale che il cliente paga deve restare prevalente e umano. Un parere generato e consegnato così come esce non è conforme all'art. 13. La seconda è informativa: il cliente deve sapere che nell'incarico verranno usati strumenti di AI, in modo comprensibile e non nascosto in una riga di condizioni generali.

    Informare il cliente: cosa scrivere e quando

    L'art. 13 comma 2 non prevede una forma vincolata, ma il momento naturale è il conferimento dell'incarico, insieme al mandato e all'informativa privacy. Nell'ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso un modello di informativa tipo sull'uso dell'AI, da far sottoscrivere al cliente. È il documento che, in caso di contestazione, dimostra che cosa il cliente sapeva. Mette per iscritto questi elementi.

    • Che l'avvocato potrà usare sistemi di AI per attività strumentali, per esempio analisi preliminare dei documenti e gestione organizzativa
    • Che l'uso è facoltativo e limitato al supporto, senza sostituire il giudizio dell'avvocato
    • Che avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e dei doveri deontologici, a partire dal segreto professionale
    • Che ogni risultato è verificato e validato personalmente dal professionista, che conserva piena responsabilità
    • La sottoscrizione del cliente, che attesta di aver compreso l'informazione

    Due avvertenze. L'informativa sull'AI è cosa diversa da quella privacy prevista dagli artt. 13 e 14 GDPR, anche se si consegnano insieme: se un trattamento di dati del cliente passa per un fornitore terzo, quel fornitore va inquadrato tra i responsabili del trattamento. E l'informativa dice che cosa lo studio può fare, non autorizza tutto: una firma non rende conforme all'art. 13 comma 1 una prestazione in cui il lavoro prevalente lo ha fatto la macchina.

    Segreto professionale e dati sui tool in cloud

    Quando si incolla un atto in un servizio online, il contenuto esce dallo studio e finisce sui server di un fornitore, quasi sempre extraeuropeo. Dentro ci sono nomi, importi, strategie difensive, a volte dati giudiziari e sanitari. Il problema è lo stesso di qualunque cloud, con due aggravanti: i contenuti possono servire ad addestrare i modelli, e si tende a caricare proprio i documenti più delicati.

    L'art. 13 del codice deontologico forense impone la rigorosa osservanza del segreto professionale e il massimo riserbo su fatti e circostanze appresi nell'attività di rappresentanza e assistenza. La violazione ha anche rilievo penale ai sensi dell'art. 622 c.p. Prima di adottare uno strumento vanno quindi verificate poche cose concrete.

    • Se il piano è consumer o business: nelle versioni professionali l'addestramento sui contenuti dell'utente è escluso per impostazione predefinita, in quelle gratuite spesso no
    • Dove sono ospitati i dati e per quanto tempo restano conservate le conversazioni
    • Se esiste un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR e con quali garanzie per i trasferimenti fuori dall'Unione
    • Chi ha accesso allo strumento, evitando account personali condivisi
    • Quali documenti sono esclusi a priori, per esempio i fascicoli penali e i dati particolari

    La regola della minimizzazione, applicata sul serio

    Nella maggioranza dei casi il modello non ha bisogno dei nomi. Sostituire le parti con Alfa, Beta e Tizio richiede pochi secondi, riduce il rischio in modo drastico e non peggiora la risposta. Se un'attività può essere svolta su un documento pseudonimizzato, va svolta così.

    Deontologia: la responsabilità dell'atto resta dell'avvocato

    Il codice deontologico forense, nella versione in vigore dal 1 novembre 2025, non contiene un articolo dedicato all'AI. Non serve: gli obblighi che contano ci sono già e si applicano a prescindere dallo strumento.

    • Art. 12, dovere di diligenza: l'incarico va svolto con coscienza e diligenza, il che include il controllo di ciò che si firma
    • Art. 13, dovere di segretezza e riservatezza: il segreto non ammette eccezioni tecnologiche
    • Art. 14, dovere di competenza: non si accettano incarichi che non si è in grado di svolgere con adeguata competenza, e la competenza comprende il saper valutare l'output di uno strumento che si è scelto di usare
    • Art. 27, doveri di informazione: il cliente va informato con chiarezza sulle caratteristiche dell'incarico e sulle attività da svolgere

    Sulla stessa linea il CNF ha pubblicato nel novembre 2025 la guida del CCBE sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati. Il principio è sempre lo stesso: l'AI svolge attività di supporto, il cliente ha diritto di saperlo, ogni risultato va verificato e la responsabilità non si trasferisce al fornitore del software. Chi firma l'atto risponde dell'atto.

    Come introdurre l'AI in uno studio piccolo senza fare disastri

    L'errore tipico è partire dall'attività più delicata, perché è quella che fa perdere più tempo. Conviene il contrario: cominciare dove un errore non produce danni e costruire il controllo prima di alzare la posta.

    1. 1.Parti da due attività a basso rischio, per esempio la sintesi di documenti che hai già letto e le bozze di corrispondenza ordinaria. Misura le ore risparmiate in un mese.
    2. 2.Attiva un piano business, verifica che l'addestramento sui tuoi contenuti sia disattivato e conserva la documentazione del fornitore.
    3. 3.Scrivi una pagina di regole interne: che cosa si può caricare, che cosa mai, chi ha gli account, come si pseudonimizza, chi verifica prima del deposito.
    4. 4.Aggiorna i documenti del conferimento incarico con l'informativa sull'AI e allinea l'informativa privacy ai fornitori usati.
    5. 5.Introduci una regola di verifica non negoziabile: ogni citazione va aperta nella banca dati prima di entrare in un atto.
    6. 6.Solo dopo tre o quattro mesi, e solo se le prime due attività funzionano, estendi l'uso alle bozze di atti, con riscrittura integrale.
    7. 7.Forma chi lavora con te, praticanti compresi. L'alfabetizzazione è in capo allo studio, e il caso di Firenze è nato da una ricerca svolta da un collaboratore.
    AttivitàAdatta all'AIRegola pratica
    Sintesi di documenti fornitiLeggi per intero i passaggi segnalati come critici
    Corrispondenza e promemoriaRileggi tono e riservatezza prima di inviare
    Confronto tra versioni di contrattoVerifica a campione le differenze non segnalate
    TraduzioneCon cautelaControlla i termini tecnici stranieri
    Prima bozza di attoCon cautelaRiscrittura integrale e verifica di ogni fonte
    Ricerca di precedentiNon come fonteOrientati, poi cerca nella banca dati
    Calcoli di importi e terminiNoFai i conti a mano
    Output consegnato al clienteNoContrasta con l'art. 13 comma 1 legge 132/2025

    Il ritorno non arriva dal singolo atto ma dalla somma di ore recuperate sulle attività ripetitive. La condizione perché esista è che nessuno debba poi rimediare a un errore prodotto da uno strumento di cui nessuno si era assunto il controllo.

    Domande frequenti

    Un avvocato può usare l'intelligenza artificiale?

    Sì. La legge 23 settembre 2025 n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, ammette all'art. 13 l'uso di sistemi di AI nelle professioni intellettuali, ma solo per le attività strumentali e con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Il cliente va informato con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

    Devo far firmare un'informativa al cliente se uso l'AI?

    La legge impone di comunicare le informazioni sui sistemi usati, senza prescrivere una forma. Nell'ottobre 2025 il CNF ha diffuso un modello di informativa tipo da far sottoscrivere al conferimento dell'incarico. La firma non è imposta dalla norma, ma documenta l'adempimento.

    Cosa succede se cito una sentenza inventata dall'AI in un atto?

    Nel primo caso italiano noto, l'ordinanza del Tribunale di Firenze, sez. imprese, 14 marzo 2025, RG 11053/2024, la condanna ex art. 96 c.p.c. è stata respinta per assenza di mala fede e di prova del danno. Restano però i profili deontologici e la responsabilità verso il cliente.

    L'AI Act si applica agli studi legali?

    Si applica, ma nella posizione di utilizzatore e non di fornitore: gli obblighi di conformità gravano su chi immette il sistema sul mercato. Per lo studio contano l'alfabetizzazione in materia di AI e la trasparenza dell'art. 50, applicabile dal 2 agosto 2026. Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III sono stati differiti al 2 dicembre 2027.

    Caricare un atto su ChatGPT viola il segreto professionale?

    Dipende dallo strumento e da che cosa si carica. L'art. 13 del codice deontologico forense impone la rigorosa osservanza del segreto e l'art. 622 c.p. ne sanziona la violazione. Vanno verificati il tipo di piano, l'esclusione dell'addestramento sui contenuti, la localizzazione dei dati e l'accordo ex art. 28 GDPR. Conviene comunque pseudonimizzare prima di caricare.

    L'AI può sostituire il lavoro dell'avvocato?

    No, e non solo in fatto. L'art. 13 comma 1 della legge 132/2025 richiede che il lavoro intellettuale oggetto della prestazione resti prevalente rispetto all'apporto degli strumenti automatici. Consegnare un output generato senza rielaborazione non è una prestazione conforme, oltre a esporre lo studio sul piano della responsabilità.

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.

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