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    Procura alle liti: cos'è, come si rilascia e un modello da adattare

    Scritto da Alessio D'Aleo Ottobre 2026 11 min

    Punti chiave dell'articolo

    • ▸Senza procura il difensore non sta in giudizio per la parte: la regola è nell'art. 83 c.p.c.
    • ▸La procura speciale in calce o a margine la autentica l'avvocato; la generale richiede il notaio
    • ▸Nel deposito telematico la procura su carta entra come copia informatica autenticata con firma digitale
    • ▸Nei giudizi iniziati dopo il 28 febbraio 2023 anche la procura mancante si sana nel termine del giudice

    La procura alle liti è l'atto con cui la parte autorizza un avvocato a rappresentarla in giudizio. L'art. 83 del codice di procedura civile la rende necessaria: quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. Può essere generale o speciale; la speciale, scritta in calce o a margine dell'atto, ha un vantaggio pratico: la firma della parte la certifica lo stesso avvocato, senza notaio.

    Una premessa sul testo: l'art. 83 è quello in vigore dal 4 luglio 2009, la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) non lo ha modificato e ha riscritto invece l'art. 182 sulla sanatoria. Le norme sono verificate su Normattiva nel testo vigente a ottobre 2026.

    Cos'è la procura alle liti e a cosa serve

    La procura legittima il difensore a compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte (art. 84). Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione (art. 182, comma 1): cosa succede se la procura manca o è viziata lo vedi più avanti.

    Non va confusa con l'incarico professionale. L'incarico è il rapporto tra te e il cliente: oggetto, compenso, informative. La procura è l'atto che ti legittima davanti al giudice e alla controparte. Spesso si firmano nello stesso momento, ma restano due documenti con funzioni diverse; per l'incarico e il compenso vedi la guida al preventivo dell'avvocato.

    Non va confusa nemmeno con la procura sostanziale: il procuratore generale o preposto a determinati affari può stare in giudizio per chi gli ha dato il potere solo se questo gli è stato conferito espressamente per iscritto, salvo atti urgenti e misure cautelari (art. 77).

    Procura generale e procura speciale

    L'art. 83, comma 2, distingue la procura generale dalla speciale e richiede, come regola, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. La procura generale è pensata per una pluralità di cause dello stesso cliente e, per la forma richiesta, passa dal notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato.

    La procura speciale riguarda un giudizio determinato. Il comma 3 le dà un regime più semplice: può essere apposta in calce o a margine di citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d'intervento, precetto, domanda d'intervento nell'esecuzione, oppure della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione di quello originario. In questi casi l'autografia della firma della parte è certificata dal difensore.

    Il comma 4 fissa una presunzione da tenere a mente: la procura speciale si presume conferita per un solo grado del processo, se nell'atto non è espressa una volontà diversa.

    AspettoProcura generaleProcura speciale
    AmbitoUna pluralità di causeUn giudizio determinato
    FormaAtto pubblico o scrittura privata autenticataIn calce, a margine o congiunta all'atto; oppure atto pubblico o scrittura privata autenticata
    Chi certifica la firmaNotaio o altro pubblico ufficiale autorizzatoIl difensore, quando la procura è in calce, a margine o congiunta all'atto
    Gradi del processoSecondo quanto previsto nell'attoUn solo grado, salvo volontà diversa espressa nell'atto (art. 83, comma 4)
    Deposito telematicoCopia informatica autenticata con firma digitale del difensoreOriginale informatico o copia per immagine, sempre con firma digitale del difensore

    Le forme: in calce, a margine, su foglio separato

    Per la procura speciale l'art. 83, comma 3, ammette tre collocazioni.

    • ▸In calce: in fondo all'atto a cui si riferisce.
    • ▸A margine: sul margine dell'atto, accanto al testo.
    • ▸Su foglio o documento separato congiunto all'atto: la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente all'atto, o su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto con gli strumenti informatici individuati dal Ministero della giustizia.

    Per le notifiche via PEC, l'art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011 considera apposta in calce la procura rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio PEC di notifica, anche quando è su foglio separato di cui si estrae copia informatica, anche per immagine.

    Per i depositi, la Cassazione ha ritenuto congiunta all'atto la procura scritta su un foglio separato e inserita nella stessa busta telematica della comparsa di costituzione in appello (Cass., sez. III, 3 marzo 2025, n. 5610): la specialità c'è quando la procura è congiunta all'atto e non è successiva ad esso.

    Se la parte firma all'estero, il processo resta regolato dalla legge italiana (art. 12 della legge 218/1995): forma e autentica di una procura rilasciata fuori dall'Italia sono un punto da verificare caso per caso, prima del deposito.

    La procura nel processo telematico

    Nel processo civile il deposito degli atti dei difensori avviene esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.), quindi la procura entra nel fascicolo come file. Le strade sono due.

    • ▸Procura nativa digitale. Il cliente firma digitalmente un documento informatico con la procura, tu lo firmi digitalmente a tua volta e lo inserisci nella busta. È il documento informatico separato previsto dall'art. 83, comma 3. Funziona solo se il cliente ha un dispositivo di firma digitale.
    • ▸Procura su carta. Il cliente firma a mano, tu certifichi la firma, poi ne estrai la copia per immagine e la depositi come copia informatica autenticata con la tua firma digitale: lo prevede l'ultimo periodo dell'art. 83, comma 3, per il difensore che si costituisce con strumenti telematici.

    Le specifiche tecniche del 7 agosto 2024 (art. 16, comma 3) fissano il formato in entrambi i casi: PDF o PDF/A, senza elementi attivi come macro e campi variabili, firmato digitalmente dal difensore. Per i formati di firma vedi la guida alla firma digitale dell'avvocato; per busta e ricevute quella sul processo civile telematico.

    La procura serve anche all'iscrizione a ruolo: la scheda pratica del PST sul deposito dell'iscrizione a ruolo elenca tra gli allegati la copia per immagine della procura alle liti. Se manca nella busta dell'atto introduttivo, i controlli automatici la segnalano come anomalia WARN, cioè non bloccante (art. 17, comma 8, specifiche tecniche): il deposito non si ferma, ma il difetto resta.

    Sui tempi, l'art. 125 c.p.c. consente di rilasciare la procura al difensore dell'attore dopo la notificazione dell'atto, purché prima della costituzione, salvo i casi in cui la legge richiede un difensore munito di mandato speciale. Secondo Cass., sez. III, 12 maggio 2020, n. 8815, anche con la notifica via PEC l'attestazione di conformità della procura può essere prodotta con l'iscrizione a ruolo.

    Per notificare in proprio la legge 53/1994 richiede che tu sia munito di procura alle liti, non che la alleghi all'atto notificato: lo ha affermato Cass., sez. III, 6 ottobre 2021, n. 27154, per la notifica via PEC di ricorso e decreto ingiuntivo, precisando che la procura deve comunque risultare agli atti del giudizio. Sulle notifiche via PEC c'è la guida alla PEC dell'avvocato.

    Cosa deve contenere

    Il codice non detta un contenuto parola per parola. Dalle norme si ricavano però gli elementi che una procura speciale deve rendere chiari:

    • ▸chi la conferisce: la parte e, per una società o un ente, chi lo rappresenta, con l'indicazione della qualità;
    • ▸a chi: il difensore o i difensori, e se sono più di uno come agiscono;
    • ▸per quale giudizio: l'atto a cui accede o, se è su documento separato, il giudizio a cui si riferisce;
    • ▸per quale grado: senza indicazione vale per un solo grado (art. 83, comma 4);
    • ▸quali poteri: quelli ordinari li dà la legge (art. 84); quelli che importano disposizione del diritto in contesa vanno attribuiti espressamente;
    • ▸la firma della parte e la certificazione del difensore, oppure le firme digitali se la procura è nativa digitale.

    Accanto alla procura ci sono due informative da dare al cliente quando conferisce l'incarico. Mediazione: l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010 impone di informarlo per iscritto della possibilità della mediazione, delle agevolazioni fiscali degli articoli 17 e 20 e dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità; il documento, firmato dall'assistito, va allegato all'atto introduttivo, e senza informazione il contratto con l'avvocato è annullabile. Negoziazione assistita: informarlo è un dovere deontologico (art. 2, comma 7, d.l. 132/2014). Possono stare nello stesso documento della procura.

    Fac-simile di procura alle liti

    Lo schema che segue è un fac-simile generico di procura speciale per un giudizio civile, da adattare al caso concreto: parte, giudizio, grado, poteri e informative. Le parti tra parentesi quadre vanno sostituite o eliminate. Non sostituisce la verifica delle norme e della giurisprudenza applicabili al singolo procedimento.

    PROCURA ALLE LITI. Io sottoscritto [nome e cognome], nato a [luogo] il [data], codice fiscale [codice fiscale], residente in [indirizzo] (oppure: in qualità di legale rappresentante di [denominazione], con sede in [indirizzo], codice fiscale [codice]), delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio [descrizione: per esempio, promosso con il presente atto davanti al Tribunale di ...] l'avv. [nome e cognome], codice fiscale [codice fiscale], del Foro di [città].

    Conferisco al difensore ogni potere previsto dalla legge e, espressamente, quelli di [indicare solo i poteri effettivamente conferiti: per esempio chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, conciliare, transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio e accettarne la rinuncia, farsi sostituire]. La presente procura vale [per il presente grado di giudizio / anche per i gradi successivi di merito; per il ricorso in Cassazione serve una nuova procura speciale].

    Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20 del medesimo decreto e dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.l. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. [Luogo e data]. Firma della parte: [firma].

    È autentica la firma. Avv. [nome e cognome].

    Schema generico da adattare: non contiene dati reali e non tiene conto delle regole speciali di singoli riti.

    Se la procura è nativa digitale, il testo è lo stesso: al posto della firma autografa e della certificazione ci sono le firme digitali della parte e del difensore sul file PDF.

    Poteri del difensore, revoca e rinuncia

    L'art. 84 c.p.c. fissa il perimetro: il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente alla parte; non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere. Due esempi dal codice:

    • ▸nel tentativo di conciliazione (art. 185), la parte può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale a conoscenza dei fatti della causa, con procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche dal difensore, che gli attribuisca il potere di conciliare o transigere la controversia;
    • ▸la rinuncia agli atti del giudizio e la sua accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali (art. 306).

    L'art. 85 regola la fine del rapporto: la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma verso l'altra parte revoca e rinuncia non hanno effetto finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. La procura al nuovo difensore si può apporre sulla memoria di nomina (art. 83, comma 3).

    Verso il cliente la rinuncia ha anche regole deontologiche: l'art. 32 del codice deontologico forense chiede un congruo preavviso e le informazioni necessarie per non pregiudicarne la difesa, e anche dopo la rinuncia obbliga a informarlo delle comunicazioni e notificazioni ricevute. Il quadro è nella guida al codice deontologico forense.

    Il ricorso per cassazione

    Per il giudizio di legittimità l'art. 365 c.p.c. richiede che il ricorso sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale. La procura usata nel merito non basta.

    Le Sezioni Unite, con due pronunce del 19 gennaio 2024 (n. 2075 e n. 2077), hanno chiarito due punti, riportati nella rassegna della Corte sul processo civile telematico:

    • ▸la specialità non richiede che la procura sia rilasciata nello stesso momento in cui si redige il ricorso: basta che sia congiunta al ricorso, materialmente o con strumenti informatici, e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso;
    • ▸nel ricorso nativo digitale, la copia digitalizzata della procura cartacea, firmata a mano dalla parte e autenticata con firma digitale dal difensore, allegata alla PEC di notifica o inserita nella busta di deposito, vale come procura apposta in calce ed è valida in difetto di espressioni che escludano in modo univoco la volontà di ricorrere in Cassazione.

    Vizi della procura e sanatoria

    I difetti che ricorrono nella pratica sono questi:

    • ▸procura mancante, o presente ma non depositata nel fascicolo;
    • ▸firma della parte senza certificazione del difensore, quando la procura non è notarile;
    • ▸procura non riferibile al giudizio, perché né congiunta all'atto né collegata in altro modo a quel processo;
    • ▸procura rilasciata per un grado e usata in quello successivo;
    • ▸copia informatica depositata senza la firma digitale del difensore o in un formato non ammesso;
    • ▸procura firmata per una società o un ente da chi non ha il potere di rappresentarli.

    La regola di salvataggio è l'art. 182, comma 2, c.p.c. Nel testo vigente, quando il giudice rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio, tra l'altro, per il rilascio della procura alle liti o per la sua rinnovazione. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

    La novità della riforma Cartabia è la parola mancanza: il testo precedente parlava di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione e di vizio che determina la nullità della procura, non della sua mancanza. Secondo le note di Normattiva, il nuovo testo si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Se il termine perentorio scade senza rimedio, la sanatoria non opera.

    Gli errori che costano

    Usare in appello la procura del primo grado che non lo prevede (art. 83, comma 4). Ricorrere in Cassazione con una procura conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata: manca la specialità richiesta dall'art. 365, a pena d'inammissibilità. Transigere o conciliare senza un potere espresso (art. 84). Depositare la scansione della procura senza la propria firma digitale. Dimenticare l'informativa sulla mediazione, che rende annullabile il contratto con il cliente.

    Domande frequenti

    Cos'è la procura alle liti?

    È l'atto con cui la parte conferisce a un avvocato il potere di rappresentarla e difenderla in giudizio. L'art. 83 c.p.c. la richiede ogni volta che la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore.

    Che differenza c'è tra procura generale e procura speciale?

    La generale vale per una pluralità di cause e richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata. La speciale riguarda un giudizio determinato e, se apposta in calce, a margine o congiunta all'atto, la firma della parte la certifica il difensore.

    La procura alle liti va autenticata dal notaio?

    Solo la generale, o la speciale che non sta in calce, a margine o congiunta all'atto. Negli altri casi l'autografia della firma della parte la certifica il difensore (art. 83, comma 3).

    Come si deposita la procura alle liti nel processo telematico?

    Dentro la busta: nativa digitale, con le firme digitali della parte e del difensore, oppure come copia per immagine del foglio cartaceo autenticata con la firma digitale del difensore. Sempre in PDF o PDF/A senza elementi attivi (art. 16, comma 3, specifiche tecniche).

    La procura alle liti vale anche per l'appello?

    Solo se lo dice. La procura speciale si presume conferita per un solo grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa (art. 83, comma 4). Per il ricorso in Cassazione serve sempre una procura speciale conferita non prima della pubblicazione del provvedimento impugnato.

    Cosa succede se la procura manca o è nulla?

    Il giudice assegna un termine perentorio per rilasciarla o rinnovarla e, se il termine è rispettato, i vizi sono sanati dalla prima notificazione (art. 182, comma 2). Nei procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 la regola copre espressamente anche la procura mancante.

    Il cliente può revocare la procura?

    Sì, in qualsiasi momento, e il difensore può sempre rinunciarvi. Ma verso la controparte revoca e rinuncia producono effetto solo quando è avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.).

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.

    Redatti con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e sottoposti a revisione editoriale umana, con fonti ufficiali citate e verificate. Contenuto informativo: non sostituisce le indicazioni degli enti né una consulenza sul caso specifico.

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