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    Interessi legali 2026: tasso, tabella storica e come si calcolano

    Scritto da Alessio D'Aleo Ottobre 2026 10 min

    Punti chiave dell'articolo

    • ▸Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è l'1,6% annuo (DM MEF 10 dicembre 2025); nel 2025 era il 2%
    • ▸Formula: capitale × tasso × giorni / 365, con un tratto per ogni anno e il tasso di quell'anno
    • ▸Senza un tasso pattuito, dalla domanda giudiziale scatta il tasso di mora commerciale: 10,15% e 10,40% nei due semestri 2026
    • ▸Il tasso maggiorato deve risultare dalla sentenza (Cass. sez. un. 12449/2024): conviene chiederlo espressamente

    Dal 1° gennaio 2026 il tasso degli interessi legali è dell'1,6% annuo. Lo ha fissato il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che lo ha abbassato dal 2% in vigore nel 2025. Il calcolo è capitale per tasso per giorni, diviso 365, applicando a ogni tratto del periodo il tasso dell'anno in cui cade.

    Attenzione però a quale tasso si applica davvero. Dalla domanda giudiziale, se le parti non hanno pattuito una misura diversa, l'art. 1284, quarto comma, del codice civile fa scattare il tasso dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: 10,15% nel primo semestre 2026, 10,40% nel secondo. Sotto trovi i tassi verificati sulla Gazzetta Ufficiale, la tabella storica, tre esempi calcolati e le regole che fanno sbagliare i conti.

    Il tasso legale 2026 e il decreto che lo fissa

    L'art. 1284 c.c. fissa il saggio degli interessi legali al 5% in ragione d'anno e consente al Ministro dell'economia di modificarlo ogni anno, con decreto pubblicato in Gazzetta entro il 15 dicembre dell'anno precedente, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenendo conto dell'inflazione registrata nell'anno. Se entro il 15 dicembre non arriva un nuovo decreto, il tasso resta invariato per l'anno successivo.

    La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

    DM 10 dicembre 2025, art. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 289 del 13 dicembre 2025)

    Il tasso legale non riguarda solo i debiti scaduti. Allo stesso saggio si calcolano gli interessi convenzionali quando le parti non ne hanno fissato la misura, e gli interessi superiori alla misura legale vanno determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale (art. 1284, secondo e terzo comma). I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (art. 1282). E nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora anche se il creditore non prova di aver subito un danno (art. 1224).

    Tabella dei tassi legali dal 2010 al 2026

    Ogni riga è verificata sul decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale. Il tasso vale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno indicato.

    AnnoTasso annuoDecreto MEFGazzetta Ufficiale
    20261,6%DM 10 dicembre 2025n. 289 del 13/12/2025
    20252%DM 10 dicembre 2024n. 294 del 16/12/2024
    20242,5%DM 29 novembre 2023n. 288 dell'11/12/2023
    20235%DM 13 dicembre 2022n. 292 del 15/12/2022
    20221,25%DM 13 dicembre 2021n. 297 del 15/12/2021
    20210,01%DM 11 dicembre 2020n. 310 del 15/12/2020
    20200,05%DM 12 dicembre 2019n. 293 del 14/12/2019
    20190,8%DM 12 dicembre 2018n. 291 del 15/12/2018
    20180,3%DM 13 dicembre 2017n. 292 del 15/12/2017
    20170,1%DM 7 dicembre 2016n. 291 del 14/12/2016
    20160,2%DM 11 dicembre 2015n. 291 del 15/12/2015
    20150,5%DM 11 dicembre 2014n. 290 del 15/12/2014
    20141%DM 12 dicembre 2013n. 292 del 13/12/2013
    2012 e 20132,5%DM 12 dicembre 2011n. 291 del 15/12/2011
    20111,5%DM 7 dicembre 2010n. 292 del 15/12/2010
    20101%DM 4 dicembre 2009n. 291 del 15/12/2009

    Il 2013 non ha un decreto proprio: entro il 15 dicembre 2012 non fu fissata una nuova misura e il 2,5% restò in vigore, come prevede l'art. 1284. Lo conferma il decreto del 12 dicembre 2013, che richiama come precedente proprio quello del 2011.

    Come si calcolano gli interessi legali

    Gli interessi legali sono interessi semplici: si calcolano sul capitale, non sugli interessi già maturati. La formula è questa.

    Interessi = capitale × tasso × giorni / 365

    Il tasso va in forma decimale (1,6% diventa 0,016) e i giorni sono quelli effettivi del periodo. Se il periodo attraversa più anni lo spezzi: ogni tratto usa il tasso del proprio anno, poi sommi i risultati.

    Esempio. Credito di 10.000 euro scaduto il 30 giugno 2025 e pagato il 31 marzo 2026. Contiamo i giorni dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026, estremi compresi, e arrotondiamo ogni tratto al centesimo.

    PeriodoGiorniTassoCalcoloInteressi (euro)
    dal 1/7/2025 al 31/12/20251842%10.000 × 0,02 × 184 / 365100,82
    dal 1/1/2026 al 31/3/2026901,6%10.000 × 0,016 × 90 / 36539,45
    Totale274140,27

    L'errore tipico è applicare a tutto il periodo il tasso dell'anno del pagamento: con l'1,6% su 274 giorni verrebbero 120,11 euro, cioè 20,16 euro in meno. Una convenzione da dichiarare sempre: l'esempio usa 365 giorni al denominatore e conta sia il primo sia l'ultimo giorno. Se nel conteggio che depositi o invii usi un criterio diverso, scrivilo, così chi lo controlla può rifarlo.

    Art. 1284 c.c.: il tasso dopo la domanda giudiziale

    Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

    Art. 1284, quarto comma, c.c.

    Il comma è stato aggiunto dall'art. 17 del DL 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, e vale per i procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014: quindi dall'11 dicembre 2014. Il quinto comma lo estende all'atto con cui si promuove un procedimento arbitrale.

    Il punto pratico l'hanno fissato le Sezioni Unite (Cass., sez. un., sent. n. 12449 del 7 maggio 2024). Se il titolo esecutivo condanna al pagamento di interessi legali senza altra indicazione, e manca un accertamento specifico del giudice sulla spettanza del tasso del quarto comma, dopo la domanda si applica il tasso del primo comma, perché il giudice dell'esecuzione non può integrare il titolo. Per questo conviene chiederlo espressamente e controllare che risulti dalla sentenza.

    Esempio. Stesso credito di 10.000 euro scaduto il 30 giugno 2025, nessun tasso pattuito, domanda giudiziale proposta il 15 gennaio 2026, conto fermato al 30 settembre 2026.

    PeriodoGiorniTasso applicatoInteressi (euro)
    dal 1/7/2025 al 31/12/20251842% (primo comma)100,82
    dal 1/1/2026 al 14/1/2026141,6% (primo comma)6,14
    dal 15/1/2026 al 30/6/202616710,15% (quarto comma, primo semestre)464,40
    dal 1/7/2026 al 30/9/20269210,40% (quarto comma, secondo semestre)262,14
    Totale457833,50

    Con il solo tasso del primo comma, i 259 giorni successivi alla domanda avrebbero prodotto 113,53 euro invece di 726,54. È la cifra che si perde quando il quarto comma non viene chiesto o non entra nel titolo.

    Interessi di mora nelle transazioni commerciali

    La legislazione speciale a cui rinvia l'art. 1284 è il D.Lgs. 231/2002, che vale per le transazioni commerciali: i contratti fra imprese, o fra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro un prezzo. Per quel decreto è imprenditore anche chi esercita una libera professione (art. 2): la parcella di un avvocato a un'impresa rientra nel perimetro, quella a un consumatore no.

    Gli interessi legali di mora sono interessi semplici su base giornaliera, a un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali (art. 2). Il tasso di riferimento è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali: per il primo semestre vale quello in vigore il 1° gennaio, per il secondo quello in vigore il 1° luglio, e il Ministero dell'economia lo pubblica in Gazzetta Ufficiale (art. 5).

    PeriodoTasso di riferimentoInteressi di moraComunicato MEF
    dal 1° gennaio al 30 giugno 20262,15%10,15%GU n. 15 del 20/01/2026
    dal 1° luglio al 31 dicembre 20262,40%10,40%GU n. 163 del 16/07/2026

    Tre regole che cambiano i conti. Gli interessi decorrono senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1). Il termine non può superare trenta giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2), salvo accordo: fra imprese si può pattuire un termine più lungo, ma oltre sessanta giorni la clausola deve essere espressa, provata per iscritto e non gravemente iniqua per il creditore (comma 3). Al creditore spetta inoltre, sempre senza costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento per i costi di recupero, salva la prova del maggior danno (art. 6).

    Esempio. Fattura di 5.000 euro a un'impresa, scaduta il 31 maggio 2026 e pagata il 30 settembre 2026. Dal 1° al 30 giugno: 30 giorni al 10,15%, pari a 41,71 euro. Dal 1° luglio al 30 settembre: 92 giorni al 10,40%, pari a 131,07 euro. Totale 172,78 euro di interessi, più i 40 euro forfettari. Se li addebiti in fattura, ricorda che non vanno assoggettati a IVA: l'art. 15 del DPR 633/1972 li esclude dalla base imponibile, come le anticipazioni nella fattura dell'avvocato.

    Interessi, rivalutazione monetaria e anatocismo

    Interessi e rivalutazione rispondono a domande diverse. Gli interessi compensano il ritardo; la rivalutazione adegua una somma alla perdita di potere d'acquisto della moneta. Per i debiti di denaro vale il principio nominalistico: si estinguono con moneta avente corso legale, per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.). Su un credito di valuta, come un prezzo o il compenso dell'avvocato, la rivalutazione quindi non è automatica: si devono gli interessi legali dalla mora e, se il creditore prova un danno maggiore, l'ulteriore risarcimento, che però non spetta se la misura degli interessi moratori era stata convenuta (art. 1224, secondo comma).

    Diverso è il credito di valore, come il risarcimento del danno: la somma si rivaluta e sul ritardo maturano interessi compensativi. La Cassazione (sez. III, ord. n. 16027 del 18 maggio 2022) descrive il metodo: un saggio scelto in via equitativa, applicato al capitale rivalutato anno per anno. Per i crediti di lavoro c'è una regola espressa: il giudice determina, oltre agli interessi legali, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, dal giorno della maturazione del diritto (art. 429, terzo comma, c.p.c.).

    Resta l'anatocismo, cioè gli interessi sugli interessi. In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producono a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza, e sempre che siano dovuti almeno per sei mesi (art. 1283 c.c.). Nei rapporti bancari vale una disciplina speciale, l'art. 120 del Testo unico bancario.

    Gli errori che costano

    Usare un solo tasso per un periodo che attraversa più anni. Dimenticare il quarto comma dell'art. 1284, o chiederlo senza che entri nella sentenza: dopo le Sezioni Unite del 2024 un titolo che dice solo interessi legali, senza accertare la spettanza del tasso maggiorato, vale il tasso ordinario. Trattare come transazione commerciale un credito verso un consumatore: i 40 euro forfettari non spettano e, fino alla domanda giudiziale, il tasso è quello legale ordinario. Capitalizzare gli interessi fuori dai casi dell'art. 1283.

    Domande frequenti

    Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?

    L'1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato dal decreto del Ministro dell'economia 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Nel 2025 era il 2%.

    Come si calcolano gli interessi legali?

    Capitale per tasso per giorni, diviso 365. Se il periodo attraversa più anni si divide in tratti, ognuno con il tasso del proprio anno, e si sommano i risultati. Per esempio 10.000 euro dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026 producono 100,82 euro al 2% più 39,45 euro all'1,6%, in totale 140,27 euro.

    Quanto sono gli interessi di mora nel 2026?

    Nelle transazioni commerciali regolate dal D.Lgs. 231/2002 il tasso è il tasso di riferimento più 8 punti: 10,15% dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 (riferimento 2,15%) e 10,40% dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 (riferimento 2,40%), secondo i comunicati del Ministero dell'economia in Gazzetta Ufficiale.

    Che cosa prevede l'art. 1284, quarto comma, del codice civile?

    Che, se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, dalla domanda giudiziale si applica il tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Vale per i procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014. Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 12449/2024), se la sentenza parla solo di interessi legali senza accertare la spettanza di quel tasso, dopo la domanda si applica il tasso ordinario.

    Interessi legali e rivalutazione monetaria si sommano?

    Dipende dal credito. Sui crediti di valuta, come prezzi e compensi, la rivalutazione non è automatica: si devono gli interessi dalla mora e l'eventuale maggior danno va provato (art. 1224 c.c.). Sui crediti di valore, come il risarcimento del danno, la somma si rivaluta e maturano interessi compensativi. Sui crediti di lavoro l'art. 429 c.p.c. prevede interessi legali e maggior danno da svalutazione.

    Gli interessi legali producono altri interessi?

    Solo nei limiti dell'art. 1283 c.c.: dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, salvo usi contrari. Per i rapporti bancari vale la disciplina speciale dell'art. 120 del Testo unico bancario.

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.

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