Punti chiave dell'articolo
- ▸Puoi farti conoscere parlando agli eventi di altri, come relatore, o organizzandone uno tuo: nel primo caso porti il contenuto, nel secondo gestisci anche iscrizioni, dati, accreditamento e materiali
- ▸Per riconoscere crediti formativi l'evento va accreditato prima: il COA per gli eventi locali, il CNF per quelli interdistrettuali e nazionali, seriali, all'estero e per la formazione a distanza; la decisione arriva entro 45 giorni, 90 per l'e-learning (Reg. CNF 6/2014, artt. 17 e 22)
- ▸Iscriversi all'evento e ricevere le comunicazioni dello studio sono due cose: il consenso al marketing non può essere la condizione per iscriversi (Garante, linee guida 2013) e foto e video del pubblico vanno annunciati e gestiti (legge 633/1941, artt. 96 e 97)
- ▸Nei materiali titolo, studio e Ordine, nessun nome di cliente (art. 35 CDF); ai presenti niente offerte di prestazioni in sala, nella nostra lettura prudente dell'art. 37, comma 4, e niente proposte non richieste sul loro caso (art. 37, comma 5)
Cos'è un evento per farsi conoscere e a cosa serve a uno studio legale?
Un evento per farsi conoscere è un'occasione in cui parli a un pubblico di un tema che conosci bene: un convegno, un seminario, un webinar, un incontro con imprese o associazioni. A uno studio legale serve a mostrare competenza a persone che non ti conoscono ancora, colleghi compresi, con un formato che non è pubblicità: il valore sta in quello che spieghi e nelle domande a cui rispondi.
Le strade sono due. Puoi parlare agli eventi di altri, come relatore al convegno di un Ordine, di un'associazione forense o di un'associazione di categoria: porti il contenuto e l'organizzazione resta a loro. Oppure puoi organizzare un evento tuo, in sala o online: scegli tema e pubblico, ma ti occupi anche di iscrizioni, dati dei partecipanti, materiali e, se il pubblico è di avvocati e vuoi riconoscere crediti formativi, dell'accreditamento previsto dal Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6 sulla formazione continua.
Quando ti serve: i segnali che un evento può funzionare per te
Un evento ha senso quando hai un tema preciso e sai a chi parlarne. Sono segnali concreti questi:
- ▸clienti o colleghi ti fanno più volte le stesse domande su una norma nuova o su un tema della tua materia;
- ▸lavori con un pubblico che si riunisce già: imprese di un settore, associazioni di categoria, professionisti di altri ordini;
- ▸hai materiale pronto da trasformare in un intervento: articoli, guide, schemi, casi resi anonimi;
- ▸ricevi incarichi da colleghi in una materia e vuoi farti conoscere da altri colleghi;
- ▸un Ordine o un'associazione organizza già eventi sul tuo tema e cerca relatori.
Se invece non hai ancora un tema su cui dire qualcosa di preciso, comincia come relatore agli eventi di altri: l'impegno è minore e capisci quali domande arrivano dal pubblico prima di organizzare qualcosa di tuo.
Come si misura: iscrizioni, presenze e richieste di appuntamento
Si misura seguendo le persone dall'iscrizione al primo appuntamento, non contando gli applausi. Nessuno può prometterti quante richieste nasceranno da un evento: i numeri li costruisci tu, evento per evento, con quattro conteggi.
- ▸Iscrizioni. Quante persone si registrano e da dove arrivano: la newsletter dello studio, l'invito di un'associazione, un post. Se sulla pagina di iscrizione usi strumenti di analisi o di tracciamento, attivali solo dopo il consenso ai cookie del visitatore.
- ▸Presenze. Quante persone partecipano davvero e quante restano fino alla fine. In un evento accreditato la presenza la documenti comunque: i crediti sono riconosciuti solo se risulta documentata la partecipazione all'intero evento di una o mezza giornata, o ad almeno l'80% di quelli più lunghi (Reg. CNF 6/2014, art. 20, comma 5).
- ▸Domande. Le domande del pubblico, raccolte in sala, in chat o con un modulo dopo l'evento: ti dicono quali temi interessano e diventano contenuti per il sito.
- ▸Richieste di appuntamento. Quante persone presenti ti contattano nei mesi successivi. Annotalo nel gestionale o in un foglio al primo contatto, chiedendo come ti hanno conosciuto.
Se misuri chi apre le email di invito con un pixel di tracciamento, le linee guida del Garante del 17 aprile 2026 riconducono il pixel all'art. 122 del Codice privacy: serve il consenso, salvo casi come il conteggio statistico della percentuale complessiva di aperture, che richiede dati anonimizzati.
Perché un evento non porta contatti: da dove nasce il problema
Il problema nasce da come l'evento è stato pensato, più che dal tema. Queste sono le situazioni da cui parte:
- ▸Pubblico scelto dopo. Un convegno per colleghi porta crediti e relazioni professionali, non clienti privati; un incontro per imprese porta imprese. Il pubblico si decide prima del titolo.
- ▸Tema troppo largo. Un titolo generico non dice a nessuno perché venire; un tema legato a un problema concreto di quel pubblico sì.
- ▸Crediti annunciati e non ottenuti. Se prometti crediti prima che l'accreditamento sia concesso, e poi la domanda non viene accolta o la decisione arriva dopo l'evento, perdi la fiducia di chi si era iscritto per quelli.
- ▸Lista usabile solo per l'evento. Se nel modulo non c'era un consenso separato per le comunicazioni dello studio, agli iscritti puoi scrivere solo per l'evento: niente newsletter.
- ▸Nessun seguito. Finito l'evento nessuno manda i materiali promessi, e chi voleva riprendere il discorso non trova un modo semplice per farlo.
- ▸Relazione che parla dello studio. Un intervento che racconta lo studio invece del tema viene percepito come pubblicità; e le forme dell'informazione devono comunque rispettare «i principi di dignità e decoro della professione» (art. 35, comma 9, del codice deontologico).
Cosa aspettarsi e in quanto tempo
Aspettati relazioni che crescono nel tempo, non incarichi il giorno dopo: un evento ti fa conoscere, e la scelta di affidarti una pratica arriva quando quella persona ha un problema. I tempi certi sono quelli delle regole sulla formazione continua:
- ▸Accreditamento di un evento in sala. La domanda va presentata «con adeguato anticipo»; la Commissione centrale del CNF, il COA o la Commissione locale si pronunciano con decisione motivata entro 45 giorni dalla richiesta o dalla documentazione integrativa (Reg. CNF 6/2014, art. 22, commi 1 e 4).
- ▸Accreditamento della formazione a distanza. Per le attività in modalità e-learning la Commissione centrale si pronuncia entro 90 giorni (art. 22, comma 7).
- ▸Deroga del 2026 per Ordini e associazioni. La delibera CNF n. 916 del 21 novembre 2025 consente agli Ordini, per gli eventi a distanza organizzati in proprio o tramite le loro Fondazioni, e alle associazioni forensi che hanno già sottoscritto il protocollo con il CNF, per le rispettive aree di competenza, di determinare loro stessi i crediti, a condizione che verifichino l'identità dei partecipanti all'inizio, durante e al termine dell'evento. Vale per gli eventi fino al 31 dicembre 2026, salvo proroghe. Per gli altri organizzatori restano le regole del regolamento e della nota tecnica sulla FAD.
- ▸Durata dell'accreditamento FAD. Di regola al massimo 12 mesi, o finché i contenuti restano attuali (nota tecnica CNF sulla FAD, par. 4).
- ▸Riconoscimento a posteriori. Chi ha seguito un'attività non accreditata in precedenza può chiederne il riconoscimento entro novanta giorni dallo svolgimento, con l'attestato di partecipazione (art. 22, comma 5). Non vale per e-learning e streaming, che vanno accreditati prima (art. 7, comma 4).
- ▸Obbligo dei partecipanti nel 2026. Almeno quindici crediti nell'anno, di cui tre nelle materie obbligatorie, conseguibili anche integralmente a distanza (delibera n. 916/2025, punti 6 e 7).
Errori da evitare, deontologia e privacy comprese
Gli errori che costano di più riguardano i dati degli iscritti, le immagini delle persone e quello che dici o offri a chi è in sala.
- ▸Condizionare l'iscrizione al consenso al marketing. Per il Garante (linee guida del 4 luglio 2013, par. 2.6) non è libero il consenso quando la registrazione è condizionata al consenso per la finalità promozionale, e l'art. 7, par. 4, del GDPR chiede di considerare se una prestazione sia condizionata a un consenso non necessario. Nel modulo, quindi, due cose distinte: i dati per partecipare e una casella non preselezionata per ricevere le comunicazioni dello studio. Email, SMS e altri messaggi elettronici promozionali richiedono il consenso preventivo (art. 130, commi 1 e 2, Codice privacy). Il soft spam del comma 4 riguarda le coordinate email fornite «nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio»: per gli iscritti a un evento gratuito non contarci, è la nostra lettura prudente.
- ▸Passare la lista a sponsor o co-organizzatori. Per comunicare i dati a terzi che li usano per il loro marketing serve un consenso specifico e distinto da quello chiesto per lo studio (linee guida 2013, par. 2.6.3). Per gli eventi di formazione continua, poi, i contributi di terzi sono ammessi «senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi» (Reg. CNF 6/2014, art. 11).
- ▸Fotografare e riprendere senza regole. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (legge 633/1941, art. 96). Il consenso non occorre, tra l'altro, quando la riproduzione è «collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico», ma mai se reca pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona (art. 97). Se il tuo evento a iscrizione rientri in quell'eccezione va valutato caso per caso; la scelta prudente è avvisare nell'informativa e all'ingresso, inquadrare il pubblico in campo largo e chiedere un consenso scritto ai relatori e a chi è riconoscibile nelle immagini che usi per presentare lo studio.
- ▸Citare clienti o casi riconoscibili nelle slide. «Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano» (art. 35, comma 8, del codice deontologico); e i casi raccontati restano coperti da segreto e riserbo (artt. 13 e 28). Usa solo esempi anonimi e non riconoscibili.
- ▸Gonfiare la presentazione del relatore. Su locandina, programma e slide indica titolo professionale, denominazione dello studio e Ordine di appartenenza (art. 35, comma 3), senza «riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale» (comma 2). Il titolo di professore solo se sei o sei stato docente universitario di materie giuridiche, con qualifica e materia (comma 4).
- ▸Offrire prestazioni in sala. L'art. 37, comma 4, dice: «E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico». Una sala convegni aperta a chi si iscrive può rientrare tra i luoghi aperti al pubblico: è la nostra lettura prudente, quindi niente banco per le consulenze e niente volantini con offerte.
- ▸Proporti a un partecipante per il suo caso. Il comma 5 vieta di offrire, senza esserne richiesto, «una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare». Rispondere a chi ti chiede di approfondire va bene; scrivere dopo l'evento a un iscritto per proporgli di seguire la sua pratica, no.
- ▸Usare la gratuità come richiamo. Annunciare l'evento come occasione per un parere gratuito è rischioso: il CNF (sentenza n. 50 del 20 febbraio 2026) ha confermato la censura per un'informazione «fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici», con «evidenti sottolineature del dato economico».
- ▸Annunciare crediti non ancora concessi. Per la formazione a distanza accreditata dal CNF la nota tecnica chiede «formule chiare», precisando se l'accreditamento sia stato solo richiesto o già concesso; vieta formule come «corso CNF» e l'uso del logo del CNF, e i corsi seguiti prima della concessione non danno crediti (par. 3.4).
Prima di aprire le iscrizioni: otto controlli
Un evento mette insieme formazione, dati personali e informazione al pubblico. Prima di pubblicare la pagina di iscrizione, controlla gli otto punti qui sotto.
- 1.Hai scelto pubblico e tema, e sai se l'evento è per colleghi, per imprese o per privati.
- 2.Se vuoi riconoscere crediti, hai presentato la domanda con anticipo a chi è competente: il COA per gli eventi locali (il COA distrettuale se lo organizzano più Ordini dello stesso distretto), il CNF per quelli interdistrettuali e nazionali, seriali, all'estero e per la formazione a distanza (Reg. CNF 6/2014, art. 17).
- 3.L'annuncio dice se l'accreditamento è richiesto o già concesso, e indica i crediti solo dopo che sono stati attribuiti.
- 4.Hai un modo per documentare le presenze: il registro firme in sala; per i webinar accreditati dal CNF, l'identificazione e le verifiche di presenza della nota tecnica FAD.
- 5.Il modulo di iscrizione ha l'informativa (art. 13 GDPR), chiede solo i dati che servono e tiene il consenso al marketing in una casella separata, non preselezionata e non obbligatoria.
- 6.Con la piattaforma del webinar c'è un contratto da responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) e sai se trasferisce dati fuori dall'Unione europea, da indicare nell'informativa (art. 13, par. 1, lett. f).
- 7.Foto e riprese sono annunciate nell'informativa e all'ingresso, e hai il consenso dei relatori (legge 633/1941, art. 96), meglio se per iscritto.
- 8.Locandina e slide riportano titolo, studio e Ordine, nessun nome di cliente, nessuna promessa di risultato e nessuna offerta di prestazioni ai presenti (artt. 35 e 37 del codice deontologico).
Come si organizza un convegno o un webinar per avvocati, passo per passo
- 1.Scegli la strada. Relatore agli eventi di altri o evento tuo; in sala, online o in entrambe le forme. Se parli a un evento formativo accreditato, il regolamento riconosce 1 credito per ogni relazione, fino a 12 l'anno, oltre ai crediti per la partecipazione (Reg. CNF 6/2014, art. 20, comma 3, lett. a).
- 2.Decidi tema e pubblico. Un problema concreto di un pubblico preciso. Per un pubblico di colleghi valuta l'accreditamento; per imprese o privati i crediti non servono.
- 3.Verifica chi può chiedere l'accreditamento. Oltre a CNF e Ordini, le attività possono essere organizzate da «altri soggetti pubblici o privati», che per l'accreditamento devono dimostrare di operare in ambito forense o in ambiti attinenti alla professione e di aver maturato esperienze nello svolgimento di attività formative (art. 10, commi 1 e 2). In alternativa proponi il tema al tuo Ordine o a un'associazione forense.
- 4.Prepara la domanda. Programma, documentazione sui requisiti, esperienze e competenze dei relatori, una relazione sull'iniziativa, data e luogo e le sessioni fruibili singolarmente (art. 22, commi 1 e 2). Le modalità di presentazione le stabilisce chi accredita. I crediti vengono graduati sui criteri dell'art. 21: tra gli altri, metodologia didattica, spazio per le domande, questionario di valutazione finale e controlli della partecipazione.
- 5.Imposta il webinar. Per un webinar in diretta che ciascuno segue dal proprio dispositivo (lo streaming della nota tecnica FAD), se accreditato dal CNF, servono un'autenticazione con almeno due fattori o gli strumenti di identità digitale del Codice dell'amministrazione digitale. I crediti spettano solo a chi risponde correttamente ad almeno il 50% dei momenti di verifica, che non possono essere meno di due, con circa 120 secondi per rispondere (nota tecnica FAD, par. 2.2 e 2.2.1.2).
- 6.Costruisci la pagina di iscrizione. Informativa, dati minimi, una casella separata e facoltativa per le comunicazioni dello studio; strumenti di analisi attivi solo dopo il consenso ai cookie.
- 7.Prepara i materiali. Titolo, studio e Ordine su locandina e slide, esempi anonimi, nessuna promessa di risultato: le informazioni devono fare «in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale» (art. 35, comma 1, del codice deontologico).
- 8.Il giorno dell'evento. Registro delle presenze, avviso sulle riprese all'ingresso o all'avvio del webinar, domande raccolte per iscritto.
- 9.Dopo l'evento. Attestati ai presenti: per la formazione a distanza accreditata dal CNF l'attestato riporta la formula «Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua» e i crediti riconosciuti (nota tecnica, par. 3.5). Materiali promessi a tutti gli iscritti; newsletter solo a chi ha dato il consenso; nel gestionale, chi chiede un appuntamento e da quale evento arriva.
A chi rivolgersi
Un evento lo puoi organizzare da solo, partendo da un tema che conosci e da un pubblico che sai raggiungere. Per l'accreditamento il riferimento è la commissione per la formazione del tuo Ordine per gli eventi locali, o la Commissione centrale del CNF per quelli nazionali e per la formazione a distanza; come si maturano e si contano i crediti lo trovi nella guida ai crediti formativi per avvocati. Per informativa e consensi il riferimento è il tuo consulente privacy o il responsabile della protezione dei dati, se lo studio l'ha nominato; per i dubbi deontologici, il tuo Ordine. Le regole per scrivere agli iscritti dopo l'evento sono le stesse della newsletter per studio legale. Se vuoi inserire gli eventi in un lavoro più ampio, con sito, contenuti e canali coordinati, nella pagina marketing per avvocati trovi come lo impostiamo noi.
Domande frequenti
Quanti crediti formativi dà un convegno per avvocati?
Dipende dall'accreditamento. Per gli eventi di aggiornamento il regolamento CNF prevede da 1 a 3 crediti per mezza giornata e da 2 a 12 per una o più giornate (art. 20, comma 1); il numero esatto lo attribuisce chi accredita, in base ai criteri dell'art. 21. I crediti sono riconosciuti solo se risulta documentata la presenza all'intero evento, o ad almeno l'80% per quelli più lunghi.
Come si accredita un convegno per avvocati?
Chi organizza presenta la domanda con adeguato anticipo a chi è competente: il COA per gli eventi locali, il CNF per quelli interdistrettuali e nazionali, seriali, all'estero e a distanza. Servono programma, requisiti, competenze dei relatori, una relazione, data e luogo. La decisione, motivata, arriva entro 45 giorni; per l'e-learning entro 90 (Reg. CNF 6/2014, artt. 17 e 22).
Il relatore di un convegno prende crediti formativi?
Sì, se l'evento è un'attività formativa accreditata: il regolamento CNF riconosce 1 credito per ogni relazione o lezione, fino a 12 crediti l'anno, in aggiunta a quelli per la partecipazione all'evento (art. 20, comma 3, lett. a). È competente il CNF o il COA, secondo chi ha accreditato l'iniziativa (art. 17, comma 4).
I webinar gratuiti danno crediti formativi agli avvocati?
Sì, se sono accreditati: conta l'accreditamento, non il prezzo. Le attività in e-learning o streaming non sono riconosciute se non sono state accreditate prima (Reg. CNF 6/2014, art. 7, comma 4). Nel 2026 puoi conseguire a distanza anche tutti i 15 crediti dell'anno (delibera CNF n. 916/2025). Controlla nell'annuncio se l'accreditamento è concesso o solo richiesto.
I webinar di deontologia valgono per le materie obbligatorie?
Sì, se sono accreditati e i crediti sono attribuiti nelle materie obbligatorie: ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. Nel 2026 ne servono almeno tre su quindici, conseguibili anche integralmente a distanza (delibera CNF n. 916/2025). Nel regime ordinario, per la deontologia la compensazione tra anni è esclusa (art. 12, comma 5).
Serve un'informativa privacy per un webinar?
Sì. Se raccogli nome, email o altri dati per l'iscrizione, l'informativa va data nel momento in cui li ottieni (art. 13 GDPR): chi è il titolare, finalità e base giuridica, destinatari, durata della conservazione e trasferimenti fuori dall'Unione, se la piattaforma li prevede. Se registri il webinar, dillo. Il consenso a ricevere le comunicazioni dello studio va chiesto a parte, senza condizionare l'iscrizione.
Si possono pubblicare le foto di un evento pubblico?
La legge sul diritto d'autore non richiede il consenso quando la riproduzione è collegata a «fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico» (legge 633/1941, art. 97), ma mai se reca pregiudizio a onore, reputazione o decoro. Per un convegno a iscrizione l'eccezione va valutata caso per caso: avvisa nell'informativa e all'ingresso, e preferisci inquadrature larghe.
Serve una liberatoria per foto e video durante un evento?
Per i ritratti la regola è il consenso: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvi i casi dell'art. 97 (legge 633/1941, art. 96). Per un evento dello studio la scelta prudente è una liberatoria scritta per relatori e per chi compare riconoscibile nelle immagini usate per la comunicazione.
Fonti
- Consiglio nazionale forense, Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 per la formazione continua, testo con le modifiche fino al 18 giugno 2020 (artt. 7, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22)
- Consiglio nazionale forense, delibera n. 916 del 21 novembre 2025, provvedimenti per la formazione continua anno 2026
- Consiglio nazionale forense, Commissione centrale per l'accreditamento della formazione: Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD), testo modificato il 16 dicembre 2022
- Consiglio nazionale forense, Codice deontologico forense aggiornato al 2026 (artt. 13, 28, 35, 37)
- Codice deontologico forense (CNF), massima: CNF sentenza n. 50 del 20 febbraio 2026, accaparramento tramite prestazioni gratuite o a costo simbolico
- Normattiva, Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), art. 130 (comunicazioni indesiderate)
- Garante privacy, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, 4 luglio 2013 (doc. web n. 2542348), par. 2.6, 2.6.3 e 2.7
- Garante privacy, Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, 17 aprile 2026 (doc. web n. 10241943)
- Garante privacy, Regolamento (UE) 2016/679 con i riferimenti ai considerando (artt. 7, 13, 28)
- Normattiva, Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, art. 96 (ritratto e consenso)
- Normattiva, Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, art. 97 (casi in cui il consenso non occorre)

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.
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