Punti chiave dell'articolo
- ▸È un'email periodica di informazione per chi ha chiesto di riceverla: per il codice deontologico è informazione sull'attività (art. 17), non un'offerta di prestazioni personalizzate a chi non l'ha chiesta (art. 37, comma 5)
- ▸Per le email serve il consenso (art. 130 Codice privacy), anche se l'indirizzo è pubblico; l'unica deroga è il soft spam verso i tuoi clienti, per servizi analoghi
- ▸Aperture e clic si leggono con cautela: per il Garante il tracking pixel individuale richiede consenso e una revoca separata, con adeguamento entro il 29 ottobre 2026
- ▸Mai destinatari in chiaro, mai nomi di clienti, mai offerte personalizzate: in ogni invio titolo, studio, Ordine e un link per disiscriversi
Cos'è una newsletter e a cosa serve a uno studio legale?
Una newsletter è un'email periodica che mandi a chi ha chiesto di riceverla, con aggiornamenti utili: novità normative, scadenze, spiegazioni in parole semplici. A uno studio legale serve a restare presente per clienti, ex clienti e contatti tra un incarico e l'altro, mostrando come ragioni senza chiedere niente in cambio. Il Garante privacy, nelle linee guida del 17 aprile 2026 sui tracking pixel, la descrive così: comunicazioni periodiche inviate agli iscritti a una lista per diffondere aggiornamenti e contenuti informativi, distinte dalle email di natura prevalentemente promozionale.
Per il codice deontologico la newsletter è informazione sull'attività professionale: l'art. 17 la consente purché le informazioni diffuse «con qualunque mezzo, anche informatico» siano trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. Non può diventare un'offerta rivolta a una persona determinata per uno specifico affare: quella la vieta l'art. 37, comma 5. Un criterio pratico: se il testo serve al lettore anche se non ti chiamerà mai, è informazione.
Quando ti serve: i segnali che una newsletter può aiutare lo studio
Ti serve quando hai qualcosa di utile da dire con regolarità e persone che ti hanno chiesto di sentirlo. Sono segnali concreti questi:
- ▸più di un cliente ti ha fatto la stessa domanda su una novità normativa o su una scadenza;
- ▸pubblichi già articoli sul sito o post sui social e non hai un modo per farli arrivare a chi li vuole leggere;
- ▸ex clienti tornano anni dopo dicendo che avevano perso il tuo contatto;
- ▸commercialisti, consulenti e colleghi con cui collabori ti chiedono aggiornamenti sulla tua materia;
- ▸sul sito c'è un modulo di contatto, ma nessun modo per restare in contatto senza un incarico in corso.
Se invece non hai iscritti e pensi di partire dagli indirizzi che hai in rubrica, fermati: prima viene il consenso, poi la newsletter. Come si raccoglie lo trovi più sotto, passo per passo.
Come si misura: risposte, iscritti e il limite delle aperture
Si misura prima di tutto con quello che fanno le persone: risposte all'email, richieste di appuntamento in cui chi scrive cita la newsletter, nuovi iscritti, disiscrizioni. Le piattaforme di invio mostrano anche aperture e clic, ma quei numeri vanno letti con cautela.
- ▸Aperture. Si contano con un tracking pixel, una minuscola immagine invisibile dentro l'email: l'apertura risulta quando il programma di posta scarica quell'immagine, quindi il dato è approssimativo: manca chi blocca le immagini e risultano aperte anche email che alcuni programmi scaricano in automatico.
- ▸Pixel e consenso. Per il Garante (linee guida del 17 aprile 2026) il pixel rientra nell'art. 122 del Codice privacy e richiede in via generale un consenso preventivo. Non lo richiede il conteggio solo statistico della percentuale complessiva di aperture, purché anonimo: il Garante suggerisce lo stesso pixel per tutti i destinatari della campagna e l'anonimizzazione di dati tecnici come l'indirizzo IP. Anche in questo caso, però, l'informativa deve dire che il pixel c'è.
- ▸Un consenso, revoca separata. Il consenso al pixel può stare dentro quello alla newsletter, se la richiesta è formulata in modo neutro; ma chi legge deve poter togliere solo il tracciamento continuando a ricevere le email.
- ▸Disiscrizioni. Un picco dopo un invio dice che quel tema o quel tono non era quello che i lettori si aspettavano.
Il Garante ha indicato il 29 ottobre 2026 come termine entro cui adeguare informative, consensi e sistemi di revoca alle linee guida sui tracking pixel.
Perché una newsletter non funziona: le cause più comuni
Una newsletter di studio non funziona, di solito, per ragioni di contenuto e di lista, non di grafica. Queste sono le cause ricorrenti:
- ▸Parla dello studio, non del lettore. Nuovi ingressi, eventi, riconoscimenti interessano a te; il lettore apre per capire cosa cambia per lui.
- ▸Lista costruita male. Indirizzi presi da rubrica, PEC o siti web senza consenso: oltre al problema privacy, sono persone che non aspettano le tue email e possono segnalarle come spam.
- ▸Nessuna cadenza. Tre invii in un mese, poi un anno di silenzio: chi si era iscritto non ricorda più di averlo fatto.
- ▸Troppo lunga o troppo tecnica. Massime e riferimenti servono ai colleghi; al cliente serve sapere cosa fare.
- ▸Nessun passo successivo. Se non dici cosa fare dopo (leggere la guida completa, scrivere una domanda), il lettore chiude.
- ▸Invio dalla casella personale con i destinatari in chiaro. Oltre a sembrare improvvisato, mostra a ciascuno chi sono gli altri destinatari.
Cosa aspettarsi e in quanto tempo
Aspettati un lavoro lento, che si costruisce invio dopo invio e senza garanzie. Una newsletter non porta incarichi a comando: tiene vivo il rapporto con chi già ti conosce, così quando a qualcuno serve un avvocato nella tua materia è più facile che pensi a te. Nessuno può prometterti un numero di clienti o un tasso di apertura, e nemmeno tu puoi promettere esiti ai lettori: gli artt. 17 e 35 del codice deontologico chiedono che le informazioni facciano «in ogni caso» riferimento «alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale», e una promessa di risultato non regge nemmeno nell'oggetto dell'email.
I tempi certi sono quelli delle regole. Il Garante ha fissato al 29 ottobre 2026 l'adeguamento alle linee guida sui tracking pixel. Chi si oppone al marketing va tolto subito: per l'art. 21, par. 3, del GDPR i suoi dati «non sono più oggetto di trattamento» per quella finalità. E il consenso «è revocato con la stessa facilità con cui è accordato» (art. 7, par. 3).
Errori da evitare, deontologia e privacy comprese
Gli errori che costano di più riguardano a chi scrivi e che cosa scrivi.
- ▸Scrivere a chi non ha dato il consenso. L'art. 130 del Codice privacy consente le email promozionali solo con il consenso del destinatario. Per il Garante (linee guida del 4 luglio 2013) serve anche se l'indirizzo sta su elenchi, siti web o nell'indice delle PEC di imprese e professionisti, e il consenso non si può chiedere con la prima email promozionale.
- ▸Allargare il soft spam. La deroga dell'art. 130, comma 4, copre solo l'indirizzo che il cliente ti ha dato nel contesto di un servizio, per servizi analoghi, se lo hai informato fin dalla raccolta e non ha rifiutato. Non copre controparti, colleghi o contatti presi a un convegno.
- ▸Trasformare la newsletter in un'offerta personale. L'art. 37, comma 5, del codice deontologico vieta di offrire, senza esserne richiesto, «una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare». Un aggiornamento uguale per tutti è informazione; un'email al singolo che gli propone di agire per il suo caso, no.
- ▸Rivelare chi sono i clienti. Mai destinatari in chiaro: un invio con tutti gli indirizzi in A o in Cc mostra a ciascuno chi è assistito dallo studio, contro segreto e riserbo (art. 28). E niente nomi di clienti nei contenuti, nemmeno con il loro consenso (art. 35, comma 8).
- ▸Nascondere chi scrive. In ogni invio indica titolo professionale, denominazione dello studio e Ordine di appartenenza (art. 35, comma 3); l'art. 130, comma 5, del Codice privacy vieta di celare il mittente o di non dare un recapito per esercitare i diritti.
- ▸Promettere o confrontare. Niente formule sui risultati e niente paragoni con altri studi (art. 35, comma 2).
Prima di inviare: sei controlli
Una newsletter resta nelle caselle di chi la riceve e può essere inoltrata. Prima di premere Invia, controlla i sei punti qui sotto.
- 1.Ogni destinatario ha dato il consenso, registrato con data e modalità, oppure rientra davvero nel soft spam (art. 130, comma 4, Codice privacy).
- 2.Gli indirizzi sono in una piattaforma di invio o in copia nascosta: nessuno vede gli altri destinatari.
- 3.Il testo non cita clienti, pratiche o esiti riconoscibili (artt. 28 e 35, comma 8, del codice deontologico).
- 4.Niente promesse di risultato, confronti con altri studi o proposte rivolte a una persona per un affare specifico (artt. 35 e 37, comma 5).
- 5.In fondo ci sono titolo, studio, Ordine, un recapito e il link per disiscriversi, provato su un invio di test (art. 35, comma 3; art. 130, commi 4 e 5, Codice privacy).
- 6.Se misuri le aperture con un pixel per ciascun lettore, l'informativa lo dice e chi legge può togliere solo il tracciamento senza perdere la newsletter (Garante, linee guida del 17 aprile 2026).
Come si fa, passo per passo
- 1.Decidi a chi scrivi e di cosa. Una materia, un pubblico (privati, imprese, colleghi) e una promessa che puoi mantenere: per esempio un aggiornamento al mese sul diritto del lavoro per le piccole imprese.
- 2.Scegli una piattaforma di invio. Gestisce iscrizioni, disiscrizioni e registro dei consensi meglio della casella dello studio. Chi la fornisce tratta i dati per tuo conto: serve l'accordo con il responsabile del trattamento previsto dall'art. 28 del GDPR.
- 3.Prepara il modulo di iscrizione. Casella non preselezionata e separata dal modulo di contatto: per il GDPR la preselezione non vale come consenso (considerando 32). Scrivi cosa mandi e ogni quanto.
- 4.Scrivi l'informativa. Titolare, finalità, base giuridica, piattaforma usata, conservazione, diritti, come ci si cancella (art. 13 GDPR) e, se lo usi, il pixel che misura le aperture.
- 5.Attiva il double opt-in. Dopo l'iscrizione parte un'email con un link di conferma e l'indirizzo entra in lista solo dopo il clic. Non è un obbligo di legge, ma il Garante lo ha indicato come sistema utile e ti aiuta a dimostrare il consenso, come chiede l'art. 7 del GDPR.
- 6.Inserisci solo chi può stare in lista. I clienti per il soft spam solo se, quando ti hanno dato l'indirizzo, sono stati informati della possibilità di opporsi; tutti gli altri solo con il loro consenso.
- 7.Scrivi e prova. Un tema per invio, un oggetto che descrive il contenuto, un passo successivo chiaro; poi un invio di prova per controllare link e disiscrizione.
- 8.Invia con regolarità. Stessa cadenza, risposte lette davvero, disiscrizioni rispettate subito.
A chi rivolgersi
La newsletter la puoi impostare da solo: le regole sono nel Codice privacy, nel GDPR, nelle linee guida del Garante e nel codice deontologico, tutti linkati in fondo alla pagina. Per i dubbi sul trattamento dei dati il riferimento è il tuo consulente privacy o il responsabile della protezione dei dati, se lo studio l'ha nominato; per quelli deontologici, il tuo Ordine. Se vuoi inserirla in un lavoro più ampio, con sito, contenuti e canali coordinati, nella pagina marketing per avvocati trovi come lo impostiamo noi. Per il quadro privacy dello studio leggi la guida privacy e GDPR per lo studio legale; per le regole sull'informazione al pubblico, quella su pubblicità e codice deontologico.
Domande frequenti
Si può inviare una newsletter senza consenso?
Di regola no. L'art. 130 del Codice privacy consente le email promozionali solo con il consenso del destinatario, e il Garante lo richiede anche per indirizzi trovati su siti, elenchi pubblici o nell'indice delle PEC. L'unica eccezione per l'email è il soft spam (art. 130, comma 4): tuoi clienti, indirizzo dato durante il servizio, servizi analoghi, possibilità di opporsi indicata subito e in ogni invio.
Cos'è il soft spam e vale anche per uno studio legale?
È la deroga dell'art. 130, comma 4, del Codice privacy: puoi scrivere senza consenso a chi ti ha dato l'email «nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio», per servizi analoghi, se lo hai informato e non ha rifiutato. Il testo non esclude i professionisti, ma copre solo i tuoi clienti. Per un avvocato resta il limite deontologico: contenuti uguali per tutti, mai offerte personalizzate (art. 37, comma 5).
Il soft spam si basa sul legittimo interesse?
Per le email la regola da guardare è l'art. 130 del Codice privacy: consenso, salvo la deroga del comma 4. Nelle linee guida del 2013 il Garante ha ricordato che per queste comunicazioni non valgono le altre cause di esonero dal consenso e che, per la sola posta elettronica, l'eccezione è il soft spam. Fuori dai suoi requisiti, quindi, serve il consenso.
Come si scrive il consenso alla newsletter? C'è un fac simile?
Basta una casella non preselezionata, separata dal modulo di contatto, con una frase chiara. Per esempio: «Voglio ricevere la newsletter mensile dello Studio [nome] con aggiornamenti su [materia]. Posso cancellarmi in ogni momento.» Accanto, il link all'informativa. Conserva data, modalità e testo accettato: per l'art. 7 del GDPR devi essere in grado di dimostrare il consenso.
Cosa significa double opt-in?
Significa confermare l'iscrizione in due passaggi: la persona inserisce l'email nel modulo, poi riceve un messaggio con un link e l'iscrizione vale solo dopo il clic. Così eviti indirizzi sbagliati o inseriti da altri. Non è un obbligo scritto nella legge, ma il Garante, nelle linee guida del 2013, lo ha indicato come sistema utile per verificare chi si registra.
Cosa deve dire l'informativa privacy della newsletter?
Quello che chiede l'art. 13 del GDPR: chi è il titolare e come contattarlo, finalità e base giuridica, a chi vanno i dati (per esempio la piattaforma di invio), per quanto li conservi, i diritti e come revocare il consenso. Se misuri le aperture con un pixel, il Garante chiede di dirlo chiaramente, anche con un testo breve nel modulo e un link all'informativa completa.
Un avvocato può fare pubblicità con la newsletter?
Può dare informazioni sulla propria attività con qualunque mezzo, email compresa (art. 17 del codice deontologico), se sono veritiere, corrette, non equivoche, non suggestive e non comparative. Non può usarla per offrire, senza richiesta, prestazioni personalizzate a persone determinate (art. 37, comma 5), né indicare i nomi dei clienti (art. 35, comma 8). In ogni invio indica titolo, studio e Ordine.
Quanto tempo ho per togliere chi si disiscrive?
Nessun margine: smetti subito di scrivergli per marketing. Per il GDPR, quando l'interessato si oppone al marketing diretto i suoi dati non sono più trattati per quella finalità (art. 21, par. 3), e la revoca del consenso deve essere facile quanto darlo (art. 7, par. 3). Il termine di un mese dell'art. 12 riguarda la risposta a una richiesta, non lo stop agli invii.
Fonti
- Normattiva, Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), art. 130 (comunicazioni indesiderate, soft spam)
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), EUR-Lex: artt. 7, 12, 13, 21, 28 e considerando 32
- Garante privacy, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, 4 luglio 2013 (doc. web n. 2542348)
- Garante privacy, Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, 17 aprile 2026 (doc. web n. 10241943)
- Garante privacy, Vademecum E-mail marketing: le linee guida sui tracking pixel, 5 ottobre 2026 (termine di adeguamento 29 ottobre 2026)
- Consiglio nazionale forense, Codice deontologico forense aggiornato al 2026 (artt. 17, 28, 35, 37)

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.
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