Punti chiave dell'articolo
- ▸Regola ordinaria: 60 crediti nel triennio, almeno 15 ogni anno.
- ▸9 crediti nel triennio in ordinamento, previdenza e deontologia, almeno 3 l'anno.
- ▸Per il 2026 il CNF conferma 15 crediti annuali, tutti conseguibili a distanza.
- ▸Il mancato adempimento è illecito disciplinare senza sanzione tipizzata.
La regola ordinaria è questa: 60 crediti formativi in tre anni, con un minimo di 15 crediti ogni singolo anno. Di quei 60, almeno 9 devono riguardare le materie obbligatorie, cioè ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, con un minimo di 3 all'anno. Lo stabilisce l'art. 12 del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6.
Poi c'è quello che succede davvero. Dal periodo emergenziale in avanti il Consiglio nazionale forense interviene ogni anno con una delibera che deroga al regolamento. Per il 2026 la delibera n. 916 del 21 novembre 2025 conferma l'obbligo annuale di 15 crediti, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie, consente di conseguirli integralmente in formazione a distanza e stabilisce che l'anno solare 2026 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo. In pratica, oggi si ragiona per anno e non per triennio.
Sotto trovi come funziona il meccanismo completo: cosa dà crediti, chi può non farli, come si controlla il proprio saldo e cosa succede a chi arriva a dicembre scoperto. Tutti i dati sono verificati su fonti del CNF e aggiornati a luglio 2026.
Da dove nasce l'obbligo
L'obbligo ha due gambe, una legislativa e una deontologica. La prima è l'art. 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, la legge professionale forense, che pone in capo all'avvocato il dovere di curare il continuo aggiornamento della propria competenza e affida al CNF il compito di disciplinarne le modalità. Da qui discende il Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6, che è il testo da leggere quando serve una risposta operativa.
La seconda gamba è l'art. 15 del Codice deontologico forense, che impone di curare costantemente la preparazione professionale conservando e accrescendo le conoscenze, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. Questa distinzione conta più di quanto sembri: il regolamento dice quanti crediti servono, il codice deontologico dice che non aggiornarsi è un illecito. Sono due piani diversi e il secondo sopravvive anche quando il primo si spegne.
L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
Art. 15 Codice deontologico forense
L'obbligo riguarda gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, e decorre dal 1 gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro. Chi si iscrive a marzo 2026 comincia quindi a contare dal 1 gennaio 2027.
Quanti crediti servono
Il periodo di valutazione dell'obbligo ha durata triennale. Dentro il triennio l'art. 12 fissa una soglia complessiva e una soglia annuale, perché il legislatore regolamentare non voleva professionisti che accumulano tutto nell'ultimo dicembre utile.
| Parametro | Regola ordinaria (Reg. CNF 6/2014) | Regime per il 2026 (delibera CNF 916/2025) |
|---|---|---|
| Crediti nel triennio | 60 | Il 2026 non viene conteggiato nel triennio |
| Crediti minimi per anno | 15 | 15 |
| Materie obbligatorie nel triennio | 9 | Non applicabile per il 2026 |
| Materie obbligatorie per anno | 3 | 3 |
| Formazione a distanza | Massimo 40% dei crediti del triennio | Ammessa fino al 100% dei 15 crediti |
Sulla compensazione il regolamento è preciso: si possono compensare crediti solo all'interno dello stesso triennio formativo e nella misura massima di 5 crediti per anno. Vuol dire che un anno chiuso a 12 crediti può essere recuperato con un anno successivo a 18, ma solo se restano dentro lo stesso triennio. E la compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale: quella quota va fatta nell'anno, punto.
Il 2026 non è un anno libero
Che l'anno non venga conteggiato ai fini del triennio non significa che non ci sia nulla da fare. L'obbligo annuale di 15 crediti, di cui 3 in materie obbligatorie, resta pienamente in vigore anche nel 2026. La deroga riguarda il calcolo del triennio, non l'adempimento.
Le materie obbligatorie
Le materie obbligatorie sono tre e vanno lette insieme: ordinamento forense, previdenza forense, deontologia ed etica professionale. Non sono una categoria residuale, sono la parte del percorso che il CNF ha voluto blindare, perché riguardano il funzionamento della professione e non la singola specializzazione.
La quota è di 9 crediti nel triennio con un minimo di 3 all'anno nel regime ordinario, e di 3 crediti nell'anno nel regime annuale confermato per il 2026. Il conteggio è distinto: 3 crediti di deontologia non ti esentano dai restanti 12 crediti in materie ordinarie, e viceversa 15 crediti di diritto tributario non coprono la quota obbligatoria.
Un punto operativo che fa risparmiare tempo: la previdenza forense è materia obbligatoria, e Cassa Forense mette a disposizione dei propri iscritti una piattaforma di formazione a distanza gratuita, formazionecassaforense.it, i cui corsi sono erogati sulla base di un protocollo con il CNF e coprono proprio l'area previdenziale. Per molti colleghi è il modo più rapido di chiudere la quota obbligatoria senza spendere.
Esenzioni ed esoneri
L'art. 15 del regolamento distingue due situazioni diverse che spesso vengono confuse. Le esenzioni operano di diritto per categorie di iscritti. Gli esoneri operano su domanda e sono legati a un impedimento concreto e documentato.
Sono esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 15 comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo oppure dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
Gli esoneri su domanda sono previsti dal comma 2 e riguardano chi si trovi in una situazione di impedimento determinato da: gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento della stessa all'estero; cause di forza maggiore; altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
La procedura è semplice e va rispettata alla lettera. Il comma 3 stabilisce che l'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento. Il comma 4 chiarisce l'effetto: l'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto e alle modalità dell'impedimento. Non è quindi un azzeramento automatico dell'anno, è una riduzione proporzionale decisa dal Consiglio dell'ordine.
- ▸L'esonero non è retroattivo di default: si presenta domanda al COA appena l'impedimento si verifica, non a dicembre.
- ▸Serve documentazione della causa e della durata, non una autodichiarazione generica.
- ▸Molti COA pubblicano un modulo dedicato: si usa quello, per evitare integrazioni e tempi morti.
- ▸L'esenzione per anzianità o età non cancella il dovere deontologico di aggiornamento previsto dall'art. 15 del Codice deontologico.
Su quest'ultimo punto vale la pena essere chiari, perché è una delle domande più frequenti. Chi supera i venticinque anni di iscrizione o i sessanta anni di età non deve più maturare crediti, ma resta soggetto al dovere di curare la propria preparazione professionale. E l'art. 25 comma 3 del regolamento consente proprio a questi iscritti di chiedere comunque il rilascio dell'attestato di formazione continua, se hanno continuato a formarsi.
Cosa dà crediti oltre ai corsi
Qui si gioca la differenza tra chi rincorre i crediti e chi li matura facendo il proprio lavoro. L'art. 13 del regolamento elenca le attività diverse dalla partecipazione agli eventi che valgono ai fini dell'obbligo formativo, e l'art. 20 comma 3 ne fissa i tetti annuali.
| Attività (art. 13) | Crediti riconosciuti (art. 20 comma 3) |
|---|---|
| Relazioni o lezioni in eventi formativi, scuole di specializzazione, corsi di accesso alla professione | 1 credito per attività, massimo 12 all'anno, oltre ai crediti per la partecipazione all'evento |
| Pubblicazioni su riviste giuridiche a rilevanza nazionale, anche online, libri, saggi e monografie | Massimo 12 all'anno |
| Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati | Massimo 10 all'anno |
| Commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni consiliari o ministeriali, Consigli giudiziari, Consigli distrettuali di disciplina | Massimo 10 all'anno |
| Commissioni di esame per l'abilitazione forense, per le magistrature superiori, per il concorso in magistratura | Massimo 10 all'anno |
| Attività di studio e aggiornamento individuale preventivamente autorizzata | Massimo 10 all'anno |
Due dettagli che fanno la differenza. Il primo: chi tiene una relazione a un convegno accreditato prende i crediti da relatore in aggiunta a quelli da partecipante, non in alternativa. Il secondo: l'attività di studio individuale dà crediti solo se preventivamente autorizzata, quindi non si può rivendicare a posteriori il tempo passato sui repertori.
Per gli eventi in aula conta anche la presenza effettiva. L'art. 20 comma 5 riconosce i crediti per gli eventi di mezza giornata o di una giornata solo se risulta documentata la partecipazione all'intero evento, e per gli eventi più lunghi solo se risulta documentata la partecipazione ad almeno l'ottanta per cento. Uscire prima dalla seconda giornata di un corso di tre può costare tutto il pacchetto.
FAD, accreditamento e controllo
Sulla formazione a distanza convivono due regole. La regola ordinaria è l'art. 12 comma 6: i crediti conseguiti in modalità e-learning o streaming non possono superare il quaranta per cento del totale del triennio. La regola in vigore oggi è quella delle delibere annuali del CNF, che dal periodo emergenziale in poi consentono di conseguire integralmente in FAD i 15 crediti annuali. La delibera n. 916 del 21 novembre 2025 lo conferma per gli eventi da svolgersi fino al 31 dicembre 2026, a condizione che gli organizzatori adottino strumenti idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento, durante e al suo termine.
L'accreditamento degli eventi segue l'art. 22. La domanda va presentata con adeguato anticipo, corredata dal programma, dalla documentazione sui requisiti e dai profili dei relatori. La Commissione centrale, i COA o le Commissioni locali si pronunciano con decisione motivata entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, termine che sale a 90 giorni per le attività di formazione a distanza. Le domande al CNF si presentano esclusivamente attraverso la piattaforma formazionecontinua.cnf.it, e il servizio della Commissione è gratuito.
Esiste anche la strada del riconoscimento a posteriori. L'art. 22 comma 5 consente di far riconoscere come utile la partecipazione ad attività non previamente accreditate o svolte all'estero, su domanda dell'interessato corredata dell'attestato di partecipazione, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento. Novanta giorni sono pochi: è il termine che fa perdere più crediti a chi partecipa a convegni fuori circuito e se ne ricorda a fine anno.
Controlla il portafoglio crediti prima di dicembre
I crediti maturati confluiscono nella posizione tenuta dal proprio COA. Molti Ordini usano la piattaforma Riconosco per il portafoglio crediti individuale, mentre le istanze di accreditamento e di riconoscimento al CNF passano da formazionecontinua.cnf.it. Verifica il saldo almeno a settembre: se un evento non è stato caricato, hai ancora tempo per farlo integrare. A gennaio no.
A fine triennio, su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento e previa verifica dell'effettività, il COA rilascia l'attestato di formazione continua (art. 25). È personale, non è estensibile allo studio o alla società tra avvocati, si riferisce all'ultimo triennio concluso ed è valido fino alla conclusione del triennio successivo.
Cosa rischia chi non adempie
L'art. 25 comma 10 del regolamento è netto: l'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico. Non è una irregolarità amministrativa, è materia da Consiglio distrettuale di disciplina.
Quale sanzione, però, non è scritto da nessuna parte. Il CNF lo conferma nelle proprie FAQ sulla formazione continua e lo ha ribadito in sede decisoria: con la decisione n. 240 dell'11 settembre 2025 il Consiglio nazionale forense ha affermato che per la violazione dell'art. 15 del codice deontologico non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione commessa, tenuto conto delle peculiarità del caso e del comportamento complessivo dell'incolpato.
Tradotto: la conseguenza dipende da quanto è grave la carenza e da come si è comportato l'iscritto. Uno scostamento di pochi crediti su un triennio, sanato e documentato, pesa in modo diverso da tre anni a zero seguiti da una attestazione non veritiera. Quest'ultima ipotesi è la più pericolosa, perché somma la carenza formativa a una falsa dichiarazione al proprio Ordine.
Sulla prescrizione la stessa decisione n. 240/2025 chiarisce che la violazione dell'obbligo formativo è un illecito omissivo di carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere. Il conto non parte quindi dal singolo anno mancato, ma dalla chiusura del periodo di valutazione.
Come organizzarsi
Quindici crediti l'anno sono poco più di un credito al mese. Il problema non è il carico, è che nessuno lo tratta come un adempimento con una scadenza fissa. Ecco un metodo che funziona e che richiede meno di due ore di impostazione.
- 1.A gennaio chiudi subito la quota obbligatoria. I 3 crediti in ordinamento, previdenza e deontologia sono quelli che non si compensano e che a dicembre sono i più difficili da trovare. La piattaforma gratuita di Cassa Forense copre l'area previdenziale.
- 2.Metti in calendario due blocchi da mezza giornata, uno prima dell'estate e uno a ottobre. Con eventi da 3 crediti ciascuno sei già oltre metà obbligo.
- 3.Ogni volta che partecipi a un evento non accreditato dal tuo COA, apri subito la pratica di riconoscimento: hai 90 giorni dalla data di svolgimento, non di più.
- 4.Se scrivi, insegni o siedi in una commissione, chiedi i crediti. Sono fino a 12 all'anno per le pubblicazioni e fino a 10 per docenze e commissioni: molti colleghi li lasciano sul tavolo.
- 5.A settembre controlla il portafoglio crediti del tuo Ordine e confronta il saldo con gli attestati che hai. Le discrepanze si sistemano in un mese, non in una settimana.
- 6.Se nell'anno hai avuto una gravidanza, una malattia seria o una interruzione dell'attività superiore a sei mesi, presenta la domanda di esonero quando l'impedimento è in corso, non dopo.
Ultimo consiglio, meno burocratico. Il regolamento premia chi si specializza: le attività di formazione di livello specialistico valgono da 6 a 20 crediti per gli eventi di una o più giornate, contro i 2-12 delle attività di aggiornamento. Se devi comunque investire tempo, investilo dove costruisce anche posizionamento professionale, non solo copertura dell'obbligo.
Domande frequenti
Domande frequenti
Quanti crediti formativi deve fare un avvocato ogni anno?
Nel regime ordinario del Regolamento CNF 6/2014 servono almeno 15 crediti all'anno, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie, per un totale di 60 crediti nel triennio di cui 9 obbligatori. Per il 2026 la delibera CNF n. 916 del 21 novembre 2025 conferma i 15 crediti annuali con 3 in materie obbligatorie.
Quali sono le materie obbligatorie per i crediti formativi degli avvocati?
Sono ordinamento forense, previdenza forense e deontologia ed etica professionale. Nel triennio servono 9 crediti in queste materie, con un minimo di 3 all'anno. La compensazione tra annualità è esclusa per la deontologia ed etica professionale.
Chi è esonerato dall'obbligo di formazione continua?
L'art. 15 comma 1 del regolamento esenta gli avvocati sospesi per il periodo del mandato, gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento dei sessanta anni, i componenti di organi con funzioni legislative e del Parlamento europeo, i docenti di ruolo e i ricercatori confermati in materie giuridiche. Su domanda si ottiene l'esonero per gravidanza, doveri di paternità o maternità con figli minori, grave malattia o infortunio, interruzione dell'attività per almeno sei mesi o trasferimento all'estero e cause di forza maggiore.
Si possono fare tutti i crediti formativi online?
Nel regime ordinario no: l'art. 12 comma 6 limita i crediti conseguiti in e-learning o streaming al 40% del totale del triennio. Le delibere annuali del CNF, da ultimo la n. 916 del 21 novembre 2025 per gli eventi fino al 31 dicembre 2026, consentono però di conseguire integralmente in FAD i 15 crediti annuali, a condizione che l'organizzatore verifichi l'identità dei partecipanti.
Cosa succede se un avvocato non raggiunge i crediti formativi?
La violazione del dovere di formazione e la mancata o infedele attestazione di adempimento costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi dell'art. 25 comma 10 del regolamento. Non esiste una sanzione tipizzata: come confermato dalla decisione CNF n. 240 dell'11 settembre 2025, la sanzione deve essere adeguata e proporzionata alla violazione, valutando il caso concreto e il comportamento complessivo dell'incolpato.
Le pubblicazioni e le docenze danno crediti formativi?
Sì. L'art. 20 comma 3 riconosce fino a 12 crediti all'anno per pubblicazioni, saggi e monografie in materie giuridiche, fino a 12 all'anno per relazioni e lezioni, fino a 10 all'anno per i contratti di insegnamento universitario e fino a 10 all'anno per la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro e commissioni di esame.
Come si controllano i propri crediti formativi?
Il portafoglio crediti è tenuto dal proprio Consiglio dell'ordine, e molti COA lo gestiscono tramite la piattaforma Riconosco. Le istanze di accreditamento degli eventi e di riconoscimento di attività non previamente accreditate si presentano invece sulla piattaforma CNF formazionecontinua.cnf.it. Il riconoscimento a posteriori va chiesto entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'attività.
Leggi anche
Fonti
- CNF, Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 per la formazione continua
- CNF, FAQ: quanti crediti devo maturare nel triennio formativo
- CNF, FAQ: quali sono i casi di esonero ed esenzione dall'obbligo formativo
- CNF, FAQ: quale sanzione è prevista in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo
- CNF, accreditamento e riconoscimento crediti formativi
- Ordine degli Avvocati di Milano, delibera CNF n. 916 del 21 novembre 2025 sulla formazione continua 2026
- CNF, decisione n. 240 dell'11 settembre 2025 sulla sanzione per violazione dell'art. 15 CDF
- Cassa Forense, piattaforma di formazione a distanza gratuita

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.
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