Punti chiave dell'articolo
- ▸La pubblicità informativa è consentita con qualunque mezzo: sito, social, annunci, scheda Google
- ▸Deve essere veritiera, corretta, trasparente e mai comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva
- ▸I nomi dei clienti non si pubblicano nemmeno con il loro consenso: lo dice l'art. 35 comma 8
- ▸Specialista si scrive solo con il titolo conferito dal CNF; le violazioni degli artt. 35 e 37 portano alla censura
Sì, l'avvocato può farsi pubblicità. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 consente la pubblicità informativa sull'attività professionale, sull'organizzazione dello studio e sulle specializzazioni e i titoli posseduti, con qualunque mezzo, anche informatico. Il limite non è il mezzo ma il contenuto: l'informazione deve essere trasparente, veritiera e corretta, e non può essere comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva.
Il Codice deontologico forense traduce questa regola negli articoli 17 e 35, e la completa con l'articolo 37 sul divieto di accaparramento di clientela. In questa guida trovi le norme nel testo vigente, cosa significano in pratica e una tabella di frasi che puoi usare e frasi da evitare.
La risposta breve
- ▸Consentito: dire chi sei, dove lavori, di cosa ti occupi, come è organizzato lo studio, quali titoli hai, come si costruisce il compenso. Su sito, social, scheda Google, annunci, stampa.
- ▸Obbligatorio: indicare in ogni caso il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
- ▸Vietato: confronti con altri professionisti, promesse di risultato, messaggi equivoci o suggestivi, nomi dei clienti anche con il loro consenso, titoli che non hai.
- ▸Vietato anche: procacciatori, provvigioni per clienti presentati, offerte personalizzate non richieste a una persona determinata per uno specifico affare.
- ▸Sanzione: per le violazioni degli articoli 35 e 37 il Codice prevede la censura.
Le norme da conoscere
Sono tre testi, uno di legge e due del Codice deontologico, più l'articolo 37 che segna il confine con l'accaparramento.
| Norma | Cosa dice | Conseguenza |
|---|---|---|
| Art. 10 legge 247/2012 | Consente la pubblicità informativa su attività, organizzazione dello studio, specializzazioni e titoli. Fissa i requisiti del contenuto | L'inosservanza è illecito disciplinare |
| Art. 17 CDF | Consente l'informazione a tutela dell'affidamento della collettività e ripete i requisiti: trasparente, veritiera, corretta, non equivoca, non ingannevole, non denigratoria o suggestiva, non comparativa | Principio generale |
| Art. 35 CDF | Dovere di corretta informazione: dieci commi su contenuto, titoli, nomi, decoro | Censura |
| Art. 37 CDF | Divieto di accaparramento: procacciatori, provvigioni, omaggi, offerte in luoghi pubblici e offerte personalizzate non richieste | Censura |
Una regola trasversale: le informazioni devono in ogni caso fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. Lo ripetono l'articolo 10 comma 3 della legge, l'articolo 17 comma 3 e l'articolo 35 comma 1 del Codice. L'avvocato si obbliga a una prestazione diligente, non a un risultato: ogni messaggio che lascia intendere il contrario è fuori perimetro.
L'articolo 35 comma per comma
L'articolo 35 è la norma che si applica ogni volta che scrivi qualcosa di pubblico sul tuo lavoro. Il testo vigente è quello modificato dal CNF con la delibera del 22 gennaio 2016, in vigore dal 2 luglio 2016, che ha aggiunto al comma 1 l'inciso quali che siano i mezzi utilizzati e ha soppresso i vecchi commi 9 e 10, quelli che limitavano l'informazione ai siti con dominio proprio e vietavano riferimenti commerciali o pubblicitari nel sito.
- 1.Doveri generali. Chi dà informazioni sulla propria attività, con qualunque mezzo, deve rispettare verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, con riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
- 2.Cosa non si può dire. Niente informazioni comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive, né riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
- 3.Cosa si deve dire. In ogni caso il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
- 4.Professore. Il titolo accademico si usa solo se sei o sei stato docente universitario di materie giuridiche, specificando qualifica e materia di insegnamento.
- 5.Praticante. Chi è iscritto nel registro dei praticanti usa solo, e per esteso, praticante avvocato, con l'eventuale indicazione abilitato al patrocinio.
- 6.Nomi di terzi. Non si indicano professionisti o terzi che non siano organicamente o direttamente collegati con lo studio.
- 7.Professionista defunto. Il suo nome si usa solo se lo aveva previsto o disposto per testamento, o con il consenso unanime degli eredi.
- 8.Clienti. Nelle informazioni al pubblico non si indicano i nomi dei clienti o delle parti assistite, anche se questi vi consentono.
- 9.Forma. Forme e modalità devono rispettare dignità e decoro della professione.
- 10.Sanzione. La violazione comporta la censura.
L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
Art. 35, comma 2, Codice deontologico forense
Il comma 2 è quello che conta di più nella pratica. Comparativo vuol dire qualsiasi confronto, anche implicito, con altri avvocati: il migliore studio, più veloci degli altri. Suggestivo vuol dire che il messaggio punta sull'emozione o sulla promessa invece che sull'informazione. Il divieto di riferimenti a funzioni o incarichi non inerenti può riguardare, per esempio, una carica estranea alla professione richiamata per dare lustro allo studio.
I nomi dei clienti
È un errore frequente, perché nel marketing di altri settori le referenze con nome e cognome sono la norma. Per l'avvocato no: il comma 8 dell'articolo 35 vieta di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite nelle informazioni al pubblico, ancorché questi vi consentano. Il consenso del cliente non sana la violazione.
In concreto restano fuori dal sito, dai post e dalle presentazioni i loghi delle aziende assistite, gli elenchi di clienti, le testimonianze firmate, i casi raccontati in modo che il cliente sia riconoscibile. Puoi descrivere il tipo di attività che svolgi, per esempio assistenza a piccole imprese nel recupero crediti, senza dire per chi.
Casi di studio e segreto
Raccontare una vicenda professionale come esempio è possibile solo se nessuno può riconoscere le persone coinvolte. Oltre al comma 8 valgono i doveri di segretezza e riservatezza richiamati dal comma 1: togliere il nome non basta se luogo, date e dettagli identificano comunque il cliente.
Titoli e specializzazioni
L'articolo 17 consente di informare sulle eventuali specializzazioni e sui titoli scientifici e professionali posseduti. La parola chiave è posseduti.
- ▸Specialista. Il titolo di avvocato specialista è attribuito in via esclusiva dal CNF in base all'articolo 9 della legge 247/2012 e al d.m. 12 agosto 2015 n. 144, come modificato dal d.m. 163/2020. Senza quel titolo non puoi scrivere specialista, ed è meglio evitare anche formule che lo facciano intendere, come specializzato in: l'informazione diventerebbe equivoca.
- ▸Cosa puoi scrivere al suo posto. I settori in cui eserciti e le materie di attività prevalente: si occupa di diritto di famiglia, l'attività dello studio riguarda principalmente il diritto del lavoro.
- ▸Professore. Solo se sei o sei stato docente universitario di materie giuridiche, indicando qualifica e materia (comma 4).
- ▸Praticante. Praticante avvocato per esteso, ed eventualmente abilitato al patrocinio (comma 5).
- ▸Master e corsi. Puoi indicarli se li hai conseguiti, con il nome esatto del corso e dell'ente. Un master non è una specializzazione nel senso dell'articolo 9, e presentarlo così rende l'informazione equivoca.
Il percorso per ottenere il titolo di specialista, i settori previsti e il mantenimento sono spiegati nella nostra guida sulle specializzazioni forensi.
Dove finisce l'informazione: l'articolo 37
L'articolo 35 regola cosa dici. L'articolo 37 regola come cerchi il cliente. I divieti sono cinque e la sanzione, anche qui, è la censura.
- ▸Acquisire clienti tramite agenzie o procacciatori, o con modi non conformi a correttezza e decoro (comma 1).
- ▸Offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi per la presentazione di un cliente o per ottenere incarichi (comma 2).
- ▸Offrire omaggi o prestazioni a terzi, o promettere vantaggi, per ottenere difese o incarichi (comma 3).
- ▸Offrire le proprie prestazioni al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico (comma 4).
- ▸Offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (comma 5).
La differenza tra informazione e accaparramento sta quasi sempre in due elementi: il destinatario e chi fa il primo passo. Un articolo pubblico sul risarcimento del danno da incidente stradale si rivolge a tutti ed è informazione. Un messaggio privato a una persona appena coinvolta in un incidente, con la proposta di seguire la sua causa, è offerta personalizzata non richiesta. Per chi vuole costruire un flusso di richieste senza oltrepassare questa linea abbiamo scritto una guida su come trovare clienti da avvocato.
Social, recensioni e annunci
Dal 2016 il comma 1 dell'articolo 35 dice espressamente che le regole valgono quali che siano i mezzi utilizzati. I social, la scheda Google e gli annunci a pagamento sono quindi ammessi, e seguono le stesse regole del sito.
- ▸Profili social. Nome, titolo, studio e Ordine ben visibili. Contenuti che spiegano norme e procedure vanno bene; commenti su casi in corso che tratti tu no, per i doveri di segretezza e riservatezza.
- ▸Foto e video. Ammessi, purché il tono rispetti dignità e decoro (comma 9). Nessuna immagine che mostri clienti riconoscibili.
- ▸Recensioni. Non sono scritte da te, ma le tue risposte sì: rispondi senza confermare che chi scrive è un tuo cliente e senza dettagli sulla pratica. Le norme di Google vietano inoltre di offrire incentivi in cambio di recensioni.
- ▸Annunci a pagamento. Lo spazio pubblicitario si paga a prescindere dagli incarichi ed è informazione. Diverso è un servizio che chiede un compenso per ogni cliente procurato: lì entra in gioco l'articolo 37 comma 2, e prima di aderire conviene un parere del proprio Consiglio dell'Ordine.
- ▸Prezzi. Il testo degli articoli 17 e 35 non vieta di parlare di compensi, ma il messaggio non può diventare un richiamo suggestivo. Il CNF, nella sentenza n. 75 del 2021 riportata da Studio Cataldi, ha ritenuto contraria a dignità e decoro la pubblicità che usa il termine gratuito come richiamo per la clientela.
Per impostare una presenza online riconoscibile restando in queste regole trovi indicazioni pratiche nella guida al personal branding per avvocati e nella pagina sul sito web per avvocati.
Frasi ok e frasi da evitare
Gli esempi sono costruiti per lo più sul testo delle norme: servono a riconoscere il problema, non sostituiscono il parere del tuo Ordine.
| Da evitare | Perché | Alternativa possibile |
|---|---|---|
| Il miglior avvocato divorzista di Milano | Comparativa e suggestiva (art. 35 comma 2) | Avvocato a Milano, mi occupo di separazioni e divorzi |
| Vinciamo il 95% delle cause | Promette un risultato e non è verificabile dal lettore (commi 1 e 2) | Ti spiego al primo incontro rischi, tempi e costi della causa |
| Prima consulenza gratuita, chiama ora | Richiamo suggestivo: il CNF ha ritenuto contrario al decoro l'uso del termine gratuito come leva | Al primo incontro valutiamo il caso e ti consegno un preventivo scritto |
| Avvocato specializzato in diritto di famiglia | Equivoca se non hai il titolo di specialista ex art. 9 legge 247/2012 | Mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia |
| Assistiamo Rossi S.p.A. e Bianchi S.r.l. | Nomi dei clienti, vietati anche con consenso (comma 8) | Assistiamo piccole e medie imprese nel recupero crediti |
| Più veloci degli altri studi | Comparativa (comma 2) | Rispondiamo alle richieste entro il giorno lavorativo successivo, se è vero |
| Prof. Avv. Mario Rossi, senza altra indicazione | Professore va specificato con qualifica e materia (comma 4) | Avv. Mario Rossi, professore associato di diritto civile, Università di... |
| Avvocato Rossi, senza Ordine né studio | Mancano le indicazioni obbligatorie (comma 3) | Avv. Mario Rossi, Studio Legale Rossi, Ordine degli Avvocati di... |
Il test delle tre domande
Prima di pubblicare chiediti: è vero e lo posso dimostrare? Confronta, anche implicitamente, con altri avvocati? Lascia intendere un risultato garantito? Se la risposta alla prima è no o alle altre due è sì, riscrivi.
Cosa può cambiare con la riforma forense
La legge 28 luglio 2026 n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2026 e in vigore dal 16 agosto 2026, delega il Governo a riformare l'ordinamento forense. Tra i principi e criteri direttivi, l'articolo 2 comma 1 lettera e) chiede di stabilire che la pubblicità sull'esercizio della professione sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale.
La legge delega non cambia nulla da sola: le regole cambieranno solo con i decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Finché i decreti non entrano in vigore valgono l'articolo 10 della legge 247/2012 e gli articoli 17, 35 e 37 del Codice deontologico nel testo pubblicato dal CNF. Prima di cambiare il sito o una campagna, verifica se i decreti sono stati pubblicati.
Se vuoi un piano di comunicazione per lo studio costruito dentro queste regole, trovi come lavoriamo nella pagina sul marketing per avvocati.
Domande frequenti
Gli avvocati possono fare pubblicità?
Sì. L'articolo 10 della legge 247/2012 consente la pubblicità informativa sull'attività professionale, sull'organizzazione dello studio e sulle specializzazioni e i titoli posseduti, con qualunque mezzo. Il contenuto deve essere trasparente, veritiero, corretto e non comparativo, equivoco, ingannevole, denigratorio o suggestivo.
Cosa prevede l'articolo 35 del codice deontologico forense?
È il dovere di corretta informazione. Impone verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza; vieta informazioni comparative, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive; obbliga a indicare titolo, studio e Ordine; regola l'uso di professore e praticante; vieta i nomi dei clienti. La violazione comporta la censura.
L'avvocato può pubblicare i nomi dei clienti con il loro consenso?
No. L'articolo 35 comma 8 vieta di indicare nelle informazioni al pubblico i nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché questi vi consentano.
Un avvocato può scrivere specializzato in una materia?
Il titolo di specialista è attribuito solo dal CNF ai sensi dell'articolo 9 della legge 247/2012 e del d.m. 144/2015. Senza il titolo è più corretto indicare i settori in cui eserciti e le materie di attività prevalente, per non rendere l'informazione equivoca.
Gli avvocati possono usare i social e Google Ads?
Sì. Dal 2016 l'articolo 35 comma 1 si applica quali che siano i mezzi utilizzati. Post e annunci seguono le stesse regole del sito, e restano fermi i divieti dell'articolo 37 su procacciatori, provvigioni e offerte personalizzate non richieste.
Che sanzione rischia l'avvocato per pubblicità scorretta?
Per le violazioni dell'articolo 35 e dell'articolo 37 il Codice deontologico prevede la censura. L'articolo 10 comma 4 della legge 247/2012 qualifica in generale l'inosservanza delle regole sulla pubblicità come illecito disciplinare.
Fonti
- Consiglio nazionale forense, Codice deontologico forense (testo aggiornato 2026)
- Codice deontologico forense, art. 35 (dovere di corretta informazione) e nota sulla modifica del 2016, sito CNF
- Codice deontologico forense, art. 17 (informazione sull'esercizio dell'attività professionale), sito CNF
- Codice deontologico forense, art. 37 (divieto di accaparramento di clientela), sito CNF
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247, art. 10 (Normattiva)
- CNF, art. 9 legge 247/2012 (Specializzazioni)
- Gazzetta Ufficiale, legge 28 luglio 2026 n. 137, delega per la riforma dell'ordinamento forense
- Google, Contenuti vietati e con limitazioni (norme sui contenuti di Maps)
- Studio Cataldi, CNF sentenza n. 75/2021 sulla pubblicità con il termine gratuito

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
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