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    Esame avvocato: la guida completa aggiornata alla riforma 2026

    Scritto da Alessio D'Aleo Revisionato da Avv. Claudio Luperto Luglio 2026 12 min

    Punti chiave dell'articolo

    • Il decreto legge 100/2026 ha reintrodotto due prove scritte e un orale in un'unica sessione annuale
    • Per accedere serve il certificato di compiuto tirocinio dopo diciotto mesi di pratica
    • Servono almeno 18 punti su 30 in ciascuna prova scritta per essere ammessi all'orale
    • La legge delega approvata il 22 luglio 2026 riscrive esame e tirocinio, ma agirà solo con i decreti attuativi

    L'esame di avvocato è l'esame di Stato che abilita all'esercizio della professione forense. Nel 2026 la sua struttura è cambiata: il decreto legge 12 giugno 2026 n. 100 ha reintrodotto due prove scritte e una prova orale, in un'unica sessione annuale, chiudendo la stagione della prova orale rafforzata nata durante l'emergenza pandemica. Per accedervi serve aver completato diciotto mesi di tirocinio e ottenuto il certificato di compiuto tirocinio dal consiglio dell'ordine.

    Qui trovi il percorso completo aggiornato a luglio 2026: requisiti, come è fatto oggi l'esame, le materie, come ci si iscrive, cosa cambia con la legge delega di riforma dell'ordinamento forense approvata il 22 luglio 2026, come ci si prepara e cosa succede dopo. Dove la disciplina è in transizione lo diciamo con chiarezza, distinguendo il regime vigente dalla riforma in arrivo.

    Il percorso in breve

    Diventare avvocato in Italia richiede tre tappe in sequenza, tutte disciplinate dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 (la legge professionale forense). L'esame di Stato è l'ultima. Prima vanno chiuse la laurea e la pratica.

    1. 1.Laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01) o titolo equipollente
    2. 2.Tirocinio forense di diciotto mesi con iscrizione al registro dei praticanti, che si chiude con il certificato di compiuto tirocinio
    3. 3.Esame di Stato: superato l'esame, si presenta domanda di iscrizione all'albo degli avvocati e si presta l'impegno solenne

    L'esame verifica se il candidato sa fare l'avvocato: inquadrare un caso, scegliere il rimedio giusto, scrivere un atto e un parere, argomentare in diritto. Non è un esame di memoria sui codici, è una prova di ragionamento giuridico applicato.

    Requisiti di accesso

    Il titolo per accedere all'esame è il certificato di compiuto tirocinio, rilasciato dal consiglio dell'ordine al termine dei diciotto mesi di pratica (art. 41 e art. 43 legge 247/2012). Senza quel certificato la domanda non è ricevibile. Il consiglio lo rilascia solo se le verifiche periodiche sul tirocinio hanno esito positivo: se un semestre non viene convalidato, il certificato non arriva.

    Il tirocinio si può svolgere anche in forme che valgono un anno al posto dei diciotto mesi: il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali e lo stage di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari (art. 73 del D.L. 69/2013) sono i due casi più diffusi. Restano comunque necessari almeno sei mesi di pratica presso un avvocato o l'Avvocatura dello Stato.

    RequisitoRiferimentoNota
    Laurea in giurisprudenzaArt. 17 e 41 L. 247/2012Magistrale LMG/01 o titolo equipollente
    Tirocinio di 18 mesiArt. 41 L. 247/2012Iscrizione al registro dei praticanti
    Certificato di compiuto tirocinioArt. 43 L. 247/2012Rilasciato dal consiglio dell'ordine
    Condotta e onorabilitàArt. 17 L. 247/2012Assenza di condanne incompatibili

    Non serve essere già iscritti all'albo

    All'esame si accede da praticanti, non da avvocati. L'iscrizione all'albo ordinario avviene solo dopo il superamento dell'esame. Il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo dispone di un'abilitazione temporanea, non del titolo di avvocato.

    Come è strutturato l'esame oggi

    Il modello vigente è quello disegnato dall'articolo 1 del decreto legge 12 giugno 2026 n. 100, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2026. Torna la struttura classica su cui l'avvocatura si era formata per decenni, adattata: un'unica sessione annuale, due prove scritte in presenza e una prova orale. Le nuove regole si applicano dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto, quindi dalla sessione 2026.

    La reintroduzione degli scritti nasce da un vuoto normativo: il regime semplificato usato negli anni della pandemia, con due orali al posto degli scritti, non è stato prorogato dal Milleproroghe 2026. Su sollecitazione del Consiglio nazionale forense e dopo il confronto con il Ministero della giustizia e le associazioni forensi, il legislatore è intervenuto con il decreto.

    Attenzione: è un decreto legge, non ancora una legge stabile

    Un decreto legge resta in vigore solo se convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. Per il DL 100/2026 il termine cade a inizio agosto 2026 e il testo definitivo può subire modifiche in sede di conversione. Prima di ogni scadenza il riferimento resta il testo vigente su Normattiva e il bando pubblicato dal Ministero della giustizia.

    Le due prove scritte

    Le prove scritte sono due, si svolgono in presenza in giornate diverse e consistono nella redazione di due elaborati distinti.

    • Un parere motivato su una questione di diritto, in una materia a scelta del candidato
    • Un atto giudiziario che postula conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia a scelta tra diritto civile, penale e amministrativo

    Durante gli scritti è ammessa la consultazione dei soli codici annotati con la giurisprudenza. Restano fuori i codici commentati con la dottrina e i testi che riportano richiami dottrinali: è una scelta che sposta il peso della prova sulla capacità di applicare le norme, non di ripeterle. I temi sono formulati dal Ministro della giustizia e sono uguali su tutto il territorio nazionale.

    Per essere ammessi all'orale occorre ottenere un punteggio non inferiore a diciotto punti su trenta in ciascuna delle due prove scritte. Chi non raggiunge la soglia anche in una sola prova non accede all'orale e deve ripresentarsi in una sessione successiva.

    ProvaContenutoSoglia
    Primo scrittoParere motivato su una questione di dirittoAlmeno 18/30
    Secondo scrittoAtto giudiziario in una materia a sceltaAlmeno 18/30
    Materiale ammessoCodici annotati con la giurisprudenzaNo dottrina

    La prova orale e i punteggi

    Chi supera gli scritti accede all'orale. La prova è pubblica e ruota attorno alla soluzione di un caso pratico e alla risposta a quesiti che accertano la conoscenza del diritto sostanziale e processuale. Rispetto al passato, il candidato deve anche illustrare in modo approfondito il contenuto delle proprie prove scritte.

    L'orale è articolato per aree. Il caso pratico riguarda una materia scelta in anticipo dal candidato tra diritto civile, penale o amministrativo. Seguono quesiti su una seconda area tra le materie fondamentali e su ordinamento, deontologia e previdenza forensi, la parte dedicata alle regole della professione.

    • Soluzione di un caso pratico in diritto civile, penale o amministrativo, a scelta
    • Quesiti su una materia diversa tra civile, penale, amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell'Unione europea, tributario, internazionale privato o ecclesiastico
    • Un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi

    L'orale è superato raggiungendo la soglia di idoneità fissata dal decreto per l'insieme dei quesiti, con un punteggio minimo per ciascuna parte. Poiché i valori numerici e le regole di dettaglio della commissione possono essere precisati dal decreto e ripresi dal bando, prima della sessione conviene leggere il bando dell'anno per avere le soglie definitive.

    La deontologia non è un accessorio

    Molti candidati preparano civile, penale e amministrativo e trascurano ordinamento e deontologia. È un errore che costa punti: la parte deontologica è una fase autonoma dell'orale e va studiata sul codice deontologico forense e sulla legge 247/2012, non solo sfogliata la sera prima.

    Come ci si iscrive

    La domanda di ammissione si presenta per via telematica, dall'apposita area del sito del Ministero della giustizia, ed è diretta alla Corte d'Appello indicata dal certificato di compiuto tirocinio. Si indica il consiglio dell'ordine che ha certificato la pratica e si versa la tassa di iscrizione.

    1. 1.Verifica di avere il certificato di compiuto tirocinio o di poterlo ottenere entro i termini del bando
    2. 2.Accedi all'area dedicata sul portale del Ministero della giustizia e compila la domanda telematica
    3. 3.Indica la Corte d'Appello competente e il consiglio dell'ordine che ha certificato la pratica
    4. 4.Paga la tassa di iscrizione e i diritti previsti dal bando
    5. 5.Conserva la ricevuta telematica: è la prova della domanda presentata nei termini

    Le finestre per l'invio delle domande sono fissate ogni anno dal bando. Per dare un ordine di grandezza, nella sessione 2025 le domande si sono potute inviare dal 1 ottobre all'11 novembre 2025. Le date della sessione 2026 vanno lette sul bando pubblicato dal Ministero: non vanno dedotte dagli anni precedenti, perché con la nuova struttura il calendario può cambiare.

    Cosa cambia con la riforma forense

    Oltre al decreto legge sull'esame, nel 2026 è arrivata una riforma più ampia. Il 22 luglio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, il disegno di legge delega per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense (A.S. 1917), già licenziato dalla Camera il 26 maggio 2026. È diventata legge.

    Il punto tecnico da capire è che si tratta di una legge delega. Non cambia nulla in automatico il giorno dell'approvazione. La delega affida al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense. Le regole operative nasceranno da quei decreti.

    Sul merito la delega conferma l'impianto a due prove scritte e un orale su casi pratici, in linea con il decreto legge, e interviene sull'accesso: rafforza la formazione pratica, con la frequenza obbligatoria delle scuole forensi, e ridefinisce il tirocinio. Fuori dall'esame tocca altri capitoli della professione, dal ripristino del giuramento dell'avvocato al rafforzamento del segreto professionale, fino a una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all'albo.

    Regime vigente e riforma in arrivo

    Per chi affronta la sessione 2026, il testo che conta è il decreto legge 100/2026 (una volta convertito) e il bando del Ministero. La legge delega inciderà quando saranno pubblicati i decreti legislativi attuativi. Chi si prepara oggi lavora sul regime vigente, non su ciò che potrebbe arrivare tra un anno.

    Come ci si prepara

    Con il ritorno degli scritti la preparazione cambia rispetto agli anni del doppio orale. Non basta ripassare la teoria: bisogna riallenare la mano a scrivere un parere e un atto in tempo, con i soli codici annotati. Ecco i pilastri di una preparazione realistica.

    • Esercizio settimanale sugli scritti: scrivere pareri e atti a tempo, non solo leggere schemi, perché la difficoltà vera è la gestione delle ore d'esame
    • Padronanza dei codici annotati: sapere dove si trova una massima vale quanto conoscere la norma, perché in sede d'esame si usano solo quelli
    • Diritto processuale accanto al sostanziale: l'atto giudiziario chiede rito, competenza e strategia, non solo la norma di merito
    • Ordinamento e deontologia studiati sul serio, come materia autonoma dell'orale
    • Simulazioni con correzione: un occhio esterno individua gli errori di impostazione che da soli non si vedono

    La pratica in studio, nei diciotto mesi di tirocinio, è la migliore preparazione all'atto giudiziario: chi ha visto redigere atti veri parte avvantaggiato rispetto a chi conosce solo la manualistica. È uno dei motivi per cui il tirocinio non va vissuto come una formalità da chiudere in fretta.

    Dopo il superamento: l'albo

    Superato l'esame, si consegue l'abilitazione. Ma abilitazione e iscrizione all'albo non coincidono: per esercitare occorre presentare domanda di iscrizione all'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine nel cui circondario si ha il domicilio professionale (art. 2 e art. 17 legge 247/2012).

    1. 1.Domanda di iscrizione all'albo al consiglio dell'ordine competente, con i requisiti dell'art. 17
    2. 2.Impegno solenne davanti al consiglio dell'ordine prima di iniziare a esercitare (art. 8 legge 247/2012)
    3. 3.Iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, contestuale all'iscrizione all'albo (art. 21 comma 8 legge 247/2012)
    4. 4.Attivazione della PEC, della polizza di responsabilità civile e degli adempimenti di avvio dell'attività

    Da quel momento si è avvocati a tutti gli effetti, con lo ius postulandi pieno e gli obblighi che ne derivano: formazione continua, contributi previdenziali, rispetto del codice deontologico. L'esame è la porta, non il traguardo.

    Domande frequenti

    Domande frequenti

    Com'è strutturato l'esame di avvocato nel 2026?

    Il decreto legge 12 giugno 2026 n. 100 prevede un'unica sessione annuale con due prove scritte in presenza, un parere motivato e un atto giudiziario, e una prova orale su un caso pratico e quesiti, inclusa una parte su ordinamento, deontologia e previdenza forensi. Le nuove regole si applicano dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto, cioè dalla sessione 2026. Trattandosi di un decreto legge, il testo definitivo dipende dalla conversione in legge.

    Quali requisiti servono per sostenere l'esame da avvocato?

    Servono la laurea magistrale in giurisprudenza, il completamento del tirocinio di diciotto mesi e il certificato di compiuto tirocinio rilasciato dal consiglio dell'ordine (art. 41 e 43 legge 247/2012). Il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali e lo stage presso gli uffici giudiziari valgono un anno del tirocinio. Non occorre essere già iscritti all'albo: all'esame si accede da praticanti.

    Quanti punti servono per superare le prove scritte?

    Per accedere alla prova orale occorre ottenere almeno diciotto punti su trenta in ciascuna delle due prove scritte. Chi non raggiunge la soglia anche in una sola prova non è ammesso all'orale e deve ripresentarsi in una sessione successiva. I valori definitivi e le regole di correzione vanno letti sul bando della sessione.

    Cosa si può portare alle prove scritte?

    Alle prove scritte è ammessa la consultazione dei soli codici annotati con la giurisprudenza. Sono esclusi i codici commentati con la dottrina e i testi con richiami dottrinali. La scelta punta sulla capacità di applicare le norme al caso, non di riprodurre commenti.

    Come ci si iscrive all'esame di avvocato?

    La domanda si presenta per via telematica dall'area dedicata del sito del Ministero della giustizia, diretta alla Corte d'Appello indicata dal certificato di compiuto tirocinio, indicando il consiglio dell'ordine che ha certificato la pratica e versando la tassa di iscrizione. Le finestre per l'invio sono fissate ogni anno dal bando: nella sessione 2025 andavano dal 1 ottobre all'11 novembre 2025.

    La riforma forense del 2026 cambia subito l'esame?

    No. La legge delega approvata dal Senato il 22 luglio 2026 conferma l'impianto a due scritti e un orale, ma è una delega: le regole operative nasceranno dai decreti legislativi che il Governo deve adottare entro sei mesi, sentito il Consiglio nazionale forense. Per la sessione 2026 valgono il decreto legge 100/2026 e il bando del Ministero.

    Fonti

    Alessio D'Aleo

    Alessio D'Aleo

    CEO, The Future Law Studio

    Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e viene aggiornata quando la normativa cambia.

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