Punti chiave dell'articolo
- ▸Polisweb è il nome storico della consultazione dei registri civili: sul PST oggi si chiama Consultazione registri
- ▸Dal portale entri con SPID, CIE o CNS; in alternativa da un punto di accesso o dal tuo gestionale
- ▸Vedi i fascicoli in cui risulti difensore; per costituirti in una causa già iscritta serve un'istanza di visibilità alla cancelleria
- ▸Senza login c'è la consultazione pubblica anonima, anche dall'app ufficiale Giustizia Civile
Polisweb è il servizio del Ministero della giustizia con cui l'avvocato consulta i registri di cancelleria e il fascicolo informatico delle cause civili in cui è difensore. Oggi ci entri in tre modi: dall'area riservata del Portale dei servizi telematici (PST) con SPID, CIE o CNS, da un punto di accesso autorizzato, come quelli di alcuni Ordini o di fornitori privati, oppure dal software gestionale che usi in studio. Sul PST il servizio non compare con il nome Polisweb: lo trovi come Consultazione registri, tra i servizi dell'area riservata.
Questa guida spiega come si accede, quali registri e uffici sono coperti, cosa vedi e cosa no, come chiedere la visibilità di un fascicolo in cui non sei ancora costituito e a chi rivolgerti quando qualcosa non funziona. Le informazioni sono verificate a ottobre 2026 sulle pagine del PST, sulle specifiche tecniche in vigore e sul regolamento del processo telematico.
Cos'è Polisweb e perché sul PST ha un altro nome
Il nome viene dai primi anni del processo civile telematico. In un documento del Ministero della giustizia del gennaio 2011 sull'informatizzazione degli uffici, i servizi che mettono a disposizione dell'avvocatura i dati dei registri di cancelleria sono chiamati POLISWEB/SICID e POLISWEB/SIECIC. SICID è il sistema con cui le cancellerie gestiscono la cognizione civile, compresi lavoro e volontaria giurisdizione; SIECIC quello delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali. Polisweb era la finestra da cui l'avvocato li guardava da remoto.
Oggi l'architettura è descritta dall'art. 28 delle specifiche tecniche del 7 agosto 2024, efficaci dal 30 settembre 2024. I dati sono esposti dal Ministero come servizi web; la schermata che usi sta sul PST o sul punto di accesso. Per questo lo stesso fascicolo si apre da strumenti diversi: cambia l'interfaccia, non i dati. Il nome Polisweb è rimasto nell'uso comune.
La base normativa è l'art. 27 del regolamento sul processo telematico (D.M. 44/2011): il dominio giustizia consente all'avvocato l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa. È questo il perimetro di Polisweb: non una banca dati generale delle cause, ma i tuoi fascicoli.
Come si accede oggi: PST, punto di accesso o gestionale
Le strade sono tre e portano agli stessi dati. Cambiano le credenziali e i servizi accessori.
| Canale | Credenziali | Cosa sapere |
|---|---|---|
| Area riservata del PST (pst.giustizia.it, voce Servizi) | SPID, CIE o CNS | Oltre alla consultazione dei registri trovi pagamenti pagoPA, ReGIndE e gli altri servizi riservati del Ministero |
| Punto di accesso autorizzato (Ordini, enti pubblici, fornitori privati) | Quelle del punto di accesso: autenticazione a due fattori, token crittografico o SPID di livello almeno 2 | Il punto di accesso deve fornire formazione e assistenza ai suoi utenti e può abilitare collaboratori delegati |
| Software gestionale collegato ai servizi del Ministero | L'autenticazione la esegue comunque il Portale | La consultazione avviene dentro il software, con le stesse regole di visibilità |
Sul PST il percorso è: Servizi, poi il riquadro Area riservata, poi Accedi. La pagina di autenticazione propone SPID, CIE e CNS; per lo SPID le specifiche tecniche (art. 6) chiedono un livello di sicurezza almeno pari a 2. Alcune schede pratiche del PST parlano ancora solo di CNS o token: fa fede la pagina di accesso. Una volta dentro, la voce da aprire è Consultazione registri. Per la Corte di cassazione c'è un servizio separato, Consultazione registri Corte di Cassazione.
C'è un prerequisito che non dipende da te. Il profilo di consultazione dell'avvocato è legato al ruolo con cui risulta nel Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), e il ReGIndE per gli avvocati è alimentato dall'Ordine, che trasmette l'albo al Ministero: a differenza di altri professionisti, l'avvocato non si iscrive da solo (specifiche tecniche, art. 9). Se i tuoi dati nel registro mancano o sono sbagliati, la correzione passa dall'Ordine o dal punto di accesso. È lo stesso registro da cui dipende la tua PEC per il processo: ne parliamo nella guida alla PEC dell'avvocato.
Se in studio la consultazione la fa un collaboratore o la segreteria, lo strumento previsto è la delega sul punto di accesso. L'art. 28, comma 10, delle specifiche tecniche consente al punto di accesso di abilitare soggetti delegati da un utente registrato, sulla base di un atto di delega firmato digitalmente che il punto di accesso conserva insieme alla traccia di ogni accesso fatto su delega.
Quali registri e uffici copre
La scheda pratica del PST sulla visibilità elenca i registri di cancelleria consultabili: contenzioso civile, diritto del lavoro, procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari e procedimenti civili davanti al giudice di pace. La scheda sulla consultazione pubblica elenca anche la volontaria giurisdizione, che la scheda sulla visibilità nell'area riservata non nomina. Gli uffici sono quelli civili di merito, cioè tribunali, corti d'appello e uffici del giudice di pace; per la Corte di cassazione la consultazione è separata.
Polisweb riguarda il civile. Per il penale il canale è un altro: il Portale deposito atti penali, raggiungibile dall'area riservata del PST, dove il difensore deposita e controlla lo stato dei propri depositi nella sezione Consultazione - Depositi (specifiche tecniche, art. 19). Lo trovi descritto nella guida al PST giustizia, insieme agli altri servizi del portale.
Per le procedure concorsuali esiste anche il Portale delle procedure concorsuali, tra i servizi di area pubblica del PST. Per il giudice di pace, oltre ai registri, ci sono i Servizi online Giudice di Pace (gdp.giustizia.it), con ricerche per ruolo generale, sentenza, decreto ingiuntivo e date di udienza.
Cosa vede l'avvocato e cosa no
La visibilità segue il ruolo che hai nel singolo procedimento, non la tua qualifica in generale. Da avvocato vedi i procedimenti nei quali risulti difensore di una delle parti. Per quei procedimenti vedi lo stato, i dati dei registri di cancelleria e i documenti del fascicolo informatico. La tabella riassume le regole della scheda ministeriale e dell'art. 27 del D.M. 44/2011.
| Chi consulta | Cosa può vedere | Fonte |
|---|---|---|
| Avvocato | Procedimenti nei quali risulta difensore di una delle parti | Scheda PST sulla visibilità; art. 27, comma 1, D.M. 44/2011 |
| Avvocato sostituto | Fascicoli patrocinati dal delegante, dopo che copia della delega è stata comunicata al responsabile dell'ufficio giudiziario, fino alla comunicazione della revoca | Art. 27, comma 3, D.M. 44/2011 |
| Avvocato di ente pubblico o dello Stato | Procedimenti in cui è parte la pubblica amministrazione di cui ha assunto la difesa | Art. 27, comma 6, D.M. 44/2011; scheda PST |
| Consulente tecnico d'ufficio | Procedimenti in cui è nominato, dal giuramento fino al decreto di liquidazione | Scheda PST sulla visibilità |
| Parte, anche se non iscritta al ReGIndE | Procedimenti nei quali è parte in causa | Scheda PST sulla visibilità |
| Chiunque, senza login | Dati essenziali del procedimento in forma anonima | Art. 5, comma 2, specifiche tecniche |
Cosa non vedi: i fascicoli in cui non risulti difensore. L'art. 27, comma 2, del D.M. 44/2011 garantisce sempre l'accesso alle informazioni necessarie per costituirsi o intervenire in giudizio, ma limitatamente ai dati identificativi del procedimento e con la riservatezza dei nomi delle parti. Per leggere gli atti serve un passaggio in più, descritto nella prossima sezione.
Una conseguenza pratica: se sei difensore ma nel fascicolo non compari, o compari con dati sbagliati, il problema sta nelle annotazioni dei registri. La scheda del PST sulle anomalie indica di rivolgersi alla cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Fascicolo in cui non sei costituito: la richiesta di visibilità
Il caso tipico: il cliente ti porta un atto notificato in una causa già iscritta a ruolo e devi leggere il fascicolo prima di costituirti. Finché non ti costituisci non risulti difensore, quindi la consultazione ti mostra al massimo i dati identificativi della causa.
La strada è l'istanza di visibilità, che il difensore deposita in via telematica alla cancelleria allegando la procura del cliente. Tra i servizi dell'area riservata il PST elenca anche la Richiesta visibilità fascicoli per la parte non costituita. In Cassazione, secondo le indicazioni pubblicate dalla Corte, l'istanza la deposita tramite PCT il difensore della parte intimata non ancora costituita, allegando copia della procura, e la visibilità è concessa per 30 giorni. Negli uffici di merito la durata non è fissata in modo uniforme: controlla le indicazioni del singolo ufficio.
- 1.Fatti rilasciare la procura alle liti prima di depositare l'istanza: è il documento che ti legittima.
- 2.Deposita l'istanza come atto telematico indicando ufficio e numero di ruolo del fascicolo, con le stesse regole di qualunque altro deposito.
- 3.Allega la procura: se è nata su carta, come copia informatica autenticata con la tua firma digitale.
- 4.Attendi l'esito della cancelleria e, una volta abilitato, scarica subito gli atti che ti servono: la visibilità è temporanea.
Per le regole del deposito, dalla busta alle ricevute, vedi la guida al processo civile telematico.
La consultazione pubblica anonima e l'app Giustizia Civile
Se non sei difensore nella causa, o ti serve solo la data della prossima udienza, c'è la consultazione pubblica: nessun login, dati restituiti in forma anonima. L'art. 5, comma 2, delle specifiche tecniche elenca cosa mostra: numero di ruolo generale, tipo di registro, ufficio, rito, oggetto, magistrato e sezione, data dell'atto introduttivo, data della prossima udienza, numero e anno del provvedimento, stato del fascicolo e storico con le date di udienza e gli eventi annotati. I dati anagrafici delle parti e dei loro difensori sono oscurati.
Per cercare scegli regione, ufficio e registro; i parametri di ricerca cambiano in base al registro scelto. Per la Cassazione il servizio è la Consultazione pubblica registri Corte di Cassazione, anch'esso nell'area pubblica del PST.
Da smartphone c'è l'app gratuita Giustizia Civile, pubblicata dal Ministero della giustizia su App Store e Google Play. Fa la stessa consultazione pubblica anonima per corti d'appello, tribunali e giudici di pace, sui registri contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione, procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari ed esecuzioni immobiliari. Non apre il fascicolo riservato: per quello servono PST, punto di accesso o gestionale.
Problemi tipici e a chi rivolgersi
Il PST ha una scheda pratica dedicata, In caso di anomalie ed errori, che indica a chi rivolgersi problema per problema. In sintesi:
| Problema | A chi rivolgersi |
|---|---|
| Non riesci ad accedere da un punto di accesso o dal gestionale | Al fornitore del punto di accesso o del software |
| Non riesci ad accedere dal PST | Email da un indirizzo ordinario, non PEC, a info-pct@giustizia.it con nome, cognome, codice fiscale, data e ora del problema |
| Dati del fascicolo sbagliati, oppure non risulti difensore | Alla cancelleria dell'ufficio giudiziario |
| Un documento del fascicolo non si apre | Al fornitore del punto di accesso o del software; se usi il PST, a info-pct@giustizia.it allegando l'errore ricevuto |
| Risulti non abilitato o con un ruolo sbagliato | All'Ordine o al punto di accesso, perché il dato viene dal ReGIndE |
| Il servizio non risponde per nessuno | Controlla la pagina Malfunzionamenti del PST, che pubblica i disservizi di civile e penale con data di inizio e di fine |
I recapiti delle cancellerie che hanno aderito all'iniziativa sono pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, nella sezione GiustiziaMap, come indica la stessa scheda del PST.
Gli errori che costano
Usare Polisweb come scadenzario: mostra quello che la cancelleria ha annotato, quando lo ha annotato, e non sostituisce la lettura della PEC né il calendario dello studio. Far lavorare la segreteria con le tue credenziali personali, quando lo strumento previsto è la delega sul punto di accesso (art. 28, comma 10, specifiche tecniche). Lasciar scadere la visibilità temporanea di un fascicolo senza aver scaricato gli atti. Ignorare un fascicolo in cui non compari come difensore: finché la cancelleria non corregge il registro, non lo vedi.
Domande frequenti
Come si accede a Polisweb con SPID?
Dal Portale dei servizi telematici: Servizi, Area riservata, Accedi, poi SPID di livello almeno 2, CIE o CNS. Il servizio si chiama Consultazione registri. Puoi usare lo SPID anche sui punti di accesso che lo supportano: le specifiche tecniche lo ammettono, sempre con livello almeno 2.
Polisweb e PST sono la stessa cosa?
No. Il PST è il portale del Ministero che raccoglie tutti i servizi telematici della giustizia. Polisweb è il nome storico della consultazione dei registri civili, che sul PST si trova come Consultazione registri ed è disponibile anche dai punti di accesso. Vedi la guida al PST giustizia.
Perché non vedo un fascicolo su Polisweb?
Quasi sempre perché nel registro non risulti difensore di nessuna parte: la visibilità segue il ruolo nel procedimento. Se sei difensore ma non compari, chiedi la correzione alla cancelleria. Se non sei ancora costituito, serve l'istanza di visibilità con la procura del cliente.
Si può consultare un fascicolo senza essere costituiti?
In parte. L'art. 27, comma 2, del D.M. 44/2011 consente sempre l'accesso ai dati identificativi del procedimento necessari per costituirsi o intervenire, con i nomi delle parti riservati. Per leggere atti e documenti serve l'istanza di visibilità alla cancelleria, che, se la accoglie, concede un accesso temporaneo.
Esiste un'app ufficiale per Polisweb?
Il Ministero della giustizia pubblica l'app gratuita Giustizia Civile, che fa la consultazione pubblica anonima dei registri civili. Non dà accesso al fascicolo riservato, che si consulta da PST, punto di accesso o gestionale.
Polisweb copre anche il penale e la Cassazione?
Il penale no: per gli atti penali c'è il Portale deposito atti penali, nell'area riservata del PST. La Cassazione civile ha una consultazione dei registri separata, disponibile sia nell'area pubblica sia in quella riservata del PST.
Il cliente può vedere da solo il suo fascicolo?
La scheda ministeriale sulla visibilità prevede anche il ruolo Parte per chi non è iscritto al ReGIndE: la persona, autenticata sul PST, vede i procedimenti nei quali è parte in causa.
Leggi anche
Fonti
- Portale dei servizi telematici, Servizi di area pubblica e di area riservata
- PST, scheda pratica Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione
- PST, scheda pratica Visibilità nella consultazione delle informazioni e ruoli dell'utente
- PST, scheda pratica Consultazione pubblica dei registri
- PST, scheda pratica In caso di anomalie ed errori
- Ministero della giustizia, Specifiche tecniche ex art. 34 D.M. 44/2011, provvedimento 7 agosto 2024
- Normattiva, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, art. 27 (Visibilità delle informazioni)
- Corte di cassazione, Come richiedere la visibilità del fascicolo civile telematico
- Ministero della giustizia, Informatizzazione della giustizia (origine di POLISWEB/SICID e POLISWEB/SIECIC)
- App Store, Giustizia Civile (Ministero della Giustizia)

Alessio D'Aleo
CEO, The Future Law Studio
Fondatore di The Future Law Studio. Aiuta gli studi legali italiani a costruire un sistema di acquisizione clienti misurabile. Ogni guida cita fonti ufficiali e indica la data a cui è aggiornata.
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